L'ordinanza del Consiglio di Stato in esame arricchisce il filone giurisprudenziale in materia di inquadramento dei magistrati onorari, nel cui ambito si ricordano le sentenze della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020 (C-658/18) e del 7 aprile 2022 (C-236/2020).
Secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato, la rilevante e possibile incompatibilità col diritto UE potrebbe investire una duplice questione. La prima attiene all'esclusione dei magistrati onorari dal diritto alle ferie retribuite, nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale; la seconda riguarda la disciplina in materia di rinnovi dell'atto di nomina dei magistrati onorari. Rispetto ad entrambe le questioni, secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato, assume rilievo l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, ritenuto applicabile anche ai magistrati onorari.
Circa il primo dei possibili profili di incompatibilità appena menzionati, è stato sottolineato dall'ordinanza come l'obiettivo dell'Accordo quadro di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato debba essere perseguito anche con riferimento alle condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato, le quali non possono essere meno favorevoli rispetto a quelle dei lavoratori a tempo indeterminato, a meno di ragioni oggettive. In questo senso, la Corte di Giustizia ha sancito l'astratta possibilità che le due categorie siano trattate in maniera parzialmente diversa sulla base degli elementi che le differenziano, tra cui in primis l'assunzione dei magistrati ordinari tramite concorso pubblico (opposta alla nomina del magistrato onorario), nonché la circostanza per cui i magistrati ordinari esercitino le loro funzioni in maniera esclusiva (diversamente dalla modalità concorrente con cui i magistrati onorari esercitano le loro di funzioni). Dall'esame della giurisprudenza testé citata, secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato, si potrebbe evincere la legittimità di un regime in forza del quale il trattamento riservato ai magistrati onorari è diverso da quello riservato ai magistrati ordinari anche in termini di retribuzione (punto 67). Tuttavia, l'ordinanza del Consiglio di Stato ha rilevato anche che l'ampiezza di tale disparità di trattamento, al punto da escludere in toto per una categoria di lavoratori a tempo determinato la possibilità di godere di almeno 30 giorni di ferie retribuite, potrebbe non essere compatibile con il diritto eurounitario.
Per quel che concerne la seconda questione, poi, il Consiglio di Stato ha ricordato il fatto che la normativa nazionale non può ignorare gli obiettivi dell'Accordo quadro e che la normativa europea prevede che gli Stati membri adottino misure relative al numero massimo di rinnovi dei contratti a tempo determinato e/o alla durata massima totale di tali contratti, accompagnando queste misure con un adeguato apparato sanzionatorio idoneo a prevenire efficacemente il compimento di abusi. A questo proposito l'ordinanza del Consiglio di Stato ha rilevato che per i giudici onorari di Tribunale e per viceprocuratori onorari della Repubblica è previsto un regime articolato su un iniziale atto di nomina e una sola successiva riconferma. Tuttavia, a tale regime non si accompagnano misure dissuasive né sanzioni effettive volte ad evitare proroghe ripetute dell'atto di nomina, che invece avvengono sistematicamente attraverso l'emanazione di una nuova norma di legge. È proprio sulla base di tali rilievi, dunque, che il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover formulare il secondo quesito alla Corte di giustizia.