Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale e applicazione del cram down

La Redazione
21 Febbraio 2023

Il Tribunale di Catania si è pronunciato su una domanda di omologazione forzosa ex art. 63, comma 2-bis CCII, nell'ambito di un procedimento unitario di omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 57 CCII con proposta di transazione di debiti fiscali e previdenziali.

Nell'ambito di un procedimento unitario di omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 57 CCII con proposta di transazione di debiti fiscali e previdenziali ex art. 63 CCII presentato al Tribunale di Catania, la società ricorrente chiedeva, dopo soli tre giorni dal deposito della proposta, di omologare “forzosamente” l'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 63 comma 2bis CCII, esercitando il cosiddetto cram down. Il Tribunale si pronuncia affermando che la richiesta di cram down può essere accolta esclusivamente nel caso in cui gli accordi stipulati siano stati pubblicati nel registro delle imprese contestualmente al deposito della domanda di omologa, affinché gli enti possano beneficiare del termine di trenta giorni per l'opposizione alla domanda di omologa forzosa; non essendo a tal fine sufficiente la trasmissione della proposta di transazione fiscale e il decorso del termine di novanta giorni per l'eventuale adesione da parte dell'ente.

Il Tribunale – con un provvedimento antecedente – aveva ritenuto che, essendo trascorsi soltanto tre giorni dal deposito della proposta di transazione, non si fosse perfezionata la fattispecie descritta dall'art. 63 c. 2 CCII, id est il decorso del termine di novanta giorni dal deposito della proposta per l'eventuale adesione degli enti impositori alla stessa. Difettando tale requisito mancherebbe, secondo il Tribunale, lo stesso accordo e dunque ne sarebbe preclusa l'omologa.

Si oppone la società ricorrente deducendo che, nel caso di accordo di ristrutturazione con annessa transazione fiscale, il provvedimento sull'omologa non possa intervenire prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 63, comma 2, ultima parte, CCII.

Il Tribunale di Catania, di diverso avviso rispetto al ricorrente, segnala che:

a) Il procedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione prevede il deposito del piano presso il tribunale e la contestuale pubblicazione presso il registro delle imprese, al fine di consentire l'eventuale proposizione di opposizioni da parte di creditori o terzi;

b) nel momento in cui l'imprenditore richiede l'omologa, tutti i soggetti potenzialmente interessati devono poter essere messi in condizione di valutare l'eventuale ricorrenza di profili per formulare opposizione.

c) Seguendo la ricostruzione di parte debitrice, il termine di trenta giorni per proporre opposizioni si consumerebbe nelle more del decorso dei novanta giorni ex art. 63 comma 2 bis CCII;

d) Tale ricostruzione impedirebbe, dunque, all'amministrazione finanziaria di proporre opposizione rispetto all'intervento sostitutivo del tribunale ex art. 63 comma 2 bis CCII.

Nell'offrire una sua ricostruzione della disciplina, il Tribunale ricorda che

- l'invio della proposta di transazione dei crediti tributari e contributivi ex art. 63 CCII viene effettuata nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi;

- decorso invano il termine di novanta giorni ex art. 63, comma 2, ultimo periodo CCII, l'accordo completo può essere depositato presso il tribunale ex art. 57 CCII con la richiesta di esercizio del potere sostitutivo del tribunale ex art. 63, comma 2bis CCII;

- è da questo momento che decorre il termine dei trenta giorni entro cui gli enti creditori possono proporre le eventuali opposizioni.

In aggiunta, segnala il giudice siciliano, siffatta ricostruzione consente al Tribunale di svolgere con maggiore cognizione di causa il proprio ruolo in quanto con l'opposizione i creditori possono fornire informazioni utili per una più completa e compiuta valutazione circa la maggiore convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

La ricostruzione offerta, conclude il Tribunale, non comporta alcuna compressione dei diritti del debitore che tempestivamente rilevi i segnali della crisi e tempestivamente si prodighi nell'attivare, tra i molteplici strumenti offerti per il superamento della crisi, quello che più si attaglia al caso concreto.