Chiarito quanto precede in ordine all'accordo di ristrutturazione dei debiti, merita svolgere qualche approfondimento anche in ordine alla applicabilità dell'istituto della transazione fiscale e all'esatto ambito di applicazione della stessa.
Il dubbio nasce dalla (invero) infelice e non chiara formulazione della norma contenuta nell'art. 182-ter l. fall (ora art. 63 CCII) laddove viene previsto che “… il debitore può … proporre il pagamento parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali... se il Piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione…” ovvero, nella nuova formulazione della norma di riferimento (art. 63 CCII): “… in tali casi, l'attestazione del professionista indipendente …deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale”.
Entrambe le deliberazioni sopra citate hanno riaffermato la pacifica applicabilità della transazione fiscale anche ai tributi degli Enti locali, nei casi in cui gli stessi vengano amministrati dalle Agenzie Fiscali in forza di una specifica convenzione tra l'Ente e l'Agenzia stessa.
Ma, viene da chiedersi, soddisfa tale condizione anche l'ipotesi in cui il Comune – come nel caso sottoposto alla Corte dell'Umbria – abbia affidato all'Agenzia Fiscale la sola fase di riscossione del tributo, stipulando all'uopo specifica convenzione?
Il riferimento alle “agenzie fiscali” conduce ad esaminare il disposto dell'art. 57 D.Lgs. 300/1999 il quale, dopo aver istituito al primo comma le “agenzie fiscali”, prevede al secondo comma che “le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad esse spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono”.
Orbene non può essere revocato in dubbio che Agenzia Entrate Riscossione sia una “Agenzia Fiscale” istituita con legge … con la specifica finalità di attendere alla riscossione di tutti i tributi erariali, e previa stipula di apposita convenzione, anche dei tributi locali.
Ne consegue che ove gli enti locali affidino all'agenzia delle entrate riscossione la gestione della riscossione dei propri tributi, stipulando apposita convenzione, risulta soddisfatto il requisito di cui al secondo comma dell'art. 57 D.Lgs. 300/1999; ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso prevede espressamente la possibilità di affidare alle agenzie fiscali anche soltanto una parte, ovvero una fase, della gestione dei tributi. Sotto tale profilo, quindi, la fattispecie sembrerebbe rientrare nel perimetro delineato dall'art. 63 CCII.
Anzi, a ben vedere, il generico riferimento del legislatore ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali” testimonia proprio, la volontà di utilizzo di una formula aperta e residuale, al fine di ampliare quanto più possibile la portata e l'ambito applicativo dell'intervento normativo.
Le considerazioni che precedono trovano il conforto del decreto del Tribunale di Pistoia del 16 marzo 2022, il quale muovendo dal presupposto di una pacifica applicazione dell'art. 182-ter l. fallai tributi locali, estende la possibilità di applicare anche a questi ultimi la novella legislativa contenuta nell'art. 180 c. 4 l. fall., il quale prevede la possibilità per il Tribunale – al ricorrere delle condizioni e dei presupposti di legge - di omologare concordati preventivi pur in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, estendendo la nozione di “Amministrazione Finanziaria” anche agli “Enti locali”, così argomentando: “… così riassunti il contesto di riferimento e la ratio della decisione pare al Tribunale che il legislatore con il termine “amministrazione finanziaria” abbia voluto riferirsi non solo ai crediti propriamente erariali, ma in genere a tutti i crediti amministrati dalle agenzie fiscali e segnatamente dalla Agenzia delle Entrate Riscossione. Come è noto l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia, esercita le funzioni relativa alla riscossione nazionale (art. 1 D.L. 193/2016 conv. da L. 225/2016). Anche gli enti locali, tuttavia, possono affidare la riscossione coattiva dei loro tributi ad Agenzia delle Entrate Riscossione (art. 1 c. 785 e ss L. 160/2019 e, in precedenza, art. 2 D.L. n. 193 del 2016 conv. da L. 225/2016). L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ove incaricata della riscossione coattiva dei crediti degli enti locali, è tenuta ad esprimente il voto anche con riferimento ai detti crediti ….. Posto che l'art. 180 c. 4 l. fall. mira a superare il mancato assenso prestato dalle amministrazioni fiscali e previdenziali, appare preferibile l'interpretazione che individui l'ambito di applicazione in ragione dell'ente incaricato della riscossione e deputato ad esprimere il voto nel concordato preventivo. Tale interpretazione è coerente con la finalità della norma che, come sopra detto, è quella di superare il veto talvolta immotivato di solito opposto dalle amministrazioni alle proposte di concordato preventivo. Ne consegue che il mancato assenso alla proposta concordataria da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione, nel ricorrere delle altre condizioni richieste dall'art. 180 c. 4 l. fall. consente l'omologazione del concordato, a prescindere dalla valutazione sulla natura dei crediti amministrati dalla detta agenzia fiscale”.
Secondo il Tribunale di Pistoia, quindi, anche l'attribuzione della sola fase di riscossione alla competenza dell'Agenzia Entrate Riscossione è idonea a legittimare l'applicazione dell'istituto della transazione fiscale ex art. 63 CCII.
Anche la recente dottrina che si è occupata dell'argomento (Diana Burroni, Marco Gentile, “Agenzia delle Entrate tra adesione e cram down negli accordi di ristrutturazione dei debiti”, Il Fallimentarista del 6/7/2022), ritiene corretta la prospettata linea interpretativa, muovendo dal presupposto che l'agenzia entrate riscossione sia un'agenzia fiscale e che, quindi, la transazione fiscale possa operare in relazione a tutti i crediti dalla stessa amministrati.
Su posizioni contrapposte si colloca, invece, la citata deliberazione della Sezione Umbria della Corte dei Conti, la quale dopo aver premesso che “.. anche i tributi locali, purché amministrati dalle Agenzie fiscali, possono essere oggetto del trattamento dei crediti tributari, tenuto conto della rilevanza, ai fini applicativi di legge, dell'aspetto gestionale e non della natura del tributo” e che “se l'art. 182-ter avesse voluto escludere dalla transazione i tributi locali amministrati dalle Agenzie fiscali, lo avrebbe previsto espressamente” giunge ad affermare, richiamando una deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, che “il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente), che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore”, con la conclusione che detta deroga al principio della indisponibilità della pretesa tributaria “trova applicazione per le sole fattispecie tassativamente previste, dunque per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.”
La Corte, tuttavia, non chiarisce il significato dalla stessa attribuito al concetto di tributi “amministrati” dalle Agenzie fiscali, dimostrando di non far ricadere in tale ambito la situazione in cui l'Ente locale affidi la riscossione del tributo all'Agenzia delle Entrate Riscossione, introducendo anche una distinzione tra crediti “gestiti” e “crediti amministrati” di non agevole interpretazione e di dubbia rilevanza, avuto riguardo alla ratio della normativa vigente (e di quella preesistente).
Ci troviamo, dunque, al cospetto di una questione tutt'altro che chiara e definita, la cui soluzione non può poggiare unicamente sulla interpretazione del concetto di “tributi amministrati” usata dal legislatore, non certo nuovo ad espressioni volutamente generiche o talvolta non proprio precise.