La questione affrontata dalla pronuncia in esame impone una lettura sistematica delle norme coinvolte, vale a dire delle disposizioni di cui agli artt. 156, comma 5, e 2818 c.c.
In primo luogo, preme sottolineare come la norma di cui all'art. 2818 c.c., preveda che ogni sentenza, la quale comporti la condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente, sia titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Tale disposizione, trovando applicazione anche con riferimento alle sentenze di condanna relative a prestazioni alimentari, comporta, dunque, che l'ipoteca giudiziale possa essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di separazione, ovvero il decreto di omologazione della separazione consensuale, la prevedano.
Il legislatore, infatti, ha qualificato tali provvedimenti come titoli per sé validi all'iscrizione ipotecaria, attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento. Tuttavia, nonostante il chiaro contenuto della disposizione de qua, la normativa sul divorzio (l. n. 898/1970, art. 8, comma 2) e quella dettata per la separazione personale dei coniugi (art. 156 c.c.) hanno ravvisato la necessità, con identica disposizione, di prevedere autonomamente che la sentenza, la quale pronunci lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione, nella parte in cui impone a carico di una delle parti l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell'altra, anche a titolo di concorso nel mantenimento della prole o per ogni ulteriore onere inerente all'istruzione e all'educazione di questa, costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Da qui, quindi, la necessità di dare un autonomo significato normativo all'art. 156, comma 5, c.c., rispetto a quello di portata generale di cui all'art. 2818 c.c.
Ebbene, il nostro ordinamento prevede una serie di tutele volte a garantire il credito del coniuge o ex coniuge stabilendo una proporzione tra le stesse: a seconda dei casi, infatti, garanzie reali, garanzie personali e versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono essere disposte laddove ricorra l'inadempimento o il pericolo dello stesso, tanto da apparire sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più beni del debitore in assenza delle condizioni appena ricordate. E del resto, se si giungesse a riconoscere al creditore la possibilità di iscrivere ipoteca in assenza dei presupposti di cui sopra, si finirebbe per regolare questa in maniera diversa rispetto alle altre forme di garanzie, reali o personali, e dalle ulteriori forme dettate per la tutela del credito del coniuge e dell'ex coniuge.
Di conseguenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, la valutazione del creditore relativa alla sussistenza del rischio dell'inadempimento, deve poter formare oggetto di sindacato da parte del giudice, così come previsto per tutte le misure di natura cautelari, non potendo la mancanza originaria dei presupposti appena ricordati far sorgere alcun vincolo fondato conformemente alle ragioni per le quali la legge lo consente.
Ciò posto, nel caso di specie, la Corte di appello, nel disporre l'iscrizione ipotecaria senza alcun apprezzamento circa il rischio che il debitore potesse o meno sottrarsi all'adempimento stesso, è caduta in un'erronea interpretazione dell'art. 156 c.c., limitata al dato letterale e senza alcuna considerazione del contesto di riferimento. Secondo la Cassazione, infatti, dall'assetto normativo di cui all'art. 156 c.c., non emerge alcuna graduazione tra gli strumenti messi a disposizione del coniuge per tutelare il credito scaturente dagli obblighi di mantenimento in seguito a separazione, tale per cui l'iscrizione di ipoteca giudiziale debba essere considerata come lo strumento dal grado più basso di invasività per la sfera patrimoniale del debitore, potendo, quindi, essere in ogni caso apposta, secondo una valutazione totalmente rimessa al creditore e insindacabile da parte del giudice.
Al contrario, invece, una positiva valutazione in merito al corretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento scaturenti dalla sentenza di separazione determina, venendo appunto meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, il difetto di fondamento della garanzia ipotecaria già prestata e, per l'effetto, il sorgere del diritto dell'obbligato di ottenere dal giudice, previo accertamento delle condizioni sopra ricordate, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2884 c.c.