Le condizioni in cui opera la "vis attractiva" del Tribunale ordinario rispetto alla competenza del Tribunale per i minorenni
17 Febbraio 2023
Nel caso in esame, il Procuratore Generale, premessa l'ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, praticabile anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, ha concluso per la competenza del Tribunale ordinario di Fermo, in quanto dinanzi ad esso era pendente, «al momento della proposizione del primo ricorso del PM», il giudizio di separazione dei coniugi (protagonisti della vicenda), senza che la sopravvenuta conclusione di quel giudizio, in virtù di decisione non più impugnabile, possa comportare il ripristino della competenza del Tribunale per i minorenni, non essendo l'art. 5 c.p.c. espressamente derogato dall'art. 38 disp.att. c.c. In altri termini, «la vis attractiva a favore del tribunale ordinario non potrebbe venir meno per effetto di vicende nuove verificatesi in epoca successiva all'esercizio dell'azione». Il Collegio ha già avuto modo di ricordare a riguardo che «il criterio della prevenzione è venuto meno con la c.d. “riforma Cartabia” (legge n. 206/2021, art. 1, comma 28 e d.lgs. n. 149/2022) – applicabile ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022 – che, intervenendo proprio sull'art. 38 disp.att. c.c., ha modificato i criteri del riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, estendendo la "vis attractiva" del primo al caso in cui il procedimento innanzi al tribunale ordinario sia introdotto dopo l'instaurazione di quello innanzi al tribunale per i minorenni (salvo l'art. 709-ter c.p.c. in quanto il procedimento per l'attuazione dei provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni deve essere necessariamente introdotto di fronte a quest'ultimo)». Pertanto, per dirimere tale controversia, la S.C. enuncia il seguente principio di diritto: «la "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni».
Fonte: dirittoegiustizia.it
|