Quali rapporti tra adozione legittimante e adozione mite?
22 Febbraio 2023
Massima
Il procedimento volto a pervenire all'adozione legittimante è differente e non sovrapponibile rispetto a quello volto all'applicazione delle altre misure previste dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, tra cui rientra l'adozione c.d. mite. Peraltro, detti procedimenti sono finalizzati a pervenire all'applicazione di misure per nulla assimilabili tra loro, rispetto alle quali l'accertamento dello stato di abbandono del minore assume carattere di pregiudizialità, presupponendo le forme di adozione di cui al citato art. 44 della legge n. 184 del 1983 la possibilità di mantenere legami con la famiglia di origine, ivi compresa l'opportunità della presenza dei genitori biologici nella vita del minore. Il caso
Con pronuncia resa dal Tribunale per i Minorenni di Milano veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore, la sospensione per entrambi i genitori della responsabilità genitoriale con interruzione di qualsivoglia rapporto tra il bambino e i suoi familiari, la nomina di un tutore provvisorio con il compito di provvedere alla sua collocazione presso una comunità o una famiglia affidataria.
Detta decisione veniva assunta dal Tribunale milanese sulla scorta di una lunga istruttoria compiuta sia attraverso l'esame delle vicende che avevano interessato gli altri figli della madre del minore, che per il tramite delle indagini espletate dai servizi sociali locali, da subito interessati della vicenda su segnalazione del nosocomio ove il piccolo era stato ricoverato al momento della nascita, per lo stato di tossicodipendenza della partoriente e di tracce di cocaina rinvenute nel bambino.
Detta ultima circostanza legittimava l'emanazione, nell'immediatezza della nascita, di un provvedimento provvisorio di allontanamento del bambino e di nomina di un tutore per il suo collocamento in una famiglia affidataria, con invito al SERT e ai servizi sociali di prendere in carico la madre e di attivare i dovuti e necessari sostegni familiari.
Nel corso della successiva attività istruttoria, il Tribunale acquisiva gli esiti dei procedimenti che avevano interessato gli altri figli della donna, nati da diverse relazioni sentimentali da questa intrattenute, tutti allontananti dalla madre e posti in stato di adottabilità o, comunque, collocati presso famiglie affidatarie. A fondamento delle varie decisioni assunte veniva posto il comportamento poco collaborativo tenuto dalla donna, sia rispetto alle prescrizioni sanitarie alla stessa impartite, che alla necessità di interrompere l'uso di alcool e di droga a cui conseguiva il coinvolgimento dei minori in situazioni rischiose per la loro incolumità.
Inoltre, dalle CTU espletate nell'ambito dei citati procedimenti era emersa l'esistenza di patologie a carico della donna e in particolare di disturbo borderline della personalità con tratti persecutori, che il decorso del tempo non aveva affatto migliorato, tanto da essere emerse anche nelle relazioni dei servizi sociali relative al caso in esame.
Parimenti problematica era la situazione relativa al padre del minore; quest'ultimo nei vari colloqui espletati con i servizi sociali non solo aveva manifestato dubbi sulla paternità del bambino ma aveva anche mostrato un totale disinteresse verso il figlio, con il quale aveva interrotto qualsivoglia incontro, stante anche la rottura della relazione sentimentale esistente con la madre e la formazione di una nuova famiglia.
Avverso la pronuncia resa in primo grado proponevano distinti appelli entrambi i genitori, i quali con diversi motivi di doglianza, contestavano la decisione assunta, ritenendo non sussistente lo stato di abbandono morale e materiale del minore e chiedendo, in subordine, di valutare l'applicabilità delle diverse forme di adozione previste dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, e in particolare quella cd mite” al fine di non recedere completamente i legami con la famiglia di origine.
Interveniva nel giudizio anche il curatore speciale del minore che chiedeva la conferma della decisione impugnata.
La Corte territoriale adita, previa riunione dei gravami proposti dai genitori, rigettava l'appello confermando la valutazione compiuta in primo grado circa la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale del minore e ritenendo di non poter statuire sulla richiesta di adozione c.d. “mite” per la diversa natura dei procedimenti, pur evidenziando l'infondatezza della stessa, ostandovi la sussistenza dei presupposti per far luogo all'adozione piena.
La questione
La Corte territoriale nella sentenza in commento si occupa dei rapporti tra il procedimento volto all'adozione legittimante e quello finalizzato a pervenire all'adozione c.d. mite e, in particolare, alla valenza dell'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale del minore in relazione alle diverse forme di adozione previste e disciplinate dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983. Le soluzioni giuridiche
Con il proposto gravame entrambi i genitori del minore contestavano la valutazione compiuta in primo grado circa la configurabilità dello stato di abbandono morale e materiale del minore e chiesto, in subordine, di far luogo all'adozione cd “mite”, onde conservare il legame familiare, a loro dire, istaurato con il bambino.
In particolare, secondo l'assunto difensivo esplicitato dalla donna, lo stato di abbandono non poteva dirsi integrato dovendosi piuttosto ritenere che, per via dell'immediato allontanamento del minore, le era stato impedito di svolgere il ruolo genitoriale e, in ogni caso, negli ultimi anni con fatica era riuscita a creare un rapporto con il figlio che non andava reciso.
Considerazioni di analogo tenore venivano formulate dal padre, il quale evidenziava di aver svolto il ruolo genitoriale con attenzione e di aver sempre partecipato ai colloqui con gli operatori ed effettuato gli incontri con il figlio.
Tali motivi di doglianza, tuttavia, venivano rigettati dalla Corte territoriale che confermava la decisione impugnata ritenendo sussistente lo stato di abbandono del minore, stante l'accertata inadeguatezza dei genitori a prendersi cura del figlio in conseguenza dello stato di tossicodipendenza della madre e del disinteresse mostrato del padre, come attestato dall'interruzione degli incontri con quest'ultimo.
La Corte, inoltre, attribuiva rilevanza all'assenza di una situazione familiare stabile nella quale inserire il bambino, essendo emerso che entrambi i genitori avevano formato nuovi nuclei familiari, mantenendo, tuttavia, situazioni abitative e lavorative del tutto precarie, né riferivano l'esistenza di un progetto di vita stabile e tutelante per il minore.
Gli elementi innanzi enunciati costituivano, per i giudici di appello, precisi e gravi elementi fattuali a cui ricollegare, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, l'irreversibilità e la non recuperabilità della capacità genitoriale (Cass. SS.UU. n. 35110/2021), oltre che un possibile pregiudizio per il minore, tale da poterne inficiare la sua crescita serena ed equilibrata (Cass., n. 24717/2021).
Con riferimento specifico a tale ultimo aspetto, i giudici territoriali hanno, inoltre, posto la loro attenzione anche su un ulteriore aspetto, ossia quello della necessaria compatibilità temporale dei possibili interventi da attuarsi sui genitori al fine del recupero della loro capacità genitoriale, rispetto ai tempi fisiologici del minore, a cui va garantito il diritto al corretto ed equilibrato sviluppo psico-fisico della propria persona (Cass. n. 6533/2022).
Quanto alla richiesta formulata in via subordinata, volta a pervenire all'applicazione, in sostituzione all'adozione legittimante, della misura dell'adozione mite onde evitare la rottura dei rapporti tra il minore e i genitori, detta richiesta è stata parimenti respinta dalla Corte per motivi non solo di natura processuale ma anche sostanziale.
Invero - pur nella consapevolezza di dover preferire, tra i vari modelli di adozione previsti dal nostro ordinamento, quelli che non recidano del tutto i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine e dovendo attribuire all'adozione legittimante il ruolo di extrema ratio - la Corte non ha potuto non rilevare la diversità dei due procedimenti e, dunque, l'impossibilità che nel giudizio volto all'accertamento dello stato di adottabilità possa essere assunta alcuna statuizione di diversa natura e, in particolare un provvedimento ex art. 44 della legge n. 184 del 1983, il quale presuppone la presentazione di apposito ricorso successivo all'accertamento negativo dello stato di abbandono (Cass. n. 21024/2022).
In ogni caso, la Corte ha precisato come la possibilità di accedere all'adozione c.d. mite, per le sue caratteristiche intrinseche, rappresentate dalla conservazione di un legame tra il minore e la famiglia di origine, si ponga in netto contrasto con la situazione di abbandono morale e materiale del minore accertata nel caso di specie. Osservazioni
L'adozione mite rappresenta una delle diverse forme di adozione che trovano il loro fondamento nelle previsioni di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983 a cui poter ricorrere allorché, in relazione al caso concreto, non si ritenga di dover pervenire a un'adozione piena e legittimante, caratterizzata dalla creazione di un rapporto sostitutivo tra i genitori adottivi e il minore, ma si preferisca ricorrere a modelli differenti che non recidano del tutto tale legame, essendo in presenza di situazioni di semiabbandono o, comunque, di idoneità non piena dei genitori biologici a prendersi cura del figlio.
Si tratta di modelli da ultimo largamente utilizzati in considerazione del rigore richiesto dai più recenti arresti giurisprudenziali ai fini della valutazione dello stato di abbandono e, dunque, del limitato ricorso all'adozione legittimante, definita quale extrema ratio.
In tale contesto, le precisazioni fornite nella pronuncia in esame volte a definire quali i rapporti tra i due procedimenti, qualificati come autonomi e non sovrapponibili, appaiono di rilevante importanza, così come significativo è il ruolo di pregiudizialità attribuito all'accertamento dello stato di abbandono rispetto al ricorso a modelli di adozione che trovano fondamento nel citato art. 44. |