Iscrizione ipotecaria a garanzia del mantenimento: il giudice deve verificare il pericolo di inadempimento?

Francesca Ferrandi
Francesca Ferrandi
16 Febbraio 2023

Con la presente pronuncia la Cassazione, ripercorrendo la normativa a disposizione del coniuge per tutelare il credito scaturente dagli obblighi di mantenimento, in seguito a separazione, ribadisce quale sia la corretta interpretazione da dare alle norme sull'iscrizione e riduzione dell'ipoteca giudiziaria e sulla durata del dovere di mantenimento dei figli.
Massima

In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti il quale è proposta un'istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 c.c.

Il caso

La questione trae origine dal ricorso presentato da un uomo avverso la sentenza con cui la Corte meneghina, accogliendo l'appello proposto dalla sua ex coniuge, aveva disposto che fosse iscritta, o mantenuta l'iscrizione ipotecaria già eseguita dall'appellante su tutti i beni immobili del primo nella misura di euro 139.200,00, a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli minori.

La Corte distrettuale, infatti, alla luce di quanto disposto dall'art. 156, comma 5, c.c., ha ritenuto che per l'iscrizione ipotecaria ad opera del creditore non sia richiesta l'esistenza e la permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento del debitore, specie se si considera la finalità dell'istituto: ossia quella di assicurare l'adempimento di un credito già accertato, così da rendere effettiva la tutela del creditore per tutto il tempo durante il quale il suo credito venga man mano a maturazione, sia pure con periodicità. Inoltre, sempre a detta della Corte, l'importo, quantificato e fatto oggetto di garanzia, appariva congruo in ragione dell'età scolare dei minori, escludendo il diritto dell'appellato alla riduzione dell'iscrizione ipotecaria per essere la parte superiore assoggettata al vincolo eccedente l'importo garantito.

Avverso tale statuizione, l'uomo proponeva ricorso per cassazione, denunciando, da un lato, la nullità della sentenza nella parte in cui, a suo dire, la Corte d'appello non aveva interpretato correttamente la normativa dettata in materia di iscrizione ipotecaria a seguito di sentenza di separazione e, dall'altro, quella relativa alla riduzione dell'ipoteca e alla durata del dovere di mantenimento dei figli.

La questione

In tema di garanzie per tutelare il credito scaturente dagli obblighi di mantenimento a seguito di separazione, può essere disposta l'iscrizione ipotecaria senza alcun apprezzamento circa il rischio che il debitore possa sottrarsi all'adempimento stesso?

Le soluzioni giuridiche

La questione affrontata dalla pronuncia in esame impone una lettura sistematica delle norme coinvolte, vale a dire delle disposizioni di cui agli artt. 156, comma 5, e 2818 c.c.

In primo luogo, preme sottolineare come la norma di cui all'art. 2818 c.c., preveda che ogni sentenza, la quale comporti la condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente, sia titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Tale disposizione, trovando applicazione anche con riferimento alle sentenze di condanna relative a prestazioni alimentari, comporta, dunque, che l'ipoteca giudiziale possa essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di separazione, ovvero il decreto di omologazione della separazione consensuale, la prevedano.

Il legislatore, infatti, ha qualificato tali provvedimenti come titoli per sé validi all'iscrizione ipotecaria, attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento. Tuttavia, nonostante il chiaro contenuto della disposizione de qua, la normativa sul divorzio (l. n. 898/1970, art. 8, comma 2) e quella dettata per la separazione personale dei coniugi (art. 156 c.c.) hanno ravvisato la necessità, con identica disposizione, di prevedere autonomamente che la sentenza, la quale pronunci lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione, nella parte in cui impone a carico di una delle parti l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell'altra, anche a titolo di concorso nel mantenimento della prole o per ogni ulteriore onere inerente all'istruzione e all'educazione di questa, costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Da qui, quindi, la necessità di dare un autonomo significato normativo all'art. 156, comma 5, c.c., rispetto a quello di portata generale di cui all'art. 2818 c.c.

Ebbene, il nostro ordinamento prevede una serie di tutele volte a garantire il credito del coniuge o ex coniuge stabilendo una proporzione tra le stesse: a seconda dei casi, infatti, garanzie reali, garanzie personali e versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono essere disposte laddove ricorra l'inadempimento o il pericolo dello stesso, tanto da apparire sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle condizioni appena ricordate. E del resto, se si giungesse a riconoscere al creditore la possibilità di iscrivere ipoteca in assenza dei presupposti di cui sopra, si finirebbe per regolare questa in maniera diversa rispetto alle altre forme di garanzie, reali o personali, e dalle ulteriori forme dettate per la tutela del credito del coniuge e dell'ex coniuge.

Di conseguenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, la valutazione del creditore relativa alla sussistenza del rischio dell'inadempimento, deve poter formare oggetto di sindacato da parte del giudice, così come previsto per tutte le misure di natura cautelari, non potendo la mancanza originaria dei presupposti appena ricordati far sorgere alcun vincolo fondato conformemente alle ragioni per le quali la legge lo consente.

Ciò posto, nel caso di specie, la Corte di appello, nel disporre l'iscrizione ipotecaria senza alcun apprezzamento circa il rischio che il debitore potesse o meno sottrarsi all'adempimento stesso, è caduta in un'erronea interpretazione dell'art. 156 c.c., limitata al dato letterale e senza alcuna considerazione del contesto di riferimento. Secondo la Cassazione, infatti, dall'assetto normativo di cui all'art. 156 c.c., non emerge alcuna graduazione tra gli strumenti messi a disposizione del coniuge per tutelare il credito scaturente dagli obblighi di mantenimento in seguito a separazione, tale per cui l'iscrizione di ipoteca giudiziale debba essere considerata come lo strumento dal grado più basso di invasività per la sfera patrimoniale del debitore, potendo, quindi, essere in ogni caso apposta, secondo una valutazione totalmente rimessa al creditore e insindacabile da parte del giudice.

Al contrario, invece, una positiva valutazione in merito al corretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento scaturenti dalla sentenza di separazione determina, venendo appunto meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, il difetto di fondamento della garanzia ipotecaria già prestata e, per l'effetto, il sorgere del diritto dell'obbligato di ottenere dal giudice, previo accertamento delle condizioni sopra ricordate, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2884 c.c.

Osservazioni

Il principio, affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento e a cui il giudice di appello si è sottratto, era già stato espresso dagli Ermellini in un arresto dei primi anni Duemila in occasione del quale si era affermato che: in tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito.

Di conseguenza, la mancanza, originaria o sopravvenuta, di tale pericolo comporta, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, quale effetto, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, previo accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ex art. 2884 c.c., come affermato da Cass. civ., sez. I, sent., 06 luglio 2004, n. 12309. In quel caso, infatti, i giudici di legittimità avevano confermato la sentenza impugnata, la quale dal corretto adempimento del coniuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all'adempimento stesso, tanto da ordinare la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno su un immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato.