Sanzionare messaggi misogini e omofobi non viola l'art. 10 CEDU

La Redazione
La Redazione
23 Febbraio 2023

Le sanzioni imposte dall'autorità francese di regolamentazione delle trasmissioni radiotelevisive al canale televisivo C8 non violano i principi dell'art. 10 CEDU.

Il 9 febbraio 2023 la Corte europea dei diritti umani ha pubblicato la decisione sul caso C8 (Canal 8) contro Francia (ricorsi n. 58951/18 e n. 1308/19) stabilendo, all'unanimità, che le sanzioni imposte dall'autorità francese di regolamentazione delle trasmissioni radiotelevisive non hanno violato la libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 CEDU, del canale televisivo C8 per i contenuti mostrati in Touche pas à mon poste.

La Corte ha rilevato, in primo luogo, che i contenuti erano stati diffusi nell'ambito di un programma televisivo strettamente orientato all'intrattenimento il cui unico obiettivo era quello di attirare un pubblico il più ampio possibile a fini di guadagno commerciale. La Corte ha quindi concluso che lo Stato convenuto ha avuto un ampio margine di apprezzamento nel decidere se fosse necessario sanzionare la società ricorrente per proteggere i diritti altrui.

La Corte ha poi affermato di non vedere alcuna ragione per discostarsi dalla valutazione effettuata dall'autorità nazionale per la radiodiffusione e dal Consiglio di Stato sulle domande di annullamento delle sanzioni, le quali si sono basate su motivazioni pertinenti e sufficienti.

Per quanto riguarda il primo filmato, la Corte ha ritenuto che la rappresentazione del gioco osceno del conduttore e protagonista dello show e di una delle sue opinioniste e i commenti volgari che ne erano scaturiti, avevano perpetuato uno stereotipo stigmatizzante delle donne. Per quanto riguarda il secondo filmato, la Corte ha ritenuto che lo scherzo telefonico, in virtù del suo scopo primario e dell'atteggiamento del conduttore, e della posizione in cui aveva deliberatamente posto le sue vittime, avesse parimenti perpetuato uno stereotipo negativo e stigmatizzante delle persone omosessuali.

Infine, per quanto riguarda la durezza delle sanzioni imposte, la Corte ha osservato che la natura pecuniaria delle medesime era stata considerata adeguata, in questo caso, alla finalità strettamente commerciale della condotta che esse punivano, e che la loro severità doveva essere messa in relazione al ventaglio di sanzioni previsto dalla legge sulla libertà di comunicazione del 30 settembre 1986.