Sebbene non ancora sottoposto al vaglio della Cassazione, il progressivo consolidarsi dell'orientamento favorevole al contribuente aveva raggiunto prorzioni tali da indurre l'Agenzia dell'entrate ad annullare (e a rinunciare) ai giudizi afferenti agli accertamenti di valore meno elevato.
Tuttavia, proprio quando la diatriba sembrava essersi placata, regalando una sensazione di certezza del tutto inedita per il comparto, è arrivato l'immancabile colpo di spugna che ha riportato il caos nel settore. La Corte di Cassazione, intervenendo per la prima volta sulla questione, con le ordinanze nn. 16951, 16952, 16953, 16954 e 16955, depositate il 16 giugno 2021, ha ribaltato l'orientamento delle corti di merito, accogliendo la tesi erariale.
La Suprema Corte, in particolare, ha sostenuto che la riserva in capo allo Stato della gestione telematica delle slot e l'affidamento in concessione della rete, tramite cui la stessa gestione viene esercitata, determini una sorta di non configurabilità dell'attività di raccolta posta in essere da soggetti privi di un affidamento diretto da parte del concessionario.
In altri termini, la riserva di esercizio dei giochi leciti in favore del concessionario restringerebbe l'ambito di applicazione dell'art. 10 comma 6 d.P.R. n. 633/1972 ai soli rapporti di cui è parte il concessionario. Di conseguenza l'esercente ed il gestore, essendo chiamati a collaborare con il concessionario, non sono qualificabili come soggetti indipendenti nella gestione dell'esercizio del gioco lecito. Dunque, i soli rapporti tra concessionario e gestore nonché tra concessionario ed esercente sfuggono all'imposta e beneficiano dell'esenzione, poiché, in entrambi i casi, i due operatori economici indicati, sono direttamente delegati alla raccolta delle giocate dal concessionario stesso. In tal caso ambedue le figure, essendo investite dei poteri di gestione direttamente dal concessionario, svolgono gli adempimenti finalizzati alla raccolta delle giocate, assumendo, così, il ruolo di soggetti terzi incaricati della raccolta.
Al di fuori di tale casistica, la Cassazione ha escluso che le prestazioni di servizi rese dall'esercente al gestore siano accessorie a quelle principali rese dal gestore all'esercente, qualificandole come ulteriori e diverse da quelle relative alla raccolta delle giocate ed, in quanto tali, da assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria.
In sintesi, la Corte di Cassazione, ritenendo, indispensabile, ai fini dell'esenzione Iva, un formale incarico da parte del concessionario, ha riportato alla luce uno scenario già visto in passato che si riteneva definitivamente concluso. Ciò, senza curarsi dell'operato dei giudici di merito che hanno più volte esaminato e disposto a favore dell'esenzione.
Inoltre, l'impostazione ermeneutica prescelta dalla Suprema Corte rischia di spingere, con ogni probabilità, l'avvio di accertamenti seriali (riapparsi già ultimamente) e che contribuiranno a prorogare oltre ogni limite la vicenda Iva slot.