Riforma Cartabia. Impugnazioni ed elezione del domicilio: la novella merita una “giusta” interpretazione
01 Marzo 2023
È stata appena rimessa al giudizio delle Sezioni Unite la questione riguardante l'applicabilità dell'art. 573, comma 1–bis, c.p.p. ai procedimenti pendenti, già instaurati innanzi alla Corte di cassazione, se si è già formato, in sede di merito, il contrasto in ordine alla concessione della restituzione nel termine per chiedere il giudizio abbreviato in virtù dell'introduzione del comma 2-bis all'interno dell'art. 442 c.p.p. (v., in senso positivo, Trib. Latina in composizione monocratica, Ord., 6 febbraio 2023 Giud. Romano; Trib. Perugia, ord. 18 gennaio 2023, Signal (Giud. Ciliberto); diversamente, Trib. Milano, sez. III, ord. 26 gennaio 2023, pres. Guadagnino e Trib. Vasto, 23 gennaio 2023, pres. Giangiacomo).
Una nuova questione sta investendo la portata del nuovo art. 581, comma 1-ter c.p.p. secondo il quale: con l'atto d'impugnazione delle parti privare e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ebbene, nonostante la chiarezza della previsione rivolta, come indica la stessa Relazione di accompagnamento alla riforma: in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter c.p.p. Nonostante la linearità della nuova previsione e la sua palese funzionalità, tesa a consentire all'autorità giudiziaria una pronta e sollecita notificazione dell'atto di citazione a giudizio, la cui omissione, si badi comporta ex art. 581 c.p.p. l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione si attesta e si censura l'avvio di una prassi volta ad estendere l'operatività della novità normativa, al di là di quanto, appunto, preteso dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (v. R. Bricchetti, Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: disposizioni generali sulle impugnazioni).
Il rinvio va, segnatamente, alla pretesa, a pena di inammissibilità della richiesta, della dichiarazione o elezione di domicilio anche per la semplice proposizione dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. Una tale esegesi appare del tutto erronea in quanto, come detto, quella prescrizione intende, semplicemente, assicurare la presenza “a giudizio” dell'imputato nel giudizio d'impugnazione e, secondo una certa interpretazione, nel solo rito d'appello (posto che in cassazione la sua presenza non è prevista): se questo è, dunque, lo scopo dell'impegno, molto discusso, richiesto al difensore, va esclusa la sua applicabilità al di là del caso espressamente previsto. Peraltro, a scartare la sua operatività nel caso in esame soccorre il fatto che in questa ipotesi non vi sarebbe alcuna necessità della notificazione dell'atto per il successivo sviluppo dell'udienza, ma opera, più semplicemente, l'impegno da parte dell'autorità di disporre l'avviso ex art. 127 c.p.p. Al di là dell'incoerenza e illogicità di una diversa opzione, a condurre verso l'esclusione di tale onere ogniqualvolta venga attivato uno dei molteplici strumenti di controllo dei provvedimenti penali o la difesa presenti uno specifico. Verso una tale lettura, riduttiva, Induce la natura eccezionale della nuova norma. L'inciso contenuto nell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. funzionalizza, poi, l'operatività della prevision e ne indica la ratio. Né appare opportuno richiamarsi a quanto statuito da Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2017, n. 9432 che ha correttamente statuito che l'appello cautelare di cui all'art. 310 c.p.p. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p. Ma una cosa è affermare l'applicabilità delle regole generali sulle impugnazioni, altro è pretendere l'assolvimento di oneri peculiari, destinati ad una specifica ed esclusiva finalità che di volta, in volta, andrà rapportata con il mezzo d'impugnazione di riferimento (revisione, rescissione del giudicato). |