Ministero della Giustizia: le ultime su pagamento telematico dei diritti di copia e di certificazione
27 Febbraio 2023
Con mail Filodiretto del 17 febbraio 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha formulato il seguente quesito: «si vorrebbe avere certezza circa l'ambito di applicazione dell'art. 196 T.U. spese giustizia, nella parte in cui prevede che a far data dal 28 febbraio 2023 e solo per i procedimenti instaurati dopo tale giorno i diritti di copia e di certificazione debbano essere riscossi esclusivamente in modalità telematica secondo le prescrizioni dell'art. 5 C.A.D., ovvero se la nuova formulazione del suddetto articolo riguarda solo il processo civile, o comprenda anche quello penale».
Provvedimento del 21 febbraio 2023. Il Ministero della Giustizia ha risposto al suddetto quesito sottolineando che «la disposizione di cui all'art. 196 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 è riferita al processo civile, con la conseguenza che a decorrere dal 28 febbraio 2023 il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (importo forfettario previsto dall'art. 30 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002) dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». Inoltre, «il pagamento telematico dei diritti di copia è consentito anche nel processo penale, come da disposizione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con nota prot. DOG 13550.U del 20 aprile 2020, per le sole Procure Generali della Repubblica e Procure della Repubblica che abbiano indirizzato specifica richiesta a tale Direzione».
Provvedimento del 16 febbraio 2023. È stato anche precisato, con provvedimento del 16 febbraio 2023, che «l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è annoverabile tra le amministrazioni pubbliche che possono beneficiare della prenotazione a debito di cui all'art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente obbligo per la stessa di corrispondere le spese connesse all'instaurazione di un giudizio civile, se a suo carico in qualità di parte del giudizio».
(Fonte: Diritto e Giustizia)
|