Istituito in Cassazione l’Ufficio delle questioni pregiudiziali

Redazione scientifica
20 Febbraio 2023

Per dare attuazione all'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, il Primo Presidente della Corte con decreto n. 16/2023, ha istituito l'Ufficio delle questioni pregiudiziali (UQP).

Il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, regolato dall'art. 363-bis c.p.c., con il quale il giudice di merito può sottoporre direttamente alla Corte di cassazione una questione di diritto nuova, necessaria alla definizione della controversia e suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Con decreto n. 16/2023, il Presidente della Corte di cassazione ha costituito l'Ufficio delle questioni pregiudiziali, composto da: Direttore del Massimario, Coordinatore delle sezioni unite civili, Direttore del CED, ciascuno con facoltà di delega. L'ufficio si avvarrà della cancelleria e dei funzionari dell'Ufficio per il processo delle Sezioni Unite civili.

Compito dell'Ufficio sarà quello di affiancare il Primo Presidente nella gestione delle ordinanze di rimessione dei giudici di merito ricevute dalla Corte, che dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale a cura del CED nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali (art. 137-ter disp. att. c.p.c.).

Il fascicolo recante l'ordinanza di rimessione verrà iscritto in cancelleria centrale civile, con apposizione del codice per materia, e quindi trasmesso all'UQP con assegnazione al Primo Presidente.

L'UQP entro trenta giorni lo istruirà ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 363-bis c.p.c., nn. 1, 2 3, e, se la questione è ammissibile, ai fini della scelta tra sezioni unite e sezioni semplice.

Terminata l'istruttoria, l'UQP preparerà una breve relazione, che previo parere del Presidente titolare della sezione competente per materia (da esprimersi entro 5 giorni dalla ricezione) sarà trasmessa al Primo Presidente.

Il decreto in inammissibilità o di assegnazione a sezione (sezioni unite o sezione semplice) del Primo Presidente verrà pubblicato sul sito della Corte a cura del CED. Il decreto di inammissibilità, poiché definisce il procedimento dinanzi alla Corte, prenderà anche un numero di pubblicazione.

Le sezioni unite o la sezione semplice investite della questione si pronunceranno in pubblica udienza, con requisitoria scritta del PM e con facoltà delle parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c.

Con il provvedimento che definisce la questione, è disposta la restituzione degli atti al giudice.