È compatibile con il diritto UE una procedura di promozione dei giudici operata da una commissione con membri dell’organo giurisdizionale di grado superiore?

La Redazione
23 Febbraio 2023

L'avvocato generale Emiliou: una procedura di promozione dei giudici basata su una valutazione della loro attività e della loro condotta da parte di una commissione composta dal presidente e da giudici dell'organo giurisdizionale di grado superiore pertinente è compatibile con il diritto dell'UE. Nondimeno, anche laddove i membri di detta commissione siano essi stessi indipendenti, i criteri applicati devono essere sufficientemente oggettivi, pertinenti e verificabili e tale organo deve essere tenuto a fornire una motivazione (CGUE 16 febbraio 2023, n. C-216/21).

Nel 2019, la Sezione per giudici del Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura, Romania; in prosieguo: il «CSM») ha approvato un regolamento nazionale che modifica la procedura di promozione applicabile ai giudici degli organi giurisdizionali di grado inferiore in Romania. L'Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” e YN hanno chiesto l'annullamento parziale di tale decisione dinanzi alla Corte d'appello di Ploieşti, Romania.

Essi sostengono che la procedura di promozione dei giudici degli organi giurisdizionali nazionali di grado inferiore è condotta dai presidenti e dai membri delle corti d'appello nelle quali vi sono posti vacanti da coprire ed è basata su criteri soggettivi e discrezionali, anziché su una valutazione obiettiva dei candidati basata soltanto sui risultati di un esame scritto.

La Corte d'appello di Ploieşti si chiede se siffatta riforma sia compatibile con il principio di indipendenza dei giudici.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna l'avvocato generale Emiliou conclude che una procedura per la promozione dei giudici basata su una valutazione della loro attività e della loro condotta da parte di una commissione composta dal presidente e da giudici dell'organo giurisdizionale di grado superiore pertinente, altresì incaricata di effettuare il controllo, in sede di impugnazione, delle decisioni pronunciate dai giudici in parola nonché di svolgere valutazioni periodiche della loro attività è compatibile con il diritto dell'UE [1]. Nondimeno, anche laddove i membri di detta commissione siano indipendenti, i criteri da essi applicati devono essere sufficientemente oggettivi, pertinenti e verificabili e tale organo deve essere tenuto a fornire una motivazione.

L'avvocato generale osserva che la procedura di promozione dei giudici in funzione presso organi giurisdizionali di grado inferiore in Romania risulta strutturata in due fasi. La prima fase si basa su un concorso scritto destinato a verificare sia le conoscenze teoriche, sia le competenze pratiche dei candidati. I vincitori sono quindi promossi a un posto di grado professionale superiore ma continuano, di fatto, a esercitare le stesse funzioni. La seconda fase, denominata «promozione effettiva», consente a candidati già promossi «in loco» e che possiedano il grado professionale richiesto di essere effettivamente assegnati a un tribunale superiore o a una corte d'appello.

L'Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” e YN intendono contestare le modalità della seconda fase di tale procedura, nel corso della quale la commissione giudicatrice deve valutare l'attività dei candidati e la loro condotta nei tre anni che precedono la loro partecipazione a detta seconda fase. Essi ritengono che due aspetti della procedura in parola siano particolarmente problematici: le modalità di designazione dei membri della commissione giudicatrice che prende parte alla procedura di «promozione effettiva», nonché la composizione di tale commissione, e i criteri applicati dai membri della commissione giudicatrice per determinare i candidati da promuovere.

Con riguardo alla designazione dei membri della commissione giudicatrice e alla sua composizione, l'avvocato generale considera che gli elementi addotti nel procedimento principale non possono, in sé e per sé, suscitare nei singoli legittimi dubbi quanto all'impermeabilità a fattori esterni dei candidati partecipanti alla procedura di «promozione effettiva».

I problemi di indipendenza dei giudici non sono limitati a situazioni che coinvolgono altri poteri o terzi, ma possono sorgere, all'interno del sistema giudiziario stesso, ogniqualvolta vi è un rischio che i giudici possano essere indebitamente influenzati dai loro colleghi. Tuttavia, deve esservi un indizio del fatto che una concentrazione di potere potrebbe effettivamente causare interventi o pressioni esterne idonei a pregiudicare l'indipendenza di giudizio dei giudici di organi giurisdizionali di grado inferiore e a influenzare le loro decisioni.

Poiché i membri delle corti d'appello degli Stati membri sono essi stessi tenuti, in forza del diritto dell'Unione, a rispettare il principio di indipendenza dei giudici e ad essere liberi da influenze o pressioni esterne, essi si trovano, in linea di principio, in una buona posizione per valutare l'attività dei candidati e stabilire quali tra di essi meritino una promozione.

Tuttavia, ciò che è decisivo dal punto di vista dell'indipendenza dei giudici non è tanto la questione del soggetto responsabile della conduzione di una procedura di promozione, quanto la questione se i criteri applicati dall'organo incaricato di condurla siano sufficientemente chiari, oggettivi e verificabili, e se tale organo sia tenuto a fornire una motivazione.

Spetta al giudice del rinvio verificare se i criteri applicati siano tali da suscitare nei singoli legittimi dubbi quanto all'indipendenza dei giudici degli organi giurisdizionali di grado inferiore interessati da detta procedura. Ciò avviene, in particolare, quando le modalità di una determinata procedura o i criteri applicati nell'ambito dello svolgimento della procedura in parola non sono previsti dalla legge (e, quindi, non sono verificabili), quando sono vaghi o non pertinenti, oppure quando danno adito a speculazioni sull'influenza esercitata da forze politiche o di altro tipo (ad esempio, quando i criteri applicati non sono sufficientemente oggettivi).

Nel caso in esame i criteri per la valutazione dell'attività dei candidati risultano essere elencati esplicitamente e sono, quindi, verificabili. Inoltre, i medesimi sono tutti pertinenti per formarsi un'opinione quanto all'attività giudiziaria e al merito dei candidati.

L'avvocato generale osserva inoltre che le fonti di informazione e di prova sulle quali i membri della commissione giudicatrice devono fondare la loro decisione relativamente a ciascun candidato sono alquanto numerose e diversificate. Ciò contribuisce alla percezione che, nel suo complesso, la procedura di «promozione effettiva» si basi, a priori, su una valutazione obiettiva, anziché discrezionale.

Tali elementi, unitamente al fatto che la commissione incaricata di condurre la procedura di promozione deve redigere una bozza di relazione motivata, indicando i punteggi assegnati per i criteri applicati nonché il punteggio globale ottenuto dal candidato al termine della procedura - che il candidato può contestare -, confermano l'assenza di un rischio reale di un «indebito potere discrezionale» idoneo a suscitare nei singoli legittimi dubbi quanto all'indipendenza dei giudici interessati.

[1] Il principio di indipendenza dei giudici, sancito all'articolo 47 della Carta e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE.