Competenza territoriale in caso di procedimento per la decadenza dal finanziamento PNRR per l'edilizia scolastica

Redazione Scientifica
01 Marzo 2023

È affermata la competenza del TAR territoriale, e non del TAR per il Lazio, qualora l'ente locale proponga un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione centrale nella conclusione dei procedimenti avviati d'ufficio per la decadenza dal finanziamento dei lavori di edilizia scolastica.

La sentenza in oggetto origina dalla proposizione del ricorso da parte di un Ente locale avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione centrale nella conclusione del procedimento avviato per la decadenza dal finanziamento dei lavori di edilizia scolastica in seguito all'inclusione di detti finanziamenti nel PNRR (Missione 4 - Istruzione e Ricerca -Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU), con proposizione del medesimo innanzi al TAR territorialmente competente, ritenendo che gli effetti del provvedimento di revoca del finanziamento, ovvero dell'inerzia serbata dal Ministero nella conclusione del relativo procedimento, sarebbero circoscritti all'ambito territoriale locale, senza interessare altri soggetti collocati in ambito ultraregionale.

L'amministrazione, nel resistere al ricorso, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del TAR adito in favore della competenza territoriale del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, in applicazione del criterio enunciato dall'articolo 13, comma 3, del codice del processo amministrativo, secondo cui la competenza per gli atti ministeriali ad efficacia ultraregionale è attribuita al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il Ministero, sull'assunto che l'inerzia nella conclusione del procedimento per l'adozione di un provvedimento di decadenza da un finanziamento, gestito e ripartito a livello nazionale, spiegherebbe effetti non limitati ai confini del territorio regionale in cui l'ente locale beneficiario ha sede.

Tanto premesso, il collegio afferma la propria competenza territoriale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del codice del processo amministrativo, ritenendo il ricorso correttamente incardinato in applicazione del prioritario criterio degli effetti del provvedimento che avrebbe dovuto essere adottato a conclusione del procedimento avviato dall'Ente locale.

È posta, infatti, in evidenza la differenza tra la revoca decadenziale di un finanziamento rispetto alla riassegnazione delle risorse revocate.

Invero, la revoca decadenziale del finanziamento per l'edilizia scolastica determina effetti che si verificano con immediatezza nei confronti dell'ente locale beneficiario, mentre la riassegnazione delle risorse revocate ad altri enti locali è un effetto solo mediato ed eventuale della revoca del finanziamento, la cui realizzazione postula comunque una nuova manifestazione di volontà del Ministero mediante l'adozione di un apposito decreto.

Sussiste pertanto la competenza del TAR territoriale, e non del TAR per il Lazio, qualora l'ente locale proponga un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero nella conclusione dei procedimenti avviati d'ufficio per la decadenza dal finanziamento dei lavori di edilizia scolastica.

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