La continuità di approccio a cui si è fatto cenno, ora garantita dal dato normativo, è riferita in modo esplicito alla sola procedura di liquidazione controllata (e giudiziale), se è vero che le citate disposizioni menzionano la liquidazione, e non anche alle procedure negoziali di sovraindebitamento.
Tuttavia, l'art. 35 CCII è espressamente richiamato dall'art. 65, co. 2 CCII ,che dichiara applicabili a tutte le procedure di sovraindebitamento, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III.
Le ulteriori due decisioni in rassegna, in fattispecie, appunto, regolatorie, rese dai tribunali di Sassari e Forlì, sempre in vigenza della l. 3/2012, hanno deciso la questione in modo sensibilmente diverso, in casi riguardanti le procedure negoziali del piano del consumatore e dell'accordo di composizione.
Il tribunale di Sassari, preso atto della morte di uno dei due ricorrenti nel piano del consumatore, ha concluso per l'interruzione del processo nei confronti del ricorrente defunto, proseguendo la procedura nell'interesse dell'altro ricorrente, senza porsi alcun problema circa la volontà degli eredi, in eventualità, di proseguire la procedura promossa dal congiunto defunto.
Il tribunale di Forlì, in fattispecie di accordo di composizione ex L. 3/2012, ha ritenuto non applicabile in via analogica la disposizione prevista dall'art. 12 l.fall., per cui ha assegnato un termine agli eredi entro cui valutare se e in quali termini proseguire con la procedura di sovraindebitamento presentata dal defunto.
Con riferimento alle procedure negoziali e regolatorie il nuovo Codice porta con sé tale questione interpretativa, considerato, appunto, che gli artt. 35 e 36 CCII sono dettati espressamente per le procedure liquidatorie, per cui occorre accertare se essi superano il vaglio di compatibilità ex art. 65 c.2 CCII, ai fini della loro applicazione anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore.
Circa la compatibilità con la procedura di concordato minore può essere utile il richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di concordato preventivo che, preso atto dell'assenza di disciplina per il caso di morte sopravvenuta dell'imprenditore in concordato, ha ritenuto applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., dal momento che l'istituto del concordato preventivo, anche dopo la connotazione maggiormente privatistica impressagli a partire dalla novella del 2005, ha conservato quel carattere pubblicistico che lo rende alternativo ma assimilabile, nel suo nucleo funzionale essenziale, alla procedura fallimentare, “sì da poter proseguire senza interruzioni - grazie alla presenza di organi nominati dal tribunale e regole consacrate in un provvedimento giudiziario definitivo - nonostante la morte del debitore che vi si è spontaneamente assoggettato” (Cass. 23 novembre 2020 n. 26567).
Di conseguenza, si è ritenuto che l'esecuzione del concordato preventivo possa proseguire anche dopo la morte dell'imprenditore, poiché “i creditori anteriori continueranno a beneficiare della segregazione tipica dello strumento concorsuale”, e la procedura potrà regolarmente proseguire fino a completa esecuzione, atteso che “della liquidazione si occuperà il commissario liquidatore, precedentemente nominato dal tribunale, il quale svolge il suo compito in favore dei creditori ed in rappresentanza degli eredi o del curatore dell'eredità giacente, senza che vi sia alcuna prevalenza dell'uno o dell'altro istituto”. (Cass. 23 novembre 2020 n. 26567, cit.)[1].
Ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi sicuramente per il concordato minore liquidatorio, mentre più problematico appare il caso del concordato minore in continuità aziendale, almeno tutte le volte in cui la proposta omologata si caratterizzi per la continuità c.d. diretta distinta dall'attività peculiare dell'imprenditore, o addirittura dall'attività professionale del sovraindebitato.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il discorso non dovrebbe mutare, e dunque dovrà essere vagliato caso per caso: ove si consideri che la maggior parte dei piani del consumatore omologati in vigenza della l. 3/2012 prevedono l'esecuzione del piano protratta per alcuni anni con risorse derivanti da una quota del reddito o del trattamento pensionistico del sovraindebitato, è ragionevole ritenere che il decesso del debitore in concreto impedisca la prosecuzione in capo agli eredi della fase esecutiva del piano.