Riforma Cartabia e le novità telematiche: le date di entrata in vigore delle varie disposizioni

Nicola Gargano
28 Febbraio 2023

La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) ha influito profondamente anche sulla normativa del Processo Civile Telematico, rendendolo obbligatorio nelle attività di notificazione e presso tutte le curie, tra cui il Giudice di Pace e la Corte di Cassazione.
Introduzione

Con il d.lgs. n. 149/2022 anche detta riforma Cartabia, il processo civile si appresta ad innovarsi profondamente, un'innovazione che influirà profondamente anche sulla normativa del processo telematico, oggi confluita all'interno del codice di diritto processuale civile. Un processo civile che dal 28 febbraio 2023 diventa telematico nella sua interezza, non lasciando più spazio a scelte, e che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente presso tutte le curie (anche presso il Giudice di Pace e Suprema Corte di Cassazione) e nelle attività di notificazione.

La riforma ha poi istituzionalizzato le udienze da remoto e a trattazione scritta che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia.

Dal processo civile telematico alla telematica al servizio del processo civile

Come si è detto la normativa in commento ha operato una profonda riorganizzazione della normativa del processo civile telematico integrandola all'interno del codice di procedura civile e precisamente delle disposizioni di attuazione e coordinando la normativa esistente eliminando ogni incongruenza tra norme pensate per un processo cartaceo e un processo che, come si è detto, è ora telematico nella sua interezza.

Una prima modifica è contenuta nell'art. 121 c.p.c. ove vengono aggiunte le parole “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.

Un precetto quest'ultimo, finora contenuto in protocolli e giurisprudenza, che entra a far parte del codice di procedura senza tuttavia contenere delle particolari specifiche che, tuttavia, ben potranno essere emanate soprattutto volendo leggere il nuovo 121 c.p.c. in coordinamento con l'articolo 46 delle disposizioni di attuazione che prevede che il “Il Ministero della Giustizia sentiti CNF e CSM definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”.

Lo stesso decreto potrebbe poi prevedere, “i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale”.

Da un lato, dunque, si ribadisce un ruolo di centralità dell'avvocatura e magistratura nella redazione delle regole tecnico-organizzative del processo, pur tuttavia senza prevedere alcuna invalidità in caso di mancato rispetto delle linee guida tracciate dalla norma.

Infatti, lo stesso articolo 46 delle disposizioni di attuazione prevede che, “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.

Quest'ultima previsione rappresenta senza dubbio una conquista nella definitiva ed incontrovertibile applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ormai ampiamente confermato dalla giurisprudenza, alle violazioni in tema di processo civile telematico.

Tuttavia, pur in presenza della disposizione precedentemente richiamata, anche al fine di rispettare i principi di sinteticità e chiarezza, si renderà sempre più opportuno l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali interni ed esterni all'atto (ad es. indici, sommari e link a documenti contenuti nella busta).

Come si è detto poi la riforma Cartabia contiene numerose modifiche volte ad eliminare tutte quelle norme ormai incompatibili con un processo interamente telematico.
Viene dunque modificato l'articolo 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella parte in cui si prevedeva la possibilità del deposito cartaceo in udienza, procedura non più possibile dovendo dunque il giudice, a seguito di una eventuale richiesta di deposito di documenti, assegnare un termine per il deposito telematico degli stessi.

L'articolo 168-bis del codice di procedura civile prevede l'eliminazione di ogni riferimento alla trasmissione del fascicolo cartaceo e al decreto di assegnazione scritto in calce alla nota di iscrizione a ruolo essendo ormai tali procedure informatizzate e integrate nel fascicolo telematico.

Dall'art. 136 c.p.c. vengono depennate le comunicazioni via FAX pur tuttavia rimanendo, forse a causa di un refuso del legislatore, l'obbligo di indicare in atti il numero di fax come previsto dall'art. 125 c.p.c.

Anche la normativa del processo telematico fino al 28 febbraio 2023 contenuta negli articoli 16-bis e seguenti del d.l. n. 179/2012 viene inglobata nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile negli articoli 196-quater e seguenti, pur senza grandi innovazioni fatta eccezione per l'obbligatorietà del deposito telematico di qualsiasi atto del processo anche presso il Giudice di Pace, dal 30 giugno 2023, e presso la Suprema Corte di Cassazione, dal 1° marzo 2023.

L'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

L'obbligatorietà del deposito telematico degli atti è ora regolamentata dall'articolo 196quater delle disposizioni di attuazione che prevede che, “nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema”.

La vera novità è, dunque, costituita dall'introduzione della definitiva obbligatorietà del deposito telematico anche degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio che, seppur obbligatoria a partire dal marzo del 2020 a seguito della nota emergenza epidemiologica da Covid 19, rappresentava pur sempre un'eccezione rispetto alla regola generale.

Detta normativa emergenziale infatti era destinata a cessare in data 31 dicembre 2023, tuttavia, la riforma Cartabia ha di fatto introdotto in via definitiva una norma che avevamo imparato a conoscere durante la pandemia, introducendo dal 1° gennaio 2023 l'obbligatorietà del deposito telematico di qualsiasi atto processuale in qualsivoglia registro e presso tutti gli uffici giudiziari, finanche presso il giudice di pace e il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ove l'entrata in vigore è prevista a partire dal prossimo 30 giugno 2023. Tale obbligo inoltre viene per la prima volta disposto anche per il pubblico ministero e per il magistrato nonché per i dipendenti della pubblica amministrazione che stanno in giudizio personalmente, anche se per questi ultimi l'obbligo decorrerà dal prossimo 30 giugno 2023.

Rimane ferma la possibilità per il Giudice di disporre il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche, così come la possibilità di autorizzare il deposito cartaceo in caso di malfunzionamenti dei sistemi informatici ministeriali.

Tale ultima previsione ha tuttavia subito una lieve modificazione in quanto, l'autorizzazione al deposito cartaceo in caso di malfunzionamento dei sistemi spetta al capo dell'ufficio giudiziario in qualsiasi caso, mentre nella precedente formulazione l'autorizzazione spettava al capo dell'ufficio per gli atti introduttivi e al giudice istruttore per gli atti in corso causa.

Si prevede inoltre che, tanto il malfunzionamento tanto la riattivazione dei sistemi, dovranno essere comunicati attraverso il sito istituzionale dell'ufficio giudiziario.

Relativamente alle altre norme sul processo telematico, si segnala che le norma sul perfezionamento del deposito telematico è stata inserita nell'art. 196-sexies con una formulazione pressoché invariata, prevedendosi il perfezionamento del deposito con ricevuta di consegna che deve essere rilasciata entro la mezzanotte, prevedendosi la possibilità di invii multipli attraverso le buste complementari in caso di invii superiori ai 30 megabyte.

Due norme di nuova introduzione sono invece l'art. 196-quinquies e il 196-septies.

L'art. 196-quinquies prevede che “l'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico. Se il provvedimento di correzione di cui all'art. 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico. L'art.196-septies denominato “Copia cartacea di atti telematici” statuisce che con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.

Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'art 196-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 4.”

Entrata in vigore e novità in tema di attestazioni di conformità

Come si è detto la Legge finanziaria del 2022 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha anticipato l'entrata in vigore delle novità del processo civile previste nella riforma Cartabia ai procedimenti introitati successivamente al 28 febbraio 2023.

Tuttavia, l'entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti esclusivamente per le seguenti norme

  • Art. 196-quater. Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti;
  • Art. 196-quinquies. Dell'atto del processo redatto in formato elettronico;
  • Art. 196-sexies. Perfezionamento del deposito con modalità telematiche;
  • Art. 196-septies. Copia cartacea di atti telematici;
  • Art. 196-duodecies. Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

Rimangono dunque escluse le norme dal 196-octies al 196-undecies, che riguardano le attestazioni di conformità e che, pur ricalcando pedissequamente quanto statuito dalle norme sulle attestazioni di conformità contenute nel d.l. n. 179/2012, entreranno in vigore esclusivamente per i procedimenti iniziati successivamente al 28 febbraio 2023.

Ne consegue che dopo il 28 febbraio non cambieranno le modalità di attestazione di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo telematico e delle copie informatiche di atti e provvedimenti formati in origine su supporto cartacea, che potranno inoltre essere effettuate per i procedimenti dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione e dal prossimo 30 giugno anche per i procedimenti dinnanzi al Giudice di Pace e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Tuttavia, onde evitare di utilizzare riferimenti normativi diversi in dette attestazioni - a seconda che si tratti di procedimenti iniziati successivamente al 28 febbraio 2023- , sarà opportuno eliminare ogni riferimento normativo dalle ridette attestazioni dichiarando semplicemente che la conformità viene attestata ai sensi di legge.

Rimane ferma ovviamente la necessità di indicare nelle attestazioni di conformità effettuate su documento informatico separato o nelle relate di notifica una breve descrizione e il nome dei file di cui viene attestata la conformità.

Le novità normative inoltre incideranno notevolmente sul futuro del duplicato informatico che, seppur sempre estrapolabile dal fascicolo informatico, potrà essere utilizzato limitatamente ai depositi e non più nelle notifiche.

Infatti, il secondo comma dell'art. 137 c.p.c., come riformato dalla norma in commento, prevede che, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Ne consegue che la dicitura “copia conforme” esclude che ai fini della notifica possa essere utilizzato il duplicato informatico, fatta eccezione per gli atti processuali redatti dall'avvocato per i quali ai sensi del combinato disposto dagli articoli 18 del d.m. 44/2014 e 19-bis delle specifiche tecniche del processo telematico, sarà necessaria la notifica sotto forma di pdf nativo firmato digitalmente (rectius duplicato informatico).

Infatti il primo comma dell'articolo 18 prevede che “l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34”.

Parimenti il comma 1 dell'articolo 19-bis del provvedimento DGSIA specifica poi che, qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, lo stesso dovrà essere un PDF nativo ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di copia e incolla, mentre il comma 2 statuisce che se trattasi di documento informatico o copia informatica di atto scansionato lo stesso dovrà essere in formato pdf privo di elementi attivi.

Il successivo comma 3 chiarisce poi che « ;nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1 ;».

Ne consegue che, sulla base del combinato disposto del comma 1 e 3, qualora si debba notificare un atto formato dall'avvocato notificante lo stesso dovrà essere redatto sotto forma di pdf testuale e firmato digitalmente, in particolare se, tale atto, sarà poi soggetto ad un successivo deposito telematico, come ad esempio nel caso dell'atto di citazione.

Si può ricavare dunque la regola generale per cui, laddove l'avvocato debba notificare un atto da egli stesso redatto, lo stesso potrà essere notificato sotto forma di originale informatico redatto in pdf testuale e firmato digitalmente (rectius duplicato informatico), mentre in caso di notifica di un provvedimento cartaceo o estratto dal fascicolo telematico, lo stesso potrà essere notificato esclusivamente in copia conforme.

Il deposito telematico presso la suprema Corte di Cassazione

Come si è detto anche presso la Suprema Corte il deposito telematico è diventato obbligatorio dal 1° gennaio 2023 di fatto “ufficializzando” anche presso la Suprema Corte il deposito telematico degli atti che, in virtù delle norme emergenziali definitivamente cessate in data 31 dicembre 2022, è diventato obbligatorio per ogni atto del processo e quindi tanto per il ricorso, quanto per il controricorso e le memorie.

Una ulteriore novità inoltre è rappresentata dall'abrogazione delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile incompatibili con un processo interamente telematico e precisamente dell'art. 134 che prevedeva la facoltà di deposito del ricorso a mezzo posta, e degli articoli 137 e 140 che prevedevano la necessità di depositare le copie di ricorso, controricorso e memorie in un numero di copie pari a sette.

È stato inoltre modificato l'art. 369 c.p.c. eliminando l'obbligo di deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo del grado precedente che, com'è noto doveva essere depositata in doppio originale presso la cancelleria della corte.

In luogo del deposito dell'istanza ex art. 369, l'art. 137-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che “il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice”.

Il fascicolo del grado precedente non verrà più trasmesso su impulso di parte, ma sarà acquisito d'ufficio dalla Suprema Corte di Cassazione.

Un'ulteriore modifica riguarda poi l'art. 370 del codice di procedura, laddove si prevede che il controricorso dovrà essere direttamente depositato telematicamente presso la cancelleria della Suprema Corte e non più preliminarmente notificato. La ratio di questa norma è da ricercare in una più agevole accessibilità degli atti da parte dei difensori costituiti che, non dovendo più accedere fisicamente presso la cancelleria della Suprema Corte, potranno scaricare agevolmente gli atti tramite il punto di accesso.

Per la stessa ragione anche l'art. 172 c.p.c. è stato modificato non prevedendo più la necessità di notificare i documenti relativi all'ammissibilità depositati successivamente, specificandosi espressamente che detto deposito può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Le udienze in videoconferenza e in trattazione scritta

Tra le altre novità introdotte dalla riforma Cartabia vi è l'istituzionalizzazione di due istituti introdotti durante il periodo emergenziale quali l'udienza in videoconferenza e l'udienza da remoto.

Infatti, l'art. 127 c.p.c. prevede che “il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”.

Di seguito sono stati introdotti due nuovi articoli: il 127-bis e il 127-ter che disciplinano rispettivamente lo svolgimento delle udienze in videoconferenza e il deposito di note scritte.

In particolare, con riferimento al art. 127 c.p.c. oggi denominato “udienza mediate collegamenti audiovisivi”, si prevede che la stessa possa essere disposta dal giudice ogni qualvolta non sia richiesta la presenza fisica di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

In tal caso il provvedimento dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima dell'udienza e ciascuna parte costituita potrà chiedere entro i 5 giorni successivi alla comunicazione che l'udienza si volga in presenza.

Con decreto non impugnabile il giudice dovrà decidere in merito all'istanza di trattazione in presenza nei cinque giorni successivi.

In ordine invece all'art. 127-ter denominato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” si prevede che l'udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sempre sostituita – su ordine del Giudice – dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ciò sempre che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Nei medesimi casi, poi, l'udienza potrà essere sostituita dal deposito di note scritte se ne facciano richiesta tutte le parti costituite.

Tale istituto seppur ormai noto e ampiamente utilizzato durante l'emergenza covid-19 presenta alcune importanti novità, tra cui la più importante è la modifica della natura del termine per il deposito di note scritte che diventa termine perentorio e non più ordinatorio.

Ne consegue che il giorno fissato per la scadenza del termine di deposito diventa giorno di udienza ad ogni effetto, con la conseguenza che il mancato deposito di note scritte entro il termine assegnato equivale alla mancata presentazione in udienza.

Nel caso in cui nessuna delle parti depositasse le note nel termine assegnato, il giudice provvederà a fissare un nuovo termine perentorio e qualora – anche in questo secondo caso – nessuna delle parti provvedesse al deposito delle note, ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.

Successivamente al deposito delle note il giudice ha l'onere di provvedere entro 30 giorni dal termine di scadenza per il deposito delle note.

Esattamente come per le udienze in videoconferenza, anche per le udienze con trattazione scritta, il provvedimento con cui il magistrato dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta dovrà essere comunicato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Ne consegue che tra il termine per il deposito di note e la comunicazione di cancelleria dovranno intercorrere almeno 15 giorni.

Sparisce dunque il termine di deposito di note prefissato in 5 giorni prima dell'udienza e, detto termine potrà ben coincidere con il giorno dell'udienza precedentemente fissata.

Infatti, nelle prime applicazioni della norma il termine di scadenza viene spesso fissato nello stesso giorno dell'udienza anche se spesso impropriamente viene fissato anche un termine ad ore, disponendo ad esempio il deposito entro le ore 9 del giorno dell'udienza.

Secondo i primi commenti tale prassi contrasterebbe con l'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. che prevede la possibilità di depositare gli atti entro la fine del giorno della scadenza. Peraltro, lo stesso articolo in commento prevede che il termine possa essere concesso esclusivamente a giorni e non ad ore.

Ebbene in tali casi, ad avviso di chi scrive, è comunque consigliabile anticipare il deposito al giorno precedente all'udienza, onde evitare che la cancelleria venga messa nelle condizioni di scaricare la busta telematica contenente le note di trattazione scritta oltre l'udienza.

Anche per l'udienza in trattazione scritta è fissato il termine di 5 giorni – decorrenti dalla comunicazione del provvedimento – per opporsi allo stesso, e per richiedere quindi un'udienza in presenza. Anche in questo caso il Giudice, con decreto non impugnabile, qualora l'istanza provenga da tutte le parti congiuntamente, dovrà decidere in conformità all'istanza stessa.

Ai sensi del novellato art. 193 c.p.c., inoltre, anche il giuramento del consulente potrà svolgersi in modalità cartolare prevedendosi che, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'art. 195, comma 3.

L'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC

Indubbiamente una delle novità principali della riforma Cartabia relativamente al processo telematico è l'introduzione dell'obbligo di notifica a mezzo PEC, per i giudizi introitati successivamente al 28 febbraio 2023.

Infatti, all'art. 137 c.p.c. viene aggiunto un comma 7 che prevede che “l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”.

Viene, dunque, introdotto il principio per cui la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario o, in proprio a mezzo posta, assume carattere residuale ed impone all'avvocato di verificare se, nel caso di specie, la notifica non debba essere effettuata a mezzo PEC.

Sul punto, il nuovo art. 3-ter della legge 53/1994 disciplina i casi in cui l'avvocato deve eseguire la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero se:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

Ne consegue che laddove il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di indirizzo PEC l'avvocato dovrà effettuare un tentativo di notifica all'indirizzo PEC risultate da pubblici elenchi e, anche per il privato, sarà tenuto a verificare se lo stesso a provveduto ad eleggere domicilio digitale.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, poiché al momento in cui si scrive non è ancora consultabile un elenco pubblico di indirizzi PEC di privati cittadini o enti di diritto privato, la notifica potrà essere effettuata nelle modalità ordinarie.

Il comma 2 poi, opera una distinzione nel caso in cui per cause imputabili al destinatario (ad es. PEC piena o inesistente) la notificazione non vada a buon fine distinguendo tra professionisti e imprese e persone fisiche o un ente di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Infatti, mentre nel secondo caso l'avvocato potrà eseguire la notificazione con modalità ordinarie, nel primo caso, ovvero di professionisti o imprese che per legge sono obbligate ad indicare un domicilio digitale, la norma ha previsto un vero e proprio “140 telematico” prevedendo l'inserimento della notifica, a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 2 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento.

In quest'ultimo caso la notificazione si avrà per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

Anche in questo caso, tuttavia, poiché tale area riservata non risulta ancora istituita, nelle more sarà possibile eseguire la notifica nei modi tradizionali attestando nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare detto inserimento.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3-ter e del comma 7 dell'art. 137 c.p.c. sarà possibile effettuare la notificazione con modalità ordinarie e dandone atto mediante specifica dichiarazione nella relata di notifica, quando la notificazione a mezzo PEC non è possibile per causa non imputabile al destinatario della notificazione.

Rientrerebbero in quest'ultima casistica, ad avviso di chi scrive, tutti i malfunzionamenti della PEC del mittente su cui il titolare della casella PEC non ha potere di controllo, come ad esempio un momentaneo “black out” del gestore PEC escludendosi malfunzionamenti imputabili a negligenza del professionista come ad esempio la casella piena o malfunzionamento dei sistemi informatici in dotazione al professionista.

Ad ogni buon conto anche nella residuale ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario lo stesso, ai sensi dell'art 149-bis c.p.c. dovrà ove possibile procedere con la notificazione a mezzo PEC.

Il nuovo testo prevede infatti che l'ufficiale giudiziario dovrà eseguire le notificazioni a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto per il quale “la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.”

Sempre sulle notificazioni, è intervenuta la modifica dell'art. 147 c.p.c., resasi necessaria al fine di armonizzare il regime delle notificazioni con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019 sul tempo delle notificazioni che ha reso parzialmente incostituzionale il disposto di cui all'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012.

Il nuovo art. 147 c.p.c., quindi, prevede che: “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.”

Si segnala infine la modifica dell'art 149-bis c.p.c. che introduce l'obbligo – ove possibile – delle notificazioni via PEC anche per l'Ufficiale Giudiziario che – ad esempio – si accinga a notificare un pignoramento presso terzi o altra comunicazione a soggetto dotato obbligatoriamente di indirizzo PEC.

In base al nuovo testo di detto articolo, quindi, l'ufficiale giudiziario dovrà eseguire le notificazioni a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto per il quale “la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, CAD (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

L'abolizione della formula esecutiva

Una delle novità più importanti della riforma Cartabia riguarda indubbiamente l'abolizione della formula esecutiva che ai sensi del riformato art. 475 c.p.c. non dovrà più accompagnare la notifica del titolo esecutivo.

Il nuovo art. 475 c.p.c. dispone infatti che “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.

È fuor di dubbio, a parere di chi scrive, che la parola “rilasciati” inserita solo in una formulazione successiva contenuta nella legge di bilancio che ha anticipato l'entrata in vigore al 28 febbraio 2023, non impedisce all'avvocato di attestare in autonomia la conformità delle copie di sentenze e provvedimenti contenuti nel fascicolo telematico anche ai fini di intraprendere l'esecuzione.

Infatti, la formulazione della legge delega e della prima stesura del 475 contenevano semplicemente le parole “devono essere formati in copia attestata conforme all'originale”, formulazione che ci aiuta sicuramente a comprendere come la ratio della norma sia di evitare ulteriori incombenze in capo all'ufficio giudiziario, consentendo all'avvocato di attestare in autonomia le copie di atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico anche al fine di promuovere procedure esecutive.

L'entrata in vigore di tale disposizione è fissata al 28 febbraio 2023 e precisamente è applicabile agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

L'obbligatorietà del pagamento telematico di contributo unificato e diritti di copia

La riforma Cartabia ha confermato l'obbligo di pagamento di contributo unificato per via telematica estendendolo a tutti i procedimenti a partire dal 1° gennaio 2023.

Ne consegue che, anche in Cassazione e presso gli uffici del Giudice di Pace, ai sensi dell'articolo 192 del D.p.r. 30 maggio 2022 il pagamento del contributo unificato dovrà essere effettuato tramite la piattaforma Pago PA già implementata nel portale dei servizi telematici.

Tuttavia, è stato inserito un ulteriore comma 1-sexies che disciplina gli eventuali malfunzionamenti del portale dei pagamenti.

In particolare "se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta".

Ai sensi dell'articolo 196 del D.p.r. anche Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile dovrà corrisposti tramite la piattaforma Pago PA e, a partire dal 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 197 del D.p.r. anche le spettanti degli ufficiali Giudiziari per diritti, spese di spedizione o l'indennità di trasferta dovranno essere corrisposti telematicamente.

Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 c.p.c. sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.

Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa, con le modalità previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.