Impugnazione di clausole immediatamente escludenti: un caso esagerato

Guglielmo Aldo Giuffrè
28 Febbraio 2023

È ammissibile (e fondata) l'immediata impugnazione di un bando di gara che sia, per di più contestualmente, affetto da (i) incongruità del termine fissato dalla lex specialis per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, (ii) indeterminatezza e contraddittorietà degli atti di gara e (iii) mancanza di informazioni distinte per ciascuno dei lotti destinati ad affidamento.

La questione. Una società ha contestato, senza attenderne l'esito, gli atti costituenti la lex specialis della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano del bacino territoriale della Regione Molise, suddivisa in due lotti territoriali di percorrenza, per una durata contrattuale di 9 anni, nonché l'avviso di preinformazione e le determinazioni a contrarre e di indizione della gara.

La decisione. Il Collegio, dopo aver ricordato che Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4, ha fornito una compiuta elencazione delle clausole escludenti, in presenza delle quali sussiste, quindi, un onere di immediata impugnazione:

a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili, o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale;

b) regole che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile;

c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero che prevedono abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta;

d) condizioni negoziali che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente;

e) clausole impositive di obblighi contra jus;

f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbito dall'aggiudicatario;

g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso – ha affermato che le clausole della lex specialis scrutinate “sono tutte riconducibili alla richiamata casistica enucleata dalla giurisprudenza, e pertanto suscettibili d'immediata impugnazione in ragione della loro natura escludente”.

In particolare, il TAR ha ritenuto immediatamente impugnabile (e illegittima) la legge di gara

- per il termine di presentazione delle offerte, stabilito nella misura di 65 giorni, in quanto quasi dimezzato rispetto a quello “ordinario” di 110 gg. previsto nella delibera ART n. 154/2019, la quale integra una disposizione speciale, per il settore dei trasporti, rispetto a quella contenuta nel c.d. Codice degli appalti (art. 60), e privo di adeguata motivazione da parte della stazione appaltante;

- per la parte specificamente riferibile al parco veicolare da utilizzare per lo svolgimento del servizio, in quanto lacunosa, contraddittoria e indeterminata al punto da rendere impossibile formulare un'offerta consapevole e sostenibile;

- per l'assenza di informazioni idoneamente differenziate per i due lotti in cui è articolato l'affidamento del servizio, sui temi del parco rotabile, dei depositi dei mezzi circolanti, e del personale da trasferire al nuovo gestore, in quanto in assenza di tale ripartizione ai potenziali concorrenti non è consentito comprendere l'esatto numero delle risorse a loro disposizione nell'ipotesi di partecipazione alla procedura limitata all'uno o all'altro lotto di gara, rimanendo così sconosciuto un dato centrale per la formulazione dell'offerta tecnico-economica.

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