Start-up innovative e procedure concorsuali

Girolamo Lazoppina
28 Febbraio 2023

Ci si domanda se in caso di insolvenza, una start-up innovativa possa essere soggetta a liquidazione giudiziale.

In caso di insolvenza, una start-up innovativa può essere soggetta a liquidazione giudiziale?

Le start-up innovative (disciplinate dagli artt. 25-32 del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 , più volte modificato) sono società di capitali, o società cooperative, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il D.L. cit. ne disciplina le specifiche caratteristiche. Per quel che attiene il presente quesito rileva principalmente l'art. 31, comma 1, il quale prevede che le start-up innovative non sono soggette a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento). Dunque, in caso di insolvenza, le start-up non possono essere dichiarate fallite o sottoposte alla procedura di liquidazione giudiziale, e l'iniziativa per la liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter della L. n. 3 del 2012 è riservata alla stessa start-up debitrice. Va in questa sede precisato che con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) i creditori possono, ex art. 268, co. 2 CCII, domandare l'apertura della procedura liquidazione controllata.

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 4 luglio 2022 n. 21152) ha precisato comunque che l'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dalla D.L. n. 179 del 2012, art. 25, convertito dalla L. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31, D.L. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up innovativa. La Corte ha fatto proprio l'orientamento della prevalente giurisprudenza di merito (App. Milano 8 luglio 2021, Trib. Milano 8 aprile 2021, App. Brescia 25 gennaio 2021, Trib. Genova 3 novembre 2019, tutte in ambito prefallimentare), in base alla quale l'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l'esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l'effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare.

Dunque, una volta accertato e verificato che l'impresa in questione sia effettivamente una start-up innovativa, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (non essendo sufficiente la sua mera iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese), non vi è dubbio che non ne possa essere dichiarato il fallimento e che non possa essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

In conclusione, le start-up innovative non possono essere soggette a liquidazione giudiziale né essere sottoposte ad altre procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza i creditori possono, ex art. 268 co. 2 CCII, in determinati casi, domandare l'apertura della procedura liquidazione controllata.