Il Titolo V del Libro III, su «Il ricorso per cassazione», richiama il rimedio analiticamente disciplinato dal codice di procedura civile, riproducendo la disposizione dell'art. 111, comma 8, della Costituzione, secondo cui le sentenze del Consiglio di Stato possono essere impugnate per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. L'art. 110 non ha, quindi, alcun contenuto innovativo. Sui limiti del controllo della Cassazione sulle sentenze del giudice amministrativo è in corso un intenso dibattito: da un lato, si registra una tendenza della Cassazione ad allargare tale controllo specie con riferimento ai limiti esterni della giurisdizione; dall'altro lato, parte della dottrina critica tale tendenza, avvertendo il rischio che il controllo della Cassazione finisca per riguardare aspetti interni alla giurisdizione amministrativa, e non quindi quei profili di giurisdizione che l' art. 111 Cost. fissa come unica forma di controllo.