La liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali

Girolamo Lazoppina
17 Febbraio 2023

Il nuovo CCII ha modificato l'art. 2484 c.c. inserendo, quale nuova causa di scioglimento delle società di capitali, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Tale modifica parrebbe consentire il superamento della differenza di trattamento, che vigeva per il "vecchio" fallimento, tra le società di persone svolgenti un'attività commerciale e le stesse società di capitali.

E' possibile che una società di capitali venga sciolta a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale?

Le cause di scioglimento delle società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) sono disciplinate dall'art. 2484 c.c.

Tale norma, a seguito della riforma del diritto societario del 2003 e a differenza di quel che accadeva per le società di persone che avevano per oggetto un'attività commerciale (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), non prevedeva tra le cause di scioglimento il fallimento, oggi liquidazione giudiziale.

La giurisprudenza riteneva che le società di persone aventi ad oggetto un'attività commerciale fossero assoggettabili al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, poiché esse acquistano la qualità d'imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2005, n. 8849). Quanto invece alle società di capitali, prima della riforma del diritto societario del 2003 queste si scioglievano per la dichiarazione di fallimento se le società avevano per oggetto un'attività commerciale. La giurisprudenza riteneva che la chiusura del fallimento con la liquidazione di tutte le attività determinasse l'estinzione dell'ente, e, quindi, il venir meno dei poteri, anche rappresentativi, dei suoi organi (Cass. civ., sez. I, 5 aprile 1990, n. 2851).

Con l'entrata in vigore nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha modificato alcune norme del codice civile, tra le cause di scioglimento delle società di capitali è stata inserita l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata (art. 2484 C.c., Co. I, n. 7 bis). Tale modifica è stata introdotta dall'art. 380 CCII a seguito del primo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 147/2020).

La nuova norma prevede anche che si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis c.c., cioè le norme dettate dal codice civile in tema di nomina e revoca dei liquidatori e dei criteri di svolgimento della liquidazione nonché in tema di pubblicità della nomina dei liquidatori e dei conseguenziali effetti. L'art. 2487-bis è stato anch'esso modificato dal nuovo CCII con la previsione secondo cui, quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

Il nuovo CCII ha dato attuazione all'art. 14 (Modifiche al Codice civile) della legge delega (L. 155/2017), la quale al comma 1, lett. c), ha previsto espressamente l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484 c.c. Il legislatore, quindi, re melius perpensa, è tornato sui suoi passi andando addirittura oltre la normativa anteriore al D. Lgs. n. 6/2003: ha oggi previsto genericamente la liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ed ha equiparato queste ultime, per tale specifico aspetto, alle società di persone esercenti attività commerciale. Dunque, il nuovo CCII ha previsto espressamente che l'apertura della liquidazione giudiziale sia una vera e propria causa di scioglimento anche delle società di capitali, in aggiunta alle società di persone aventi ad oggetto attività commerciale.

In conclusione, la risposta al quesito è affermativa. Oggi una società di capitali viene sciolta anche a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Tale evenienza è dovuta alla modifica dell'art. 2484 c.c. introdotta dal nuovo CCII. La nuova norma mette sullo stesso piano - per il punto di cui trattasi - i vari tipi sociali (di capitali e di persone) e pone fine ad un concreto ostacolo allo scioglimento delle società di capitali nei casi di conclamato stato di insolvenza. E' da ritenere infatti che, a seguito della nuova normativa, i vari escamotage volti a far rientrare l'insolvenza tra le altre cause di scioglimento sociale enumerate dal codice civile, dovrebbero essere definitivamente superati.