Rider: il Tribunale di Milano ammette la class action nei rapporti di lavoro ma rigetta il ricorso per carenza di legittimazione delle organizzazioni sindacali

Gabriele Livi
21 Febbraio 2023

La questione portata all'esame del Tribunale trova fondamento, in buona sostanza, nel controverso inquadramento normativo dell'attività dei rider, alla luce della situazione determinatasi con la stipula, in materia, del Ccnl 15 settembre 2020, di cui nel ricorso vengono contestate legittimità, efficacia, effettività. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 81/2015, infatti, le collaborazioni autonome etero-organizzate sono sottratte alla diretta applicazione della normativa sul lavoro subordinato (prevista dal comma 1 della norma medesima) ove il trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati sia disciplinato da accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Rilevando il difetto del requisito di maggiore rappresentatività comparativa, i ricorrenti hanno denunciato l'illegittima applicazione, da parte di una società che impiega riders, del menzionato accordo collettivo, domandando al giudice di applicare, nei confronti della medesima, l'inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. Il ricorso viene rigettato per motivi di ordine formale e, tuttavia, il pronunciamento contiene spunti di interesse, soprattutto in ordine ai “criteri di agibilità”, nei rapporti di lavoro, dell'innovativo strumento di tutela di classe.
Massima

Tra i diritti individuali tutelabili con l'azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. vanno ritenuti ricompresi quelli connessi ai rapporti di lavoro – ove forniti del requisito dell'omogeneità – stante l'ampiezza della previsione legislativa. Nel caso portato all'esame del Tribunale, la legittimazione ad agire delle organizzazioni sindacali ricorrenti è ritenuta carente per difetto di iscrizione, delle medesime, all'elenco previsto dall'art. 840-bis, comma 2, c.p.c. (elenco istituito dal D.M. 17 febbraio 2022, n. 27).

È legittimato ad agire, assieme alle sigle sindacali, il lavoratore ricorrente in quanto vanta un diritto individuale omogeneo (a analoghe posizioni giuridiche di una classe di soggetti), e tuttavia il relativo ricorso non può essere accolto perché, nel caso di specie, difetta l'accertamento della natura giuridica del rapporto sottostante, la quale deve essere effettuata nell'ambito di giudizio del lavoro ex Titolo IV c.p.c.

Il Caso: antefatti e inquadramento della vicenda

La pronuncia in esame rappresenta un nuovo, ulteriore “episodio” della vicenda afferente all'inquadramento giuridico dell'attività dei rider o ciclofattorini, lavoratori che, come noto, effettuano la consegna di beni (soprattutto alimentari, ma non solo), sulla base di indicazioni date da apposite piattaforme digitali: attraverso queste e grazie all'attività dei rider, società quali Deliveroo, Just Eat, Glovo, Uber, ecc., soddisfano richieste di “pronta disponibilità” di svariati prodotti, intermediando, in tempo reale, la domanda dei consumatori e la relativa offerta delle imprese di ristorazione e altre.

È un mercato relativamente recente, correlato ai fenomenali sviluppi avuti dalle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, anche se già negli anni Novanta (del 1900) analoghe problematiche erano emerse con riguardo a modalità di lavoro in certa misura assimilabili, quali quelle dei c.d. pony express: anzi, un innovativo “utilizzo” delle collaborazioni coordinate e continuative (ex art. 409 c.p.c.: allora unica norma in campo) si era venuto a prospettare proprio in quel periodo, nell'ottica dell'inquadramento giuridico dell'attività di tali soggetti in una prospettiva esterna al lavoro dipendente.

Quadro legislativo di riferimento: regola e sua derogabilità

Oggi, la disciplina legislativa delle collaborazioni diverse da quella subordinata è anzitutto rinvenibile, come noto, nel c.d. codice dei contratti, cioè nell'art. 2 D.lgs. n. 81/2015 (più volte modificato sul punto), ma anche nel rinnovato art. 409 c.p.c., nonché nel D.l. n. 101/2019 - L. n. 128/2019 (che ha inserito un Capo V-bis “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”, art. 47-bis e ss., nel D.lgs. n. 81 citato) (1).

Prima di richiamare i contenuti della pronuncia in esame, appare opportuno, per un miglior inquadramento, rammentare appunto, brevemente, le coordinate normative entro le quali si collocano le collaborazioni in passato definite “parasubordinate”.

Assume interesse centrale, in tal senso, l'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81 cit. (2), norma di riferimento in materia, che estende “la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, con la puntualizzazione che tale estensione vale “qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

Ai sensi del comma 2, lett. a), del citato art. 2, tuttavia, il richiamato effetto di estensione “automatica” della normativa del lavoro subordinato, non si realizza nel caso in cui le suddette collaborazioni c.d. etero-organizzate risultino disciplinate da “accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” volti a prevedere “discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.

È solo in presenza di una siffatta normativa contrattualcollettiva, di livello nazionale, che l'ordinamento è disposto a recedere dall'esigenza di “tutela diretta” delle collaborazioni etero-organizzate: si deve trattare perciò di una disciplina che attui adeguati livelli di tutela economico-normativa dei lavoratori interessati, coerente con le “particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.

La coerenza e adeguatezza dei livelli di tutela è ritenuta dal legislatore, per così dire, in re ipsa allorché gli accordi raggiunti siano frutto dell'attività negoziale delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; in difetto di tale presupposto – stringente e delicato a un tempo – l'attività negoziale posta in essere non può realizzare effetti derogatori all'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81 cit.

La maggiore rappresentatività comparativa delle sigle sindacali stipulanti

Lo snodo della questione sta quindi nella verifica della ricorrenza del requisito della “maggiore rappresentatività comparativa”, aspetto questo che ha assunto concreto rilievo nella vicenda dei rider o ciclofattorini, con la stipula, in data 15 settembre 2020, di un Contratto nazionale di lavoro fra AssoDelivery e UGL, associazione, quest'ultima, alla quale, le altre, “storiche” sigle sindacali hanno contestato il difetto del requisito stesso, quindi la mancanza di legittimazione.

È noto che la questione è stata oggetto di confronto e verifica a vari livelli e in svariate sedi; anche il Ministero del lavoro (circolare n. 17/2020) (3) ha mosso rilievi al menzionato accordo, fra l'altro sulla base della considerazione che la norma di riferimento, per come formulata, sembrerebbe presupporre un'iniziativa e sottoscrizione congiunta da parte di più sigle sindacali.

D'altra parte, le vertenze giudiziali in materia – fra le quali spicca Tribunale di Bologna 30 giugno 2021, promossa ex art. 28 St. Lav. – si sono concluse con verdetti sostanzialmente “univoci” nell'escludere la capacità del Ccnl Ugl, di derogare alla regola di cui al più volte menzionato art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81.

E tuttavia la società interessata (Deliveroo), nonostante la soccombenza negli accennati giudizi, ha potuto continuare ad applicare il Ccnl nei confronti dei rider non investiti direttamente dal giudicato (4).

La Questione: principali spunti di interesse della decisione del Tribunale

Ecco, quindi, che le organizzazioni sindacali e il lavoratore ricorrenti, sottoponendo al Tribunale di Milano l'inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies cit., sondano le potenzialità - sui rapporti di lavoro - di tale strumento.

Atteso che l'inibitoria di classe ha effetti, per così dire, diffusivi nei confronti di tutti i “portatori di diritti individuali omogenei” (5), ne deriva, nel caso di specie, che una eventuale conclusione positiva del ricorso avrebbe potuto inibire “in potenza” l'applicazione del Ccnl censurato nei riguardi della complessiva categoria dei lavoratori destinatari (impiegati da Deliveroo), riorientandone la tutela in termini di piena assimilazione, del relativo rapporto, a quello di lavoro subordinato (ex art. 2, comma 1, cit.) (6).

Vero è che il procedimento messo in moto con il richiamato ricorso non ha potuto avere uno svolgimento adeguato, con pieno approfondimento dei profili di merito, in particolare a causa del rilevato difetto di legittimazione ad agire delle sigle sindacali ricorrenti per mancata iscrizione, delle medesime, all'elenco previsto dall'art. 840-sexiesdecies, comma 1, ultimo periodo (e attuato con il D.M. 17 febbraio 2022) (7).

E tuttavia la decisione camerale del Tribunale di Milano evidenzia taluni profili di interesse, anzitutto quando afferma che “tra i diritti individuali tutelabili non pare possano ritenersi esclusi quelli connessi ai rapporti di lavoro – ove forniti del requisito dell'omogeneità – stante l'ampiezza della previsione legislativa, essendo pertanto sul punto infondata ogni contraria eccezione di parte resistente”.

Ciò assume ancor più rilievo ove si consideri, come evidenziato nell'ordinanza decisoria, che l'inibitoria collettiva è supportata da una gamma di prove semplificate e serializzate (art. 840-quinquies, comma 6), che garantiscono celerità procedimentale e pronta attuazione della tutela richiesta, aspetti questi indispensabili onde impedire il perpetrarsi, nei confronti di intere classi di soggetti, di condotte o effetti contra legem.

Osservazioni e rilievi

Parimenti interessanti, se non più, sono i passaggi della decisione nei quali si accenna, incidentalmente, al discrimen fra l'azione inibitoria in discorso e altri tradizionali “strumenti” di tutela delle prerogative individuali e collettive (sindacali) dei lavoratori.

Quanto alla dimensione relativa alla tutela dei diritti individuali omogenei dei lavoratori, il collegio giudicante evidenzia come le organizzazioni sindacali, nel caso in esame, si siano trovate in una situazione di carente legittimazione ad agire quali enti esponenziali di tali diritti, in quanto non hanno integrato una condizione ritenuta necessaria dal legislatore, quella afferente alla iscrizione nell'apposito elenco.

Sempre su tale versante, ma con riguardo all'intervento in giudizio del lavoratore uti singuli (a fianco delle sigle sindacali), il Tribunale di Milano articola i suoi rilievi in un duplice ordine di valutazioni.

Per un verso, e in termini generali, riconosce la legittimazione ad agire del ricorrente, in quanto lo stesso vanta, appunto, un diritto individuale “omogeneo” discendente dal rapporto lavorativo.

Per altro verso, la pronuncia evidenzia che l'esame della lesione di diritti individuali omogenei propria della azione inibitoria collettiva, non può essere, nel caso di specie, effettuato in quanto è rimasta controversa, a monte, la natura del rapporto di lavoro sottostante, la quale non può essere oggetto di verifica nell'ambito di un procedimento sommario, ma richiede approfondita valutazione nell'ambito di giudizio del lavoro.

Tale accertamento, osserva infatti il Tribunale, “trova la sua sede naturale nell'ambito di un procedimento di cognizione ordinaria innanzi al giudice del lavoro”, anche in considerazione della inidoneità dell'attività istruttoria semplificata (propria del procedimento di inibitoria collettiva) a giungere a un accertamento con effetto di giudicato con riguardo al rapporto in capo al lavoratore ricorrente, ma anche in ordine ai diritti individuali omogenei in capo ad altri ricorrenti.

Quanto alla dimensione collettiva, il collegio giudicante – discostandosi da quanto ipotizzato dalle sigle sindacali nel ricorso – evidenzia che ove le Osl intendano agire per la repressione di una condotta antisindacale (identificabile, nel caso di specie, con l'applicazione di un contratto collettivo stipulato da organizzazioni comparativamente non rappresentative), non potranno ricorrere all'azione inibitoria collettiva, che non è, per così dire, fungibile con quella ex art. 28 St. Lav. Al riguardo, infatti, il disposto dell'art. 840-sexiesdecies, ultimo comma, conferisce carattere residuale alla inibitoria rispetto a specifici mezzi di tutela approntati dall'ordinamento (8).

Conclusioni

In conclusione, quindi, si possono riassumere, grosso modo nei seguenti termini, i contenuti della ordinanza del Tribunale di Milano:

i) agibilità dell'inibitoria collettiva o di classe anche per la tutela di situazioni connesse ai rapporti di lavoro;

ii) legittimazione ad agire delle Organizzazioni sindacali in qualità di enti esponenziali di interessi collettivi dei lavoratori, purché iscritte nell'apposito elenco;

iii) difetto di legittimazione delle OSL a far valere interessi alle stesse direttamente riferibili (quali quelli lesi da condotte antisindacali), allorché l'azione ex art. 840-sexiesdecies risulti residuale rispetto ad altri specifici strumenti di tutela offerti dall'ordinamento (come nel caso di tutela ex art. 28 St. Lav.);

iv) legittimazione ad agire del singolo lavoratore portatore di un diritto individuale omogeneo, salvo che non sia controversa la natura del rapporto giuridico su cui si fonda il diritto medesimo (nell'ambito dell'azione inibitoria non è possibile esperire gli approfondimenti e i mezzi probatori necessari a tale accertamento, per i quali è necessario il ricorso al giudizio davanti al giudice del lavoro).

Note

(1) L' art. 47 bis, come noto, dispone che “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore … attraverso piattaforme anche digitali”. La norma è riferibile ai riders che lavorino in mancanza delle condizioni previste dall'art. 2, il che si prospetta, in particolare, in ipotesi di prestazioni di carattere occasionale, ossia priva del connotato della continuità.

(2) Come modificato dal D.l. n. 101/2019 con in L. n. 128/2019.

(3) Impugnata da Assodelivery davanti al TAR del Lazio, che con sentenza del 3 agosto 2021 ha rispinto l'impugnativa osservando fra l'altro che non era stata fornita la prova della maggior rappresentatività delle parti sottoscrittrici del Ccnl.

(4) Nel ricorso presentato al Tribunale di Milano, le organizzazioni ricorrenti hanno sottolineato come la società soccombente, Deliveroo, ha continuato ad applicare il Ccnl Ugl a tutti i rider al di fuori del circondario del Tribunale di Bologna: il punto 132 del ricorso evidenzia, infatti, dubbi sull'estensione soggettiva che ha il giudicato ex art. 28 St. Lav., dubbi che non si prospettato riguardo alla ordinanza inibitoria di classe, stante la connaturata forza espansiva dei relativi effetti.

(5) L'illecito che colpisce diritti di tal fatta ha quindi una portata lesiva diffusa, cioè plurioffensiva, capace di incidere, oltre che sulla posizione individuale del soggetto che agisce, anche una pluralità di soggetti portatori di analogo interesse: v. in tal senso i contenuti del ricorso al Tribunale di Milano presentato dalle sigle sindacali.

(6) Art. 840-sexiesdecies, comma 6, c.p.c. “con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti”.

(7) Sul punto, nella propria memoria, le OSL avevano affermato la irrilevanza della mancata iscrizione all'elenco, in quanto le stesse “non agiscono in qualità di soggetti esponenziali di diritti individuali omogenei terzi, ma in primo luogo quali enti mandatari per effetto di procura conferita dal lavoratore ricorrente a titolo individuale”. Peraltro, le OSL rilevano di agire anche per un diritto proprio omogeneo alle altre associazioni sindacali: ma sul punto v. oltre nel testo in ordine ai confini con l'art. 28 St.Lav. (memoria presentata per l'udienza del 13 ottobre 2022, reperibile in rete).

(8) Art. 840-sexiesdecies, ultimo comma, “Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali”.

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