Parimenti interessanti, se non più, sono i passaggi della decisione nei quali si accenna, incidentalmente, al discrimen fra l'azione inibitoria in discorso e altri tradizionali “strumenti” di tutela delle prerogative individuali e collettive (sindacali) dei lavoratori.
Quanto alla dimensione relativa alla tutela dei diritti individuali omogenei dei lavoratori, il collegio giudicante evidenzia come le organizzazioni sindacali, nel caso in esame, si siano trovate in una situazione di carente legittimazione ad agire quali enti esponenziali di tali diritti, in quanto non hanno integrato una condizione ritenuta necessaria dal legislatore, quella afferente alla iscrizione nell'apposito elenco.
Sempre su tale versante, ma con riguardo all'intervento in giudizio del lavoratore uti singuli (a fianco delle sigle sindacali), il Tribunale di Milano articola i suoi rilievi in un duplice ordine di valutazioni.
Per un verso, e in termini generali, riconosce la legittimazione ad agire del ricorrente, in quanto lo stesso vanta, appunto, un diritto individuale “omogeneo” discendente dal rapporto lavorativo.
Per altro verso, la pronuncia evidenzia che l'esame della lesione di diritti individuali omogenei propria della azione inibitoria collettiva, non può essere, nel caso di specie, effettuato in quanto è rimasta controversa, a monte, la natura del rapporto di lavoro sottostante, la quale non può essere oggetto di verifica nell'ambito di un procedimento sommario, ma richiede approfondita valutazione nell'ambito di giudizio del lavoro.
Tale accertamento, osserva infatti il Tribunale, “trova la sua sede naturale nell'ambito di un procedimento di cognizione ordinaria innanzi al giudice del lavoro”, anche in considerazione della inidoneità dell'attività istruttoria semplificata (propria del procedimento di inibitoria collettiva) a giungere a un accertamento con effetto di giudicato con riguardo al rapporto in capo al lavoratore ricorrente, ma anche in ordine ai diritti individuali omogenei in capo ad altri ricorrenti.
Quanto alla dimensione collettiva, il collegio giudicante – discostandosi da quanto ipotizzato dalle sigle sindacali nel ricorso – evidenzia che ove le Osl intendano agire per la repressione di una condotta antisindacale (identificabile, nel caso di specie, con l'applicazione di un contratto collettivo stipulato da organizzazioni comparativamente non rappresentative), non potranno ricorrere all'azione inibitoria collettiva, che non è, per così dire, fungibile con quella ex art. 28 St. Lav. Al riguardo, infatti, il disposto dell'art. 840-sexiesdecies, ultimo comma, conferisce carattere residuale alla inibitoria rispetto a specifici mezzi di tutela approntati dall'ordinamento (8).