Indubbiamente una delle novità principali della riforma Cartabia relativamente al processo telematico è l'introduzione dell'obbligo di notifica a mezzo PEC, per i giudizi introitati successivamente al 28 febbraio 2023.
Infatti, all'art. 137 c.p.c. viene aggiunto un comma 7 che prevede che “l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”.
Viene, dunque, introdotto il principio per cui la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario o, in proprio a mezzo posta, assume carattere residuale ed impone all'avvocato di verificare se, nel caso di specie, la notifica non debba essere effettuata a mezzo PEC.
Sul punto, il nuovo art. 3-ter della legge 53/1994 disciplina i casi in cui l'avvocato deve eseguire la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero se:
a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.
Ne consegue che laddove il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di indirizzo PEC l'avvocato dovrà effettuare un tentativo di notifica all'indirizzo PEC risultate da pubblici elenchi e, anche per il privato, sarà tenuto a verificare se lo stesso a provveduto ad eleggere domicilio digitale.
Tuttavia, in quest'ultimo caso, poiché al momento in cui si scrive non è ancora consultabile un elenco pubblico di indirizzi PEC di privati cittadini o enti di diritto privato, la notifica potrà essere effettuata nelle modalità ordinarie.
Il comma 2 poi, opera una distinzione nel caso in cui per cause imputabili al destinatario (ad es. PEC piena o inesistente) la notificazione non vada a buon fine distinguendo tra professionisti e imprese e persone fisiche o un ente di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.
Infatti, mentre nel secondo caso l'avvocato potrà eseguire la notificazione con modalità ordinarie, nel primo caso, ovvero di professionisti o imprese che per legge sono obbligate ad indicare un domicilio digitale, la norma ha previsto un vero e proprio “140 telematico” prevedendo l'inserimento della notifica, a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 2 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento.
In quest'ultimo caso la notificazione si avrà per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
Anche in questo caso, tuttavia, poiché tale area riservata non risulta ancora istituita, nelle more sarà possibile eseguire la notifica nei modi tradizionali attestando nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare detto inserimento.
Ai sensi del terzo comma dell'art. 3-ter e del comma 7 dell'art. 137 c.p.c. sarà possibile effettuare la notificazione con modalità ordinarie e dandone atto mediante specifica dichiarazione nella relata di notifica, quando la notificazione a mezzo PEC non è possibile per causa non imputabile al destinatario della notificazione.
Rientrerebbero in quest'ultima casistica, ad avviso di chi scrive, tutti i malfunzionamenti della PEC del mittente su cui il titolare della casella PEC non ha potere di controllo, come ad esempio un momentaneo “black out” del gestore PEC escludendosi malfunzionamenti imputabili a negligenza del professionista come ad esempio la casella piena o malfunzionamento dei sistemi informatici in dotazione al professionista.
Ad ogni buon conto anche nella residuale ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario lo stesso, ai sensi dell'art 149-bis c.p.c. dovrà ove possibile procedere con la notificazione a mezzo PEC.
Il nuovo testo prevede infatti che l'ufficiale giudiziario dovrà eseguire le notificazioni a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto per il quale “la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.”
Sempre sulle notificazioni, è intervenuta la modifica dell'art. 147 c.p.c., resasi necessaria al fine di armonizzare il regime delle notificazioni con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019 sul tempo delle notificazioni che ha reso parzialmente incostituzionale il disposto di cui all'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012.
Il nuovo art. 147 c.p.c., quindi, prevede che: “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.”
Si segnala infine la modifica dell'art 149-bis c.p.c. che introduce l'obbligo – ove possibile – delle notificazioni via PEC anche per l'Ufficiale Giudiziario che – ad esempio – si accinga a notificare un pignoramento presso terzi o altra comunicazione a soggetto dotato obbligatoriamente di indirizzo PEC.
In base al nuovo testo di detto articolo, quindi, l'ufficiale giudiziario dovrà eseguire le notificazioni a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto per il quale “la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, CAD (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).