L'art. 141 cod. ass. disciplina il risarcimento del terzo trasportato e prevede l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo ospitante, per i danni subiti dal trasportato, a prescindere l'accertamento della colpa dei conducenti nei limiti del massimale minimo di legge, salvo il caso fortuito.
La norma - a dispetto dell'obbligo di chiarezza dei testi normativi pur previsto dall'art. 13-bis l. 23 agosto 1988 n. 400 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 18 giugno 2009 n. 69) - è forse quella scritta peggio dell'intero Codice delle Assicurazioni private, sia per la tecnica, sia per il contenuto che è ambiguo e poco chiaro e, pertanto, ha lasciato agli interpreti problemi interpretativi di non poco conto in merito a numerose questioni giuridiche in relazione all'ambito di applicazione e ai relativi presupposti soggettivi e oggettivi.
Ben sette di queste questioni giuridiche che hanno dato adito in passato a problemi interpretativi e diverse soluzioni sono state risolte dalle Sezioni Unite con la decisione in commento (Sez. Un. 30/11/2022 n. 35318) a distanza di quasi diciassette anni dall'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private.
Non tutte le soluzioni prospettate, però, appiano condivisibili.
In particolare, non appaiano condivisibili quelle relative alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. e dell'azione diretta prevista dalla norma:
- in caso di sinistro in cui sia coinvolto il solo veicolo ospitante;
- in favore dei congiunti della persona trasportata deceduta nel sinistro che agiscano iure proprio.
INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 141 COD. ASS. IN CASO DI SINISTRO IN CUI SIA COINVOLTO IL SOLO VEICOLO OSPITANTE
La soluzione prospettata sul punto dalle Sezioni Unite non appare condivisibile e ciò in base a un'interpretazione a tutto tondo dell'art. 141 cod. ass.
INTERPRETAZIONE LETTERALE
L'art. 12, comma 1, primo alinea, disp. sulla legge in generale stabilisce il primo criterio interpretativo della legge, quello letterale, che ricerca il significato proprio delle parole.
L'art. 141 cod. ass., come innanzi esposto, disciplina il risarcimento del terzo trasportato e prevede l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo ospitante, per i danni subiti dal trasportato, a prescindere l'accertamento della colpa dei conducenti nei limiti del massimale minimo di legge, salvo il caso fortuito.
Tale norma, pertanto, seppur utilizza il plurale quando si riferisce ai conducenti:
- non limita in maniera espressa il diritto del soggetto trasportato alla circostanza che nel sinistro siano necessariamente coinvolti due o più veicoli;
- non esclude in maniera espressa l'azione diretta prevista nell'ipotesi in cui nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo ospitante e, quindi, non ci sia la compartecipazione (colpevole o meno) di altri veicoli.
L'interpretazione letterale dell'art. 141 cod. ass., pertanto, porta a ritenere che:
- il legislatore, con detta norma, ha chiaramente inteso ampliare la tutela risarcitoria del soggetto trasportato consentendogli di ottenere il risarcimento direttamente da parte dell'impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria del veicolo ospitante (nei limiti del massimale minimo di legge) a prescindere il numero di veicoli coinvolti nel sinistro;
- tale maggior tutela non può certo essere preclusa da una limitata applicabilità della norma a casi non espressamente indicati o previsti;
- la risarcibilità dei danni subiti dal trasportato da parte dell'impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria del veicolo ospitante e l'esperibilità dell'azione diretta prevista dalla norma nei confronti della stessa impresa di assicurazione:
- sono subordinate esclusivamente al trasporto, al verificarsi di un evento dannoso e che da questo siano derivate conseguenze dannose al trasportato;
- non sono, pertanto, subordinate all'ipotesi che nel sinistro siano necessariamente coinvolti due o più veicoli.
A nulla rileva, sul punto, l'assunto delle Sezioni Unite secondo cui “il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore”.
Tale assunto, infatti, in parte è errato e in parte non è decisivo.
Ciò non solo per quanto innanzi esposto, ma anche in quanto la diversa interpretazione della norma non porterebbe a una sua abrogazione nella parte relativa al meccanismo di anticipazione/rivalsa, ma soltanto alla sua inapplicabilità nella parte relativa alla rivalsa in caso di sinistro che veda coinvolto il solo veicolo ospitante.
I riferimenti alla rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, pertanto, vanno interpretati correttamente in maniera ipotetica e cioè nel caso di sinistro cagionato da altro veicolo l'impresa di assicurazione del vettore che ha eseguito il pagamento ha diritto a esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Le Sezioni Unite, pertanto, hanno fornito un'interpretazione letterale della norma parziale ed errata e comunque sono giunte a una soluzione non condivisibile soprattutto se messa in relazione con gli altri canoni interpretativi della legge di cui subito si dirà.
INTERPRETAZIONE LOGICA
L'art. 12, comma 1, secondo alinea, disp. sulla legge in generale stabilisce il secondo criterio interpretativo della legge, quello logico, che tende a stabilire la “ratio” e l'intenzione del legislatore che è un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema (Cass. 4 aprile 2014 n. 7981).
L'interpretazione logica non è subordinata a quella letterale in quanto i due criteri, nell'ambito dell'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c. che li prevede, sono collegati dalla congiunzione “e” che ha valore coordinativo e aggiuntivo, atteso che unisce due elementi della proposizione che hanno la stessa funzione.
La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha da tempo abbandonato il noto canone interpretativo meramente letterale scolpito nel brocardo “in claris non fit interpretatio” ed ha esaltato l'interpretazione logica delle norme, privilegiando lo spirito o la “ratio” e l'intenzione del legislatore (Cass. 4 aprile 2014 n. 7981) al fine di “tendere, per quanto possibile, all'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità”(Sez. Un. 20/7/2012 n. 12609).
Per la ricerca dell'intenzione del legislatore, cui l'interpretazione logica tende, si applicano tradizionalmente due criteri: quello storico e quello sistematico.
Il primo criterio, quello storico, è fondato sull'assunto che una norma giuridica non si forma tutta dal nulla ma il suo contenuto spesso è il risultato di una lunga elaborazione storica.
Il secondo criterio, quello sistematico, è quello che consente di coordinare in maniera organica e coerente le norme presenti nell'ordinamento, anche se apparentemente contrastanti.
L'ordinamento giuridico, infatti, è stato paragonato a un complesso organismo vivente, coordinato nei suoi elementi.
Esso, quindi, è un tutto organico, un sistema completo che non ammette contraddizioni.
Così una norma giuridica, che in sé presa avrebbe un significato, ne può acquistare uno diverso quando sia posta in relazione con le altre norme costituenti il diritto vigente.
L'esigenza fondamentale di coerenza nel sistema normativo, nel quale si considera un solo unico legislatore, costituisce un rimedio contro gli errori o le aberrazioni di un singolo comando (A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 22^ ed., Padova, 1977).
Storicamente la finalità principale della normativa sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli (l. 24 dicembre 1969 n. 990 oggi confluita nel Codice delle Assicurazioni private) è la tutela della vittima.
Ciò è stato affermato ripetutamente oltre che dall'unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, anche dalla Consulta che ha più volte sancito che:
- la L. 24 dicembre 1969 n. 990 “ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. A tale scopo ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale” (Corte Cost. 29 marzo 1983 n. 77);
- “L'introduzione nel nostro ordinamento dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969 è l'espressione e il risultato di un ampio movimento di idee, di studi e di proposte di legge, ispirati dall'esigenza di garantire il risarcimento del danno alle vittime della circolazione stradale, esigenza ritenuta di pubblico interesse, non solo in Italia, ma anche all'estero, tanto che l'obbligatorietà dell'assicurazione aveva formato oggetto di affermazione di principio nella convenzione internazionale di Strasburgo del 20 aprile 1959. A base di questo movimento di idee e della legge che ne è la realizzazione, sta la constatazione che l'odierno enorme sviluppo del fenomeno dell'uso del mezzo motorizzato di circolazione, mentre si risolve in uno strumento di progresso dell'intera collettività in dipendenza dello sviluppo dei traffici, delle conoscenze e dei contatti umani, implica anche, per la stessa vastità del fenomeno, un rischio immanente di carattere generale. Onde, la vera finalità del nuovo sistema non sta nel salvaguardare il patrimonio del responsabile, ma piuttosto, attraverso una distribuzione mutualistica del rischio, nel garantire il risarcimento del danneggiato” (Corte Cost. 1° marzo 1973 n. 24).
Questo principio, affermato per la prima volta quasi cinquant'anni fa' dalla Consulta, è stato recepito dal diritto eurounitario.
Esso, infatti:
- è chiaramente affermato dal 2°, 12° e 14° Considerando della Sesta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/9/2009 n. 2009/103/CE, in G.U.E. 7/10/2009 n. 263, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, che ha modificato ed abrogato le precedenti direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE e le precedenti direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/26/CE e 2005/14/CE);
- è stato più volte ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (tra le tante: Corte GUE 14/9/2017, in causa C-503/16, Lu. Is. De. Me.; Corte GUE 1/12/2011, in causa C-442/10, Churchill; Corte GUE 9/6/2011, in causa C-409/09, Lavrador; Corte GUE 17/3/2011, in causa C-484/09, Carvalho Ferreira Santos; Corte GUE 19/4/2007, in causa C-356/03, Farrell; Corte GUE 30/6/2005, in causa C-537/03, Candolin; Corte GUE 28/3/1996, in causa C-129/94, Ruiz Bernàldez).
Sistematicamente l'art. 141 cod. ass. inserisce nell'ordinamento in generale e nell'ambito dell'assicurazione R.C. auto in particolare - dopo oltre cinquant'anni dalla prima normativa sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli (l. 24 dicembre 1969 n. 990) - una nuova azione diretta prevista in favore (non di tutti i danneggiati, ma soltanto) dei trasportati che si affianca alla tradizionale azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass. (e in precedenza dall'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990) fondata sulla responsabilità civile.
La ratio dell'art. 141 cod. ass. e dell'azione diretta prevista dalla norma, pertanto, è certamente quella di garantire al soggetto trasportato il risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione della R.C. obbligatoria del veicolo ospitante, seppur nei limiti del massimale minimo di legge, a prescindere la responsabilità del vettore e/o dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, salvo il caso fortuito.
Tale ratio dell'art. 141 cod. ass. è stata più volte affermata:
- - dalla Consulta che - nel rigettare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 141 cod. ass. (sulla questione che la predetta norma ponendo il risarcimento dei danni subiti dal trasportato a carico dell'impresa di assicurazione del vettore, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, avrebbe sovvertito i canoni tradizionali di ricerca della responsabilità per colpa, creando un sistema di responsabilità oggettiva) - ha affermato che la norma in esame ha inteso “rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (Corte Cost. 13/6/2008 n. 205 che è il leading case; conf. Corte Cost. 23/12/2008 n. 440);
- - dalla S.C. che ha affermato che:
- sia il dato testuale che le finalità dell'art. 141 cod. ass.“sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile…l'art. 141 attribuisce al terzo trasportato…la facoltà di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto…prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi…ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. E' una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell'autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a.” (Cass. 5/7/2017 n. 16477);
- “Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. 30/7/2015 n. 16181; conf. Cass. 27/5/2019 n. 14388).
Ritenere necessario, pertanto, per l'ammissibilità dell'azione diretta del terzo trasportato, ex art. 141 cod. ass., la compartecipazione di almeno due veicoli nel sinistro (come hanno ritenuto le Sezioni unite), sarebbe irragionevole e porterebbe:
- allo svilimento di parte della portata innovativa della norma che privilegia il risarcimento del danno al danneggiato-trasportato e, quindi, prescinde dal numero di veicoli coinvolti nel sinistro;
- alla altrimenti non spiegabile (almeno razionalmente) limitazione di applicazione della norma a casi non espressamente previsti, come quello che nel sinistro siano coinvolti due o più veicoli.
Le Sezioni Unite, pertanto, hanno fornito un'interpretazione logica della norma parziale ed errata e comunque sono giunte a una soluzione non condivisibile soprattutto se messa in relazione con gli altri canoni interpretativi della legge, sia quello già esaminato (letterale), sia gli altri di cui subito si dirà.
INTERPRETAZIONE SECONDO IL CANONE DEL C. DETTO LEGISLATORE CONSAPEVOLE
Il canone interpretativo del c. detto legislatore consapevole, che presuppone un Parlamento (o un Governo da esso delegato) attento alle norme che emana, è stato sovente utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione di norme giuridiche, sia sostanziali che processuali (Sez. Un. 8/11/2018 n. 28575; Sez. Un. 22/9/2017 n. 22086; Sez. Un. 22/9/2017 n. 22085; Sez. Un. 22/9/2017 n. 22084; Sez. Un. 22/9/2017 n. 22083; Sez. Un. 22/9/2017 n. 22082; Sez. Un. 18/5/2011 n. 10864).
L'art. 141 cod. ass., come innanzi esposto, inserisce nell'ordinamento in generale e nell'ambito dell'assicurazione R.C. auto in particolare una nuova azione diretta prevista in favore (non di tutti i danneggiati, ma soltanto) dei trasportati (e delle vittime secondarie), che si affianca alla tradizionale azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass. (ed in precedenza dall'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990) fondata sulla responsabilità civile.
Deve ritenersi, pertanto, in ossequio al canone interpretativo del c. detto legislatore consapevole, che l'introduzione nell'ordinamento della nuova azione diretta in favore dei trasportati non può che costituire espressione della volontà normativa di modificare la differente e precedente disciplina introducendo una novità quale l'azione diretta che prescinde non solo dalla colpa del vettore (ed eventualmente degli altri conducenti) ma anche dal numero dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Il legislatore consapevole, se avesse voluto effettivamente introdurre nel Codice delle Assicurazioni private una nuova azione diretta in favore dei soggetti trasportati applicabile nel solo caso in cui di due o più veicoli siano coinvolti nel sinistro, avrebbe dovuto dirlo esplicitamente, come del resto ha fatto con l'art. 149 cod. ass.e l'azione diretta prevista dalla norma che si applica soltanto “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria…”.
Il legislatore consapevole, pertanto, avrebbe dovuto o quantomeno potuto scrivere l'art. 141, comma 1, cod. ass.:
- utilizzando la miglior e più chiara sintassi dell'art. 149, comma 1, cod. ass., nel seguente modo: “In caso di sinistro tra due o più veicoli a motore il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro: a. a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; b. salva l'ipotesi di sinistro cagionato da forza maggiore; c. entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”;
- utilizzando una miglior e più chiara sintassi nel seguente modo: “In caso di sinistro tra due o più veicoli a motore il terzo trasportato danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo ospitante: a. a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; b. salva l'ipotesi di sinistro cagionato da forza maggiore; c. entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Ma ciò non ha fatto.
Le Sezioni Unite non hanno fornito un'interpretazione della norma secondo il canone del c. detto legislatore consapevole e, quindi, da un lato hanno fornito un'interpretazione solo parziale della norma e dall'altro lato sono giunte a una soluzione non condivisibile soprattutto se messa in relazione con gli altri canoni interpretativi della legge, sia quelli già esaminati (letterale e logico), sia gli altri di cui subito si dirà.
INTERPRETAZIONE COERENTE CON I PRINCÌPI E I CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA
L'art. 70 Cost., nel pieno rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri, conferisce collettivamente alle due Camere la funzione legislativa.
L'art. 76 Cost., a sua volta, consente al Parlamento di delegare la funzione legislativa al Governo, mediante legge ordinaria, alla condizione che il potere delegato sia circoscritto nel tempo e nell'oggetto e vincolato positivamente con la determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi.
I princìpi e criteri direttivi, cui è vincolato il Governo secondo l'espressione letterale del richiamato art. 76 Cost., secondo l'opinione pressoché unanime, costituiscono un'endiadi e, cioè, l'espressione di un unico concetto mediante due termini coordinati tra loro.
L'efficacia di tali princìpi e criteri direttivi dell'atto delegante, però, non è solo direttiva, come la lettera della norma di cui all'art. 76 Cost. potrebbe far intendere, ma è assolutamente e rigorosamente vincolante per l'esercizio del potere delegato. Il Governo, pertanto, nell'emanare il decreto legislativo deve rispettare rigorosamente i limiti ed i princìpi e criteri direttivi sanciti nella legge delega.
L'art. 4, comma 1, lett. b), l. 29 luglio 2003 n. 229, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione” (legge delega dalla quale trae origine il Codice delle Assicurazioni private), espressamente dispone che il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, deve rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi: “b) tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli… avendo riguardo anche alla correttezza…del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”.
Tali princìpi e criteri direttivi fissati nella legge delega, seppur formulati a tutela dell'utente-consumatore-assicurato-danneggiato, hanno indubbiamente un carattere generale di tutela di tutti i danneggiati da sinistri stradali o nautici, ivi compresi i trasportati-danneggiati.
La Consulta, per quello che qui rileva, nel rigettare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 149 cod. ass., ha affermato che “Il nuovo sistema agevola i danneggiati che hanno contratto l'assicurazione (che non è dubbio rientrino in dette categorie), anche in relazione allo specifico riferimento dell'art. 4 lettera b) della legge delega al “processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”” (Corte Cost. 19 giugno 2009, n. 180).
Una corretta interpretazione dell'art. 141 cod. ass., norma interposta, pertanto, compatibile ed in linea con i princìpi e criteri direttivi della legge delega, porta a ritenere, conseguentemente, insussistente il rilievo che limita l'applicabilità della norma e dell'azione diretta da essa prevista al caso di sinistro nel quale risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata, atteso che:
- il d.lgs. delegato, sottoposto alla legge delega e, pertanto, fonte sub-primaria, deve rispettare oltre la Costituzione e la normativa eurounitaria, anche i princìpi e criteri direttivi della legge delega;
- l'ordinamento, seppur riconosce in via di principio “ampi margini di discrezionalità…al legislatore delegato…al quale non è preclusa l'adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante” (Corte Cost. 28 marzo 2012 n. 73; conf. Corte Cost. 21 giugno 2013 n.157; Corte Cost. n. 230/2010; Corte Cost. n. 213/2005; Corte Cost. n. 199/2003; Corte Cost. n. 419/2000; Corte Cost. 31 maggio 2000 n. 163), non gli consente di violare i princìpi e i criteri direttivi della legge delega, uscire dai margini di una legislazione vincolata, qual è, per definizione, la legislazione su delega ed emanare, quindi, norme in contrasto con i precisi limiti della delega (Corte Cost. 30 gennaio 2018 n. 10; Corte Cost. n. 293/2010);
- “nel caso di delega per il riordino normativo, al legislatore delegato spetta un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante…e, comunque, sono legittime soltanto se siano stabiliti princìpi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato” (Corte Cost. 25 novembre 2016 n. 250; conf. Corte Cost. n. 94/2014; Corte Cost. n. 73/2014; Corte Cost. n. 5/2014; Corte Cost. n. 170/2007; Corte Cost. n. 239/2003; Corte Cost. n. 354/1998);
- il Codice delle Assicurazioni private - che ai sensi dell'art. 4 l. 29 luglio 2003 n. 229 è un riassetto in materia di assicurazioni - quale D.lgs. delegato non può contenere norme in contrasto con la legge delega e limitative della tutela dei danneggiati in quanto eventuali norme in tal senso si porrebbero in contrasto con i precisi limiti della delega;
- le norme del Codice delle Assicurazioni private, in caso di contrasto, devono essere interpretate alla luce dei princìpi e criteri direttivi della legge delega.
La Consulta, per quanto concerne l'interpretazione della norma delegata, ha costantemente affermato che essa vada interpretata in un significato compatibile con i princìpi e criteri direttivi della legge delega.
La Consulta, in particolare, ha affermato che “il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega…Il contenuto della delega e dei relativi princìpi e criteri direttivi deve essere identificato, dunque, accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono” (Corte Cost. 30/1/2018 n. 10; conf. Corte Cost. 25/11/2016 n. 250; Corte Cost. n. 210/2015; Corte Cost. 24/9/2015 n. 194; Corte Cost. 6/10/2014 n. 229; Corte Cost. 24/6/2010 n. 230; Corte Cost. 19/12/2008 n. 426; Corte Cost. 11/4/2008 n. 98; Corte Cost. 12/10/2007 n. 341; Corte Cost. 12/10/2007 n. 340; Corte Cost. 17/5/2007 n. 170; Corte Cost. 29/12/2005 n. 481).
La Consulta, nella stessa materia qui trattata attinente al Codice delle Assicurazioni private, ha utilizzato tale criterio di interpretazione della norma interposta in un significato compatibile con i princìpi e criteri direttivi della legge delega - che, con l'art. 4, comma 1, lett. b), L. 29/7/2003 n. 229, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione”, prevede espressamente, come innanzi esposto, la “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli…” - per orientare l'interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 140, 141, 145, 148 e 149 D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Corte Cost. 18/6/2014 n. 180; Corte Cost. 21/6/2013 n. 157; Corte Cost. 3/5/2012 n. 111; Corte Cost. 28/3/2012 n. 73; Corte Cost. 24/6/2010 n. 230; Corte Cost. 19/6/2009 n. 180).
La Consulta, in particolare, ha affermato (senza alcuna presunzione di completezza od esaustività) che:
- “priva di fondamento è poi, di conseguenza, anche l'ipotesi di violazione dell'art. 76 Cost., per il profilo di contrasto con la ratio della delega (sub articoli 1 e 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e con i principi, da essa recepiti, della direttiva 2005/14/CE sulla tutela del danneggiato, quale soggetto debole nelle procedure di liquidazione, stante la verificata coerenza, invece, delle disposizioni impugnate a quella ratio ed a quei principi” (Corte Cost. 3 maggio 2012 n. 111);
- “è decisivo ed assorbente, in questo caso, il rilievo che rispetto alla ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003 - la quale nel quadro di un complessivo “riassetto della materia”, si è proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative (sentenze n. 230 del 2010 e n. 180 del 2009) - assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, è la disposizione del decreto legislativo qui censurata” (Corte Cost. 28 marzo 2012 n. 73; conf. Corte Cost. 18 giugno 2014 n. 180; Corte Cost. 21 giugno 2013 n. 157);
- “il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega ed i relativi princìpi e criteri direttivi, nonchè delle finalità che la ispirano, verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della medesima” (Corte Cost. 24 giugno 2010 n. 230);
- “la procedura di risarcimento diretto instaurabile nei confronti del proprio assicuratore, di cui agli artt. 149 e 150 cod. ass., non rappresenta, quale sistema di liquidazione del danno, una diminuzione di tutela del danneggiato, poiché, dati i limiti imposti dalla legge delega (art. 4, legge 29 luglio 2003, n. 229) ed attesa la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi ed i criteri della delega stessa, costituisce un ulteriore rimedio ed ha carattere alternativo e non esclusivo, non precludendo così le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. In conseguenza di questa interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa pure della direttiva 2005/14/CE, sono ammesse ed esperibili, accanto alla procedura di risarcimento diretto, sia l'azione ex art. 2054 c.c. contro il responsabile civile sia l'azione diretta, ora disciplinata dall'art. 144 cod. ass., contro l'impresa assicuratrice del responsabile civile” (Corte Cost. 19/6/2009 n. 180).
Le Sezioni Unite non hanno fornito un'interpretazione della norma coerente con i princìpi e i criteri direttivi della legge delega e, quindi, da un lato hanno fornito un'interpretazione solo parziale della norma e dall'altro lato sono giunte a una soluzione non condivisibile soprattutto se messa in relazione con gli altri canoni interpretativi della legge, sia quelli già esaminati (letterale, logico e secondo il canone del c. detto legislatore consapevole), sia gli altri di cui subito si dirà.
INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA
I principi posti da una Costituzione non flessibile ma rigida, come quella italiana, essendo prevista per la sua revisione o per l'abrogazione di sue norme una procedura rinforzata ex art. 138 Cost. (Cass. 4 marzo 2000 n. 2455; Cass. 5 febbraio 2000 n. 1307), investono l'intero ordinamento e funzionano come criteri di ermeneutica delle leggi ordinarie (Cons. Stato 20 marzo 1962, on Foro amm. 1962, 1, 723).
Ne deriva, in materia di interpretazione della legge, che se una norma si presta in astratto a più interpretazioni, di cui una sola conforme al parametro costituzionale, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione (Corte Cost. 28 gennaio 2020 n. 4; Corte Cost. 23 luglio 2015 n. 181).
L'unica interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 cod. ass. è quella fin qui prospettata e, cioè, quella in linea con i princìpi ed i criteri direttivi della legge delega, che consente al trasportato di ottenere il risarcimento dall'impresa di assicurazione del veicolo ospitante nei limiti del massimale minimo di legge a prescindere il numero di veicoli coinvolti nel sinistro.
La diversa interpretazione dell'art. 141 cod. ass. fornita dalle stesse Sezioni Unite in base alla quale la norma e l'azione diretta da essa prevista si applicano solo in caso di sinistro avvenuto tra due o più veicoli, appare - non solo eccentrica e in contrasto con i criteri interpretativi fin qui esaminati (letterale, logica, secondo il canone del c. detto legislatore consapevole e i princìpi e criteri direttivi della legge delega) - ma anche odiosamente in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto discrimina irragionevolmente i trasportati a seconda se nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo ovvero siano coinvolti due o più veicoli e, pertanto, esporrebbe la norma al vizio di legittimità costituzionale sia per violazione degli indicati princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega (Cass. 23 marzo 2015 n. 5810), sia per il criterio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).
A nulla rileva che il trasportato godrebbe comunque delle altre tradizionali azioni previste dall'ordinamento (artt. 1681, 2043, 2054 c.c. e 144 cod. ass.), come ritenuto dalle Sezioni Unite, in quanto tale tutela in base ad altre norme e altre azioni non salva la norma in commento dai dubbi di costituzionalità innanzi rilevati.
Le Sezioni Unite, pertanto, hanno fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma solo parziale e comunque sono giunte a una soluzione non condivisibile soprattutto se messa in relazione con gli altri canoni interpretativi della legge, sia quelli già esaminati (letterale, logico, secondo il canone del c. detto legislatore consapevole e coerente con i princìpi e i criteri direttivi della legge delega), sia l'ultimo di cui subito si dirà.
INTERPRETAZIONE EUROUNITARIAMENTE ORIENTATA
L'art. 117, comma 1, Cost. dispone: “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
La normativa nazionale, ai sensi del disposto di tale norma di rango superiore, non può essere in contrasto con la normativa eurounitaria, per la supremazia di quest'ultima e, pertanto, in caso di contrasto, prevale quella eurounitaria a causa dell'effetto vincolante che la stessa ha prodotto nell'ordinamento nazionale degli Stati membri della Comunità.
Lo stesso legislatore nazionale delegante, del resto, consapevole di tale supremazia eurounitaria, con l'art. 4, comma 1, l. 29 luglio 2003 n. 229, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione” (legge delega dalla quale trae origine il d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209), ha espressamente disposto che il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, deve rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi: “a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali”.
Le Sezioni Unite, già da tempo, per quanto concerne la supremazia della normativa eurounitaria rispetto a quella nazionale, hanno sostanzialmente affermato che:
- il carattere incondizionato e la precisione del contenuto delle disposizioni eurounitarie contenute nella direttiva impongono un'interpretazione delle norme interne conforme al testo della direttiva stessa;
- il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, in virtù del quale l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo, loro imposto dall'art. 10 del Trattato CE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire tale adempimento, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali;
- il giudice nazionale, pertanto, nell'applicare il diritto nazionale, deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalità della direttiva, onde garantire la piena effettività dell'atto eurounitario stesso e conseguire il risultato perseguito da quest'ultimo, così conformandosi all'art. 249, comma 3, del Trattato (Sez. Un. 17 novembre 2008 n. 27310):
- il principio dell'interpretazione conforme del diritto nazionale, pur riguardando essenzialmente le norme interne introdotte per recepire le direttive eurounitarie in funzione di una tutela effettiva delle situazioni giuridiche di rilevanza eurounitaria, non appare evocato soltanto in relazione all'esegesi di dette norme interne, ma sollecita il giudice nazionale a prendere in considerazione tutto il diritto interno e a valutare, attraverso l'utilizzazione dei metodi interpretativi dallo stesso ordinamento riconosciuti, in quale misura esso possa essere applicato in modo da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva (Sez. Un. 17 novembre 2008 n. 27310).
L'interpretazione dell'art. 141 cod. ass. fin qui prospettata è l'unica conforme alle (ed è confortata dalle) norme eurounitarie quali:
- le previsioni del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/2/2011 n. 181 (in GUUE del 28/2/2011 L. 55 che è entrato in vigore il 20/3/2011, concernente i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004), che dispone:
- al 1° considerando che “l'azione dell'Unione nel settore del trasporto con autobus dovrebbe mirare, tra l'altro, a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, comparabile a quello offerto da altri modi di trasporto, qualunque sia la loro destinazione. Occorre inoltre tenere in debita considerazione le esigenze relative alla protezione dei consumatori in generale”;
- al 2° considerando che “dal momento che il passeggero che viaggia con autobus è la parte più debole nel contratto di trasporto, è opportuno garantirgli un livello minimo di protezione”;
- al 4° considerando che “i passeggeri e, come minimo, le persone verso le quali il passeggero, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare dovrebbero essere tutelati adeguatamente in caso d'incidente derivante dall'utilizzo di autobus, tenendo conto della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità”;
- all'art. 7, comma 1, che “i passeggeri hanno diritto, secondo la legislazione nazionale applicabile, a un risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus. In caso di decesso di un passeggero, tale diritto si applica come minimo alle persone verso le quali il passeggero, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare”;
- le previsioni della sesta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/9/2009 n. 2009/103/CE, in G.U.E. 7/10/2009 n. 263, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, che ha modificato ed abrogato le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/26/CE e 2005/14/CE), secondo cui l'impresa di assicurazione del vettore dovrebbe sempre risarcire il trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; tale direttiva, infatti, dispone:
- al 22° considerando che “i danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte più debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall'assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto al risarcimento conformemente alla legislazione civile nazionale. Tale disposizione fa salva la responsabilità civile o il livello del risarcimento per danni in uno specifico incidente secondo la legislazione nazionale”;
- all'art. 12 che “l'assicurazione di cui all'articolo 3 copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto al risarcimento del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l'importo dei danni”;
- le analoghe e speculari previsioni della previgente quinta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11/5/2005 n. 2005/14/CE, in G.U.E. 11/6/2005 n. L 149), secondo cui l'impresa di assicurazione del vettore dovrebbe sempre risarcire il trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; tale direttiva, infatti, dispone(va):
- al 16° considerando che “i danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte più debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall'assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Tale disposizione fa salva la responsabilità civile o il livello del risarcimento per danni in uno specifico incidente, secondo la pertinente legislazione nazionale”;
- all'art. 4 che “l'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile, sia l'importo dei danni”.
L'interpretazione dell'art. 141 cod. ass. fin qui prospettata è l'unica conforme alla (ed è confortata dalla) giurisprudenza eurounitaria che, in più occasioni, ha ritenuto che in ambito di R.C. auto deve sempre essere garantito un risarcimento alle persone trasportate.
Tale giurisprudenza, infatti, in relazione alla tutela del soggetto trasportato, ha più volte affermato che:
- “le norme comunitarie che disciplinano la assicurazione obbligatoria della r.c. auto, devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che produca lo effetto di escludere in modo automatico l'obbligo in capo allo assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non coperto dalla polizza assicurativa e la suddetta vittima, passeggero del veicolo al tempo dello incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo, a nulla rilevando che essa sapesse o meno che la persona da lei autorizzata a guidare il veicolo non era assicurata” (Corte GUE 1/12/2011, in causa C-442/10, Churchill; conf. Corte GUE 17/3/2011, in causa C-484/09, Carvalho Ferreira Santos; Corte GUE 28/3/1996, in causa C-129/94, Ruiz Bernàldez);
- le norme eurounitarie vanno interpretate “nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri” (Corte GUE 19/4/2007, in causa C-356/03, Farrell);
- l'obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”, di talché le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile”, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno”, essendo, in particolare, “irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo il conducente del quale abbia causato l'incidente”, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone “che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente” e pertanto le norme eurounitarie che disciplinano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto “ostano ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento a carico dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli” (Corte GUE 30/6/2005, in causa C-537/03, Candolin; conf. Corte GUE 9/6/2011, in causa C-409/09, Lavrador).
Tale complessivo assunto è confortato dalla giurisprudenza di legittimità che ha costantemente ritenuto che:
- “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (v. Corte Giust., 1/12/2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri” (Cass. 17/11/2021 n. 34788);
- “le norme in tema di assicurazione della r.c.a., in caso di dubbio, vanno interpretate in modo da favorire il pieno risarcimento della vittima, piuttosto che in modo contrario (così sono stati interpretati, da questa Corte e dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il XII, XIII e XIV Considerando della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in tema di assicurazione r.c.a.” (Cass. 27/8/2020 n. 17893; conf. Cass. 24/9/2019 n. 23621; Cass. 18/11/2014 n. 24469; Cass. 30/8/2013 n. 19963);
- “il diritto dell'Unione osta alla possibilità che l'assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi (i trasportati) il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato” (Cass. 3/7/2020 n. 13738);
- “Questa giurisprudenza si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia secondo cui l'esatta interpretazione delle direttive Europee in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” con l'unico limite del terzo consapevole della circolazione illegale del mezzo” (Cass. 21/1/2020 n. 1161);
- “il D.lgs. n. 206 del 2005, art. 141 di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante” (Cass. 18/1/2019 n. 1279; conf. Cass. 21/1/2020 n. 1161);
- il legislatore “ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover…attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità” (Cass. 5/7/2017 n. 16477; conf. Cass. 21/1/2020 n. 1161);
- “nel sistema del diritto dell'Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore, la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Ne consegue che, allorchè esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.“ (Cass. 19/1/2018 n. 1269);
- l'accertamento della “responsabilità dei rispettivi conducenti ed eventualmente…la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2…è al di fuori della previsione dell'articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni)” (Cass. 30/7/2015 n. 16181).
Le Sezioni Unite non hanno fornito un'interpretazione eurounitariamente orientata della norma e comunque sono giunte a una soluzione non condivisibile soprattutto se messa in relazione con gli altri canoni interpretativi della legge già esaminati (letterale, logico, secondo il canone del c. detto legislatore consapevole, coerente con i princìpi e i criteri direttivi della legge delega e costituzionalmente orientata).
INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 141 COD. ASS. IN FAVORE DEI CONGIUNTI DELLA PERSONA TRASPORTATA DECEDUTA NEL SINISTRO CHE AGISCONO IURE PROPRIO.
Anche tale soluzione prospettata sul punto dalle Sezioni Unite non appare condivisibile.
È pur vero che l'art. 141 c.d.a.:
- disciplina il risarcimento del trasportato e non anche dei suoi congiunti o eredi;
- è una norma speciale e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti.
Questo comporterebbe che tutte le persone che abbiano subito danni iure proprio in conseguenza di un particolare legame che le unisce al trasportato per il suo decesso o le gravi lesioni subite nel sinistro - come nel caso del danno subito dai prossimi congiunti del trasportato ovvero di quello subito dal datore di lavoro che non abbia potuto fruire della prestazione lavorativa del dipendente-trasportato - non possano usufruire dell'azione diretta di cui all'art. 141 c.d.a.
Ma tale soluzione è in contrasto con l'interesse superiore alla realizzazione di un processo che sia giusto e, soprattutto, abbia una durata ragionevole, ex artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (proclamata a Nizza il 7/12/2000 e adattata a Strasburgo il 12/12/2007).
Tale interesse superiore impone di interpretare le norme e gli istituti processuali a favore del simultaneus processus nei confronti dello stesso debitore, anche per scongiurare il pericolo di frazionamento della domanda.
Le stesse Sezioni Unite, infatti, da tempo hanno ritenuto che il frazionamento della domanda è un comportamento illegittimo e abusivo “In relazione al quale si impone lettura “adeguata” della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della “ragionevolezza della durata” del procedimento e della “giustezza” del “processo”, inteso come risultato finale” (Sez. Un. 15/11/2007 n. 23726; conf., di recente, Cass. 25/01/2023 n. 2278).
Non risponderebbe certamente all'invocato duplice obiettivo del giusto processo che deve avere una durata ragionevole consentire, per esempio:
- ai familiari del danneggiato-trasportato, deceduto a seguito delle lesioni subite nell'evento, di esperire l'azione diretta, ex art. 141 cod. ass., nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo ospitante per i danni subiti iure hereditario e non consentirlo per i danni subiti iure proprio costringendo gli stessi ad agire in altro processo, ex art. 144 cod. ass., nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo danneggiante ed eventualmente e cumulativamente, ex art. 2043 e 2054 c.c., nei confronti dei responsabili;
- consentire al danneggiato-trasportato (o se minorenne, ai suoi genitori) di esperire azione diretta, ex art. 141, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo ospitante e non consentirlo ai suoi familiari per i danni subiti in proprio costringendo gli stessi, anche in questo caso, ad agire in altro processo, ex art. 144 cod. ass., nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo danneggiante ed eventualmente e cumulativamente, ex art. 2043 e 2054 c.c., nei confronti dei responsabili.
Tale duplicazione di azioni risarcitorie, infatti, implicherebbe un'inutile, dannosa e costosa moltiplicazione di processi che è stata ritenuta la causa dell'inappagante funzionalità della giustizia civile.
Le stesse Sezioni Unite, infatti, da tempo hanno affermato che le istituzioni del Paese, nell'attuale realtà storico-sociale, annoverano “la inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell'abbassamento della propensione agli investimenti” (Sez. Un. 16 luglio 2008 n. 19499).
È auspicabile un ripensamento delle Sezioni Unite sulle questioni innanzi evidenziate anche se esso, allo stato, appare una mera chimera.
Gli operatori, in ogni caso, da oggi in poi dovranno fare i conti, anche per le vertenze in corso, con le soluzioni prospettate dalle Sezioni Unite.