Riforma del processo civile: ancora valido il deposito cartaceo degli accordi di negoziazione assistita per separazioni e divorzi
01 Marzo 2023
In materia di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e loro modifica, e di alimenti, l'art. 9, comma 1, lett. i), n. 3, d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto l'art. 6, comma 2-bis, d.l. n. 132/2014 per disciplinare le modalità telematiche di invio dell'accordo raggiunto. La novella dispone che l'accordo venga trasmesso con modalità telematiche e a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. A sua volta, quest'ultimo, una volta apposto il nullaosta o rilasciata l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti. In attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà suddette comunicazioni, il Ministero della Giustizia ha diffuso lo scorso 28 febbraio un protocollo con cui autorizza gli uffici competenti ad accettare ancora il deposito in forma cartacea degli accordi raggiunti da parte degli avvocati che assistono le parti nella negoziazione assistita. Riferimenti normativi |