Azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza: spese processuali e diritto dell’Unione europea

La Redazione
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01 Marzo 2023

Il diritto dell'UE in materia non osta a una norma nazionale secondo la quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni. In sede di valutazione della possibilità, per il giudice nazionale, di procedere alla stima del danno causato da una tale violazione non viene presa in considerazione l'asimmetria informativa tra le parti (CGUE 16 febbraio 2023, C-312/21).

In sede di valutazione della possibilità, per il giudice nazionale, di procedere alla stima del danno causato da una tale violazione non viene presa in considerazione l'asimmetria informativa tra le parti.

Le violazioni del diritto della concorrenza degli Stati membri o dell'Unione possono causare danni tanto alle imprese quanto ai privati. La direttiva 2014/104 contiene determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno correlate a tali violazioni [1]. Secondo tale direttiva, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza deve poter chiedere ed ottenere il pieno risarcimento di tale danno. Essa obbliga gli Stati membri a prevedere, in particolare, misure volte a rimediare all'asimmetria informativa esistente tra la parte che ha subito il danno e la parte che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza.

Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha accertato che quindici produttori di autocarri, tra cui la Daimler AG, la Renault Trucks SAS e l'Iveco SpA, avevano partecipato a un cartello sui prezzi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE).

L'11 ottobre 2019 due imprese spagnole – una delle quali aveva acquistato un autocarro di marca Mercedes, fabbricato dalla Daimler, mentre l'altra ne aveva acquistati undici (cinque fabbricati dalla Daimler, quattro dalla Renault Trucks e due dalla Iveco) – hanno proposto dinanzi al Tribunale di commercio n. 3 di Valencia (Spagna) un'azione per risarcimento dei danni avverso la Daimler.

Esse sostengono di aver subito, a causa del comportamento illecito di tale società, danni consistenti in un sovrapprezzo dei veicoli acquistati e hanno depositato una perizia al fine di dimostrare tale sovrapprezzo. La Daimler, dal canto suo, ha prodotto la propria perizia. Le suddette imprese hanno presentato una relazione tecnica sui risultati ottenuti dopo essere state autorizzate a consultare i dati presi in considerazione nella perizia presentata dalla Daimler, su proposta di quest'ultima.

Nutrendo dubbi in merito alla compatibilità del diritto processuale nazionale con il diritto dell'Unione, il tribunale spagnolo ha sottoposto talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

Con la sua odierna sentenza, la Corte dichiara che, per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno di cui alla direttiva 2014/104, il diritto dell'Unione non osta a una norma di procedura civile nazionale in forza della quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo. Secondo la Corte, tale norma non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al pieno risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale (principio di effettività).

Infatti, a differenza della direttiva sulle clausole abusive 2, che impone taluni limiti a un rapporto di forza squilibrato tra una parte debole (il consumatore) e una parte forte (il professionista che ha venduto o dato in locazione beni oppure fornito servizi), la direttiva 2014/104 ha ad oggetto azioni che attivano la responsabilità extracontrattuale di un'impresa e che presentano un rapporto di forza tra le parti che, a causa dell'intervento delle misure nazionali di recepimento di tale direttiva, può trovarsi riequilibrato.

L'intervento del legislatore dell'Unione ha pertanto dotato la parte che ha subito il danno, inizialmente svantaggiata, di mezzi diretti a riequilibrare a proprio favore il rapporto di forza tra essa e la parte che ha commesso la violazione. L'evoluzione di tale rapporto di forze dipende dal comportamento di ciascuna di dette parti, in particolare dall'utilizzo o meno, da parte del soggetto che ha subito il danno, degli strumenti messi a sua disposizione.

Di conseguenza, in caso di soccombenza parziale della parte che ha subito il danno, è ragionevole che quest'ultima debba sopportare le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni, laddove, in particolare, la sopravvenienza di tali spese sia ad essa imputabile, ad esempio in ragione di richieste eccessive oppure della sua condotta processuale.

In merito alla possibilità per il giudice nazionale di procedere alla stima del danno in forza della direttiva 2014/104, la Corte sottolinea che siffatta stima presuppone, da un lato, che l'esistenza di tale danno sia stata dimostrata e, dall'altro, che sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo con precisione.

Ciò implica, fra l'altro, che iniziative quali l'istanza di divulgazione di prove prevista dalla direttiva siano rimaste infruttuose. Non occorre, qui, prendere in considerazione l'asimmetria informativa, poiché, anche qualora le parti si trovino su un piano di parità per quanto riguarda le informazioni disponibili, possono manifestarsi difficoltà in sede di quantificazione concreta del danno.

La circostanza che la parte che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza abbia messo a disposizione della parte che ha subito il danno i dati su cui essa si è fondata per confutare la perizia di quest'ultima non è, di per sé sola, rilevante al fine di valutare se ai giudici nazionali sia consentito procedere alla stima del danno. Neppure la circostanza che la domanda sia stata diretta contro uno solo dei destinatari di una decisione che constata la violazione di cui è causa è, in linea di principio, rilevante a tal fine.

[1]

Direttiva 2014/104/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

[2] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).