(1) Per la nozione di “ruling preventivo transfrontaliero”, v. art.3, punti 14 e ss., della direttiva 2011/16/UE.
(2) I prezzi delle transazioni (anche con riferimento ad interessi, dividendi e royalties), che - intervenendo tra imprese appartenenti allo stesso gruppo e, dunque, tra entità non concorrenti - si sottraggono ai meccanismi di puro mercato, essendo influenzati dalle convenienze della società controllante.
(3) “Advance Pricing Agreement (APA)”; cfr., specificamente, punto 15, della direttiva 2011/16/UE.
(4) Cfr. Tribunale U.e. 12 maggio 2021 in cause T - 516/18 e T - 525/18, Engie.
(5) Tra le altre: l'approvazione nel 1997, ad opera dei ministri delle Finanze U.e., del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (di recente seguita dall'approvazione da parte del Consiglio Ecofin, l'8 novembre 2022, del Codice di condotta riveduto, con applicazione a decorrere dall' 1 gennaio 2024); la Comunicazione 2012/722 del 6 dicembre 2012, contenente piano di azione teso a convincere gli Stati membri ad adottare misure specifiche di contrasto al tax planning internazionale aggressivo ed ad incentivare la cooperazione amministrativa e lo scambio informativo; ed, infine, la Direttiva 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, “Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (Anti Tax Avoidance Directive, ATAD)”, tesa a sviluppare l'introduzione negli ordinamenti dei singoli Stati membri di regole omogenee in materia di: tassazione di imprese controllate estere, costi di trasferimento, clausola generale anti-abuso, imposizione in uscita e deducibilità degli interessi di fonte estera. A questo ambito va ascritta anche la direttiva 2011/16, modificata reiteratamente e, in particolare, dalla direttiva 2018/822, che - per agevolare le autorità fiscali degli Stati membri nell'azione di protezione delle basi imponibili nazionali dall'erosione determinata dalle sempre più sofisticate ed aggressive strutture di pianificazione fiscale transfrontaliera - ha introdotto l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva. Mette conto, peraltro, segnalare che Corte di giustizia 8 dicembre 2022 in causa C - 694/20, I.G., C.D. e J.U. ha sancito l'invalidità, per violazione dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in tema d'intangibilità delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti), dell'art. 8-bis, 8-ter, paragrafo 5, della citata direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822 nella parte in cui la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l'effetto d'imporre all'intermediario che sia avvocato, esonerato dall'obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale, di notificare senza indugio ad eventuale altro intermediario, (che non sia il suo cliente), così trasmettendoglielo, l'obbligo di comunicazione su di lui gravante.
Sul piano internazionale, assumono rilievo le «linee guida dell'OCSE» sui prezzi di trasferimento per operazioni commerciali tra società appartenenti allo stesso gruppo. Per le finalità di cui qui si discorre, tali linee guida invitano a valutare fiscalmente i prezzi di trasferimento relativi alle operazioni sopra indicati in aderenza al “principio di libera concorrenza”, come se si trattasse della remunerazione di operazioni tra società autonome operanti, in circostanze comparabili, a condizioni di libera concorrenza (v., in particolare, l'art. 9 del modello di convenzione fiscale OCSE); identificano, inoltre, cinque metodi utili all'indicata comparazione. Particolarmente significativa si rivela poi, da ultima, l'intesa sulla global minimun tax, concordato, nell'ottobre 2021, da 136 Paesi nell'ambito del “Quadro inclusivo Ocse/G20 sull'erosione della base imponibile ed il trasferimento degli utili (Beps)”, teso ad assicurare che più grandi e redditizie società nazionali corrispondano una quota minima di tasse ovunque operino e generino profitti.
(6) Dal nome della commissaria alla Concorrenza del tempo.
(7) Cfr., tra le altre, Corte di giustizia 12 luglio 2012 in causa C- 269/09, Commissione vs. Spagna; 2 luglio 1974 in causa C- 173/73, Italia vs. Commissione.
(8) Cfr. Decisione 2017/502 della Commissione del 21 ottobre 2015, relativa ad aiuto di Stato concesso dai Paesi Bassi in favore di Starbucks; decisione 2017/1283 della Commissione del 30 agosto 2016 relativa ad aiuto di Stato concesso dall'Irlanda in favore di Apple; decisione 2018/859 della Commissione del 4 ottobre 2017 relativa ad aiuto di Stato concesso dal Lussemburgo in favore di Amazon; decisione 2019/421 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativa ad aiuto di Stato concesso dal Lussemburgo in favore di Engie.
(9) In particolare, sub specie di proposta preventiva sui prezzi di trasferimento: Advance Princing Agreement (A.P.A.).
(10) Cfr. decisione 2016/2326 della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa ad aiuto di Stato concesso dal Lussemburgo in favore Fiat/Chrysler.
(11) In particolare: Granducato di Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi.
(12) Fiat Finance and Trade Ldt. (ora Fiat Crysler Finance Europe), Engie, Amazon, Apple, Starbucks.
(13) Avvenuta il 3 settembre 2012.
(14) Che prevede che “le distribuzioni occulte di utili devono essere incluse nel reddito imponibile”» e che ricorre “una distribuzione occulta di utili, in particolare, se un associato, socio o parte interessata riceve direttamente o indirettamente benefici da una società o associazione di cui non avrebbe normalmente beneficiato se non avesse avuto tale status”.
(15) Che prevede, al punto 2, che, “se è stato fornito un servizio infragruppo, occorre determinare, come per altri tipi di trasferimenti infragruppo, se la remunerazione convenuta sia conforme al principio di libera concorrenza, ossia corrisponda al prezzo che sarebbe stato applicato e accettato da società indipendenti in circostanze analoghe”.
(16) La disposizione (già articolo 87 TCE) recita: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
(17) In termini di: erogazione di contributi statali, agevolazioni tariffarie, abbattimento di carico fiscale o riconoscimento di sgravi contributivi, esenzioni, incentivi fiscali.
(18) V. sub § I, fine.
(19) Cfr. Corte di giustizia 6 ottobre 2021 in cause C – 51/19 P e C - 64/19 P, World duty free Group e Spagna vs. Commissione; 28 giugno 2018 in causa C‑203/16, Andres vs. Commissione.
(20) Nazionali, estere con sede in Lussemburgo, succursali lussemburghesi di società estere.
(21) V. note 14 e 15.
(22) In tal senso, v. Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, in G.U.C.E., C 384 del 10.12.1998, p. 2.
(23) Ed in ciò risiede il carattere maggiormente innovativo della decisione.
(24) Così dimostrando di voler trattare l'utile d'impresa delle società integrate come se fosse il risultato di operazioni effettuate a prezzi di mercato.
(25) E segnatamente la decisione anticipata.
(26) Metodo del “margine netto della transazione”, che determina il prezzo di trasferimento mediante l'analisi dell'utile operativo di libero mercato al netto spese operative (comprese quelle generali, amministrative, di supervisione).
(27) Metodo del “prezzo comparabile non controllato”, che confronta il prezzo addebitato per beni o servizi trasferiti in una transazione (controllata) tra parti appartenenti ad uno stesso gruppo con il prezzo addebitato per beni o servizi in una transazione (non controllata) tra parti indipendenti comparabili, in circostanze simili.
(28) Cosa che, tuttavia, escludeva, v. nota 18.
(29) V. note 13 e 14.
(30) V. giur. richiamata a nota 5.
(31) In questo senso, v. anche Tribunale dell'Unione europea 24 settembre 2019 in cause T - 636/15 e T - 760/15, Starbucks e Olanda vs. Commissione, che, tuttavia, nega, conclusivamente, la ricorrenza dei requisiti dell'indebito aiuto di Stato.
(32) V. i punti 65 nonché 102 e 121 della decisione e la giurisprudenza ivi richiamata.
(33) L'esistenza stessa di un vantaggio può essere, infatti, accertata solo rispetto ad una tassazione “normale: cfr. Corte di giustizia 9 ottobre 2014 in causa C-552/13, Navantia; 6 settembre 2006 in causa C-88/03, Portogallo vs. Commissione.
(34) V. i punti 68 - 71 della decisione e la giurisprudenza ivi richiamata.
(35) Dunque: del principio secondo cui le prestazioni infragruppo vanno fiscalmente valutate come se remunerate al pari delle prestazioni negoziate tra imprese indipendenti.
(36) E di considerare, con approccio sostanzialistico, la struttura multinazionale dell'impresa come pura creazione giuridica piuttosto che specifica realtà economica.
(37) V., in particolare, i punti da 72 a 74 della decisione e la giurisprudenza ivi richiamata.
(38) Attraverso la previsione dell'art. 164, paragrafo 3, del codice delle imposte sui redditi.
(39) Che lo delinea attraverso la previsione dell'art. 164, paragrafo 3, del codice delle imposte sui redditi e della circolare 28 gennaio 2011 n. 164/2 del direttore dell'Amministrazione dei tributi.
(40) Cfr. Corte di giustizia 6 ottobre 2021 in cause C - 51/19 P e 64/19 P, World Duty Free Group e Spagna vs. Commissione.
(41) Che, pur affermando la ricorrenza dei requisiti dell'aiuto di Stato anche con stretto riferimento alla normativa nazionale di cui al codice delle imposte sui redditi delle società, non procede alla relativa specifica analisi.
(42) Cfr., in particolare, sentenze 24 settembre 2019 in cause T - 636/15 e T - 760/15, Starbucks e Olanda vs. Commissione; 15 luglio 2020 in cause T‑778/16 e T‑892/16, Apple; 12 maggio 2021in cause T-816/17 e T-318/18, Amazon.
(43) Con la sentenza 16 settembre 2021 in causa C - 337/19 P, Engie e Regno del Belgio vs. Commissione.
(44) In particolare “Advantage Pricing Arrangements”.
Aurelio Cappabianca