La rinnovazione della notificazione nulla può essere disposta con decreto presidenziale

Redazione Scientifica
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27 Febbraio 2023

Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, spetta al Presidente fissare con decreto un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla, e non più al collegio per mezzo di un'ordinanza, non essendo più necessaria la valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante.

Con il decreto presidenziale in commento è stato fissato un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso in appello, a causa della nullità della medesima notificazione, come stabilito dall'art. 44, comma 4, c.p.a. dopo la sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021.

Infatti, se fino al citato intervento spettava al collegio la fissazione di un termine per la rinnovazione della notificazione in base al dato testuale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. (“il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa …”) per la necessità di valutare la non imputabilità della nullità al notificante, dopo la citata sentenza n. 148/2021 della Corte costituzionale tale valutazione non è più necessaria, per cui spetta al Presidente la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione che ha avuto esito negativo, ferma restando ogni valutazione del collegio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rinnovazione della notificazione.