Il codice civile non fornisce una precisa definizione del legato, ma, all'art. 588 c.c., distingue tra disposizioni a titolo universale, le quali comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore e attribuiscono la qualità di erede, e disposizioni a titolo particolare che conferiscono la qualità di legatario: sicché si può in prima approssimazione affermare che il legato è una disposizione «a titolo particolare» mediante la quale il testatore attribuisce al legatario particolari diritti a causa di morte.