Lo scostamento dei costi della manodopera rispetto ai valori indicati nelle tabelle ministeriali deve ricevere giustificazione concreta sul piano probatorio

Carmine Genovese
17 Febbraio 2023

In tema di offerte anomale, ove la stazione appaltante riscontri che i costi della manodopera indicati si discostano dalle tabelle ministeriali, l'operatore economico è tenuto a produrre dei giustificativi che offrano elementi idonei a garantire la congruità e la serietà dell'offerta economica.

Il caso. Il procedimento di gara ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di depositi e officine di tram, bus e filobus. Gli operatori partecipanti al costituendo RTI, classificatosi al secondo posto, hanno impugnato dinanzi al Tar la valutazione positiva resa dalla stazione appaltante in esito al subprocedimento di verifica dell'anomalia condotto sull'offerta dell'operatore aggiudicatario e, in particolare, sui costi della manodopera indicati da quest'ultimo.

Più precisamente i ricorrenti hanno censurato la valutazione positiva resa dalla stazione appaltante sui giustificativi offerti dall'aggiudicataria, la quale, a fronte della contestata minor quantificazione dei costi della manodopera rispetto a quelli indicati nelle tabelle ministeriali, ha motivato riferendo di potersi avvalere di alcune condizioni “vantaggiose”.

I chiarimenti sugli scostamenti tabellari del costo della manodopera. Il Tribunale ha accolto la censurata violazione dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, affermando che lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi non comporta un automatico giudizio di inattendibilità dell'offerta ma, in tal caso, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di giustificare i costi proposti fornendo prova puntuale e rigorosa delle relative allegazioni.

Il Tar ha, infatti, escluso che il generico riferimento ad alcune “condizioni vantaggiose” per la quantificazione al ribasso dei costi della manodopera possa costituire risultanza istruttoria di per sé idonea a giustificare la valutazione positiva adottata dalla stazione appaltante, con la conseguenza per cui gli elementi dedotti dal consorzio aggiudicatario non possono, nel caso di specie, ritenersi sufficientemente fondati sotto il profilo probatorio.

Il Tribunale ha affermato, pertanto, che ove i costi della manodopera indicati dall'offerente si discostino da quelli riportati nelle tabelle ministeriali, tali divergenze devono essere indagate sulla base di risultanze istruttorie certe e verificabili.

In conclusione, il Tribunale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia, pur potendo le imprese partecipanti formulare un'offerta economica parametrata su costi della manodopera inferiori rispetto ai valori riportati nelle pertinenti tabelle ministeriali, l'aggiudicataria è comunque onerata della presentazione di giustificativi che dimostrino in modo puntuale e rigoroso le ragioni per le quali detti costi non coincidono con quelli medi tabellari (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9411; Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554).

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