Sussiste il risarcimento del danno da ritardo a seguito di dichiarazione di incostituzionalità?

Redazione Scientifica
20 Febbraio 2023

Non sussiste la meritevolezza dell'interesse al risarcimento del danno da ritardo in caso di declaratoria di incostituzionalità.

Il TAR della Campania ha respinto il ricorso avverso il diniego opposto dall'Amministrazione comunale su una istanza avente ad oggetto il permesso di costruire in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis della l. reg. Campania n. 19/2009, successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 107/2017, nonché la domanda di risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/1990.

La parte ricorrente lamenta che la domanda in sanatoria è stata denegata sulla base di un'unica motivazione, ossia la declaratoria di incostituzionalità della norma regionale invocata nell'istanza; inoltre, il ritardo del Comune nell'esitare l'istanza, presentata prima della sentenza di incostituzionalità, avrebbe causato l'avverarsi dell'unico presupposto del provvedimento di diniego.

La parte ricorrente eccepisce anche la violazione del principio del tempus regit actum, in quanto il provvedimento che ha respinto la sanatoria ha applicato la sentenza di illegittimità costituzionale della norma regionale in via retroattiva.

Il TAR per la Campania ha ritenuto esaustiva l'unica motivazione posta dall'amministrazione a giustificazione del provvedimento con il quale il Comune ha respinto l'istanza in applicazione della declaratoria di incostituzionalità. Quindi ha posto in rilievo che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87, le sentenze dichiarative d'illegittimità costituzionale di una norma producono la cessazione della sua efficacia erga omnes. Pertanto, gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti giuridici ormai esauriti in modo definitivo, ma hanno efficacia retroattiva rispetto ai quelli ancora in corso, come nel caso di specie, atteso che l'istanza alla data di pubblicazione della declaratoria di incostituzionalità non era stata ancora esitata.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo il TAR per la Campania non ha ritenuto meritevole di tutela la richiesta di tutela risarcitoria. Il Collegio ha respinto la prospettazione della parte ricorrente secondo la quale, se l'amministrazione non avesse esitato l'istanza in ritardo, sulla base di un giudizio prognostico probabilistico, avrebbe ottenuto il bene della vita, ossia il rilascio dell'autorizzazione a costruire, ancorché sulla base di una disposizione dichiarata incostituzionale solo successivamente.

Ad avviso del Collegio, diversamente dall'ipotesi di sopravenuto mutamento normativo, per cui la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è sostituita, la sentenza della Corte costituzionale produce l'annullamento della norma dichiarata incostituzionale erga omnes e, quindi, la sua eliminazione dall'ordinamento con effetti ex tunc, a prescindere dal fatto che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore. Ed infatti, l'illegittimità costituzionale presuppone il contrasto con un precetto costituzionale, ferma l'esclusione dei rapporti definitivamente conclusi.

In particolare l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili, perché se venissero travolti dagli effetti della pronuncia d'incostituzionalità, risulterebbe compromessa la certezza del diritto e dei rapporti giuridici, con violazione di uno dei principi cardine del nostro ordinamento.

Tuttavia, il menzionato limite alla retroattività della declaratoria di incostituzionalità non può essere declinato sino a sancire la legittimità dei provvedimenti adottati in applicazione di una disposizione normativa poi dichiarata incostituzionale e neppure sino a legittimare la pretesa che l'amministrazione concluda tempestivamente i rapporti giuridici pendenti, per evitare l'applicazione della pronuncia di incostituzionalità nel frattempo sopravvenuta.

Ciò premesso il TAR per la Campania ha ritenuto l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente al risarcimento del danno causato dalla mancata applicazione di una legge dichiarata incostituzionale nelle more del ritardo del Comune nel provvedere sull'istanza.

Alla luce dell'indirizzo tradizionale della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Collegio, l'accoglimento della domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, della legge n. 214/1990 e dell'art. 30, comma 2, c.p.a., non può prescindere dalla fondatezza della pretesa risarcitoria, comprovata dalla spettanza del bene sotteso all'istanza, laddove sia dimostrata l'adozione del provvedimento favorevole, sebbene in ritardo, oppure che l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere, con ragionevole probabilità, la domanda presentata, in caso di provvedimento negativo tardivo.

Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che la pretesa di parte ricorrente di essere risarcita per la mancata applicazione di una legge incostituzionale a causa del ritardo del Comune, non fosse fondata e meritevole di tutela, perché il bene della vita oggetto dell'istanza, il vantaggio che la ricorrente avrebbe ottenuto, ossia il rilascio dell'autorizzazione per costruire entro tempi ragionevoli, sarebbe stato conseguito in violazione di una norma costituzionale.

Inquadramenti