Piattaforme online e versamento IVA: è corretto presumere che il gestore di una piattaforma, quale Only Fans, sia il prestatore dei servizi forniti

La Redazione
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01 Marzo 2023

Il Consiglio dell'UE non ha ecceduto i limiti del suo potere nella disposizione del regolamento di esecuzione diretto a precisare la direttiva IVA, per cui il gestore di una piattaforma, quale Only Fans, si presume essere il prestatore dei servizi forniti e quindi obbligato al versamento dell'IVA sull'intero importo fatturato.

La Fenix International (in prosieguo: la «Fenix»), una società registrata nel Regno Unito a fini IVA, gestisce su Internet una piattaforma di social network nota con il nome Only Fans (in prosieguo: la «piattaforma Only Fans»). Tale piattaforma viene proposta agli «utenti» in tutto il mondo, i quali si suddividono in «creatori» e in «fan». La Fenix fornisce non solo la piattaforma Only Fans, ma anche il dispositivo che consente la riscossione e la distribuzione dei pagamenti effettuati dai fan. La Fenix preleva il 20% di ogni somma versata a favore di un creatore, al quale essa fattura l'importo corrispondente. Sulla somma così riscossa, la Fenix applica l'IVA a un'aliquota del 20%, che figura nelle fatture che essa emette.

L'amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito ha notificato alla Fenix avvisi di accertamento relativi all'IVA dovuta per un periodo tra il 2017 e il 2020, ritenendo che si dovesse considerare che la Fenix agiva in nome proprio e che doveva quindi assolvere l'IVA sulla totalità della somma ricevuta da un fan e non soltanto sul 20% di tale somma, che essa prelevava a titolo di remunerazione.

La Fenix ha proposto ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale del Regno Unito. Con tale ricorso, la Fenix contesta, in sostanza, la validità della base giuridica degli avvisi di accertamento, ossia una disposizione di un regolamento di esecuzione del Consiglio dell'UE diretto a precisare la direttiva IVA. Il giudice adito dalla Fenix ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia prima della fine del periodo di transizione successivo alla Brexit, cosicché la Corte rimane competente a pronunciarsi su di essa. Esso si chiede se la disposizione controversa sia invalida nella misura in cui il Consiglio avrebbe integrato o modificato la direttiva IVA, eccedendo così le competenze di esecuzione conferitegli.

La direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che, nell'ambito di una prestazione di servizi, agisce in qualità di intermediario in nome proprio, ma per conto di terzi, si presume essere il prestatore di tali servizi.

Tenuto conto dell'evoluzione del sistema IVA e al fine di garantire un'applicazione uniforme nell'Unione di tale norma, il Consiglio ha indicato, nel regolamento di esecuzione, che il soggetto passivo che interviene in una prestazione di servizi forniti tramite mezzi elettronici attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale quale un mercato delle applicazioni «si presume (...) che agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi».

Tale presunzione può essere confutata quando detto prestatore sia esplicitamente designato, dal soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti.

Si presume, invece, che il soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca sempre in nome proprio, ma per conto del prestatore di tali servizi e, di conseguenza, è ritenuto essere esso stesso il prestatore di detti servizi, quando autorizzi la fatturazione al destinatario o la prestazione di tali medesimi servizi o stabilisca le condizioni generali di tale prestazione.

A tal riguardo, la Corte constata che, quando un soggetto passivo, che interviene nella prestazione di un servizio tramite mezzi elettronici, sfruttando, ad esempio, una piattaforma di social network on-line, ha la facoltà di autorizzare la prestazione di tale servizio, o la fatturazione di quest'ultimo o, ancora, di fissare le condizioni generali di tale prestazione, detto soggetto passivo ha la possibilità di definire, in modo unilaterale, elementi essenziali relativi alla prestazione, vale a dire la sua realizzazione e il momento in cui essa avrà luogo, o le condizioni in base alle quali il corrispettivo sarà esigibile, o ancora le norme che formano il quadro generale di tale prestazione. In tali circostanze, e tenuto conto della realtà economica e commerciale che esse rispecchiano, è corretto che il soggetto passivo debba essere considerato il prestatore di servizi, ai sensi della direttiva IVA.

All'esito del suo esame, la Corte giudica che, adottando la disposizione controversa del regolamento di esecuzione, il Consiglio si è limitato a precisare la direttiva IVA, senza integrarla né modificarla. Dall'esame della questione pregiudiziale non è quindi emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della disposizione controversa del regolamento di esecuzione.