Esiste un rapporto di pregiudizialità tra giudizio di impugnazione dell'informazione antimafia interdittiva e controllo giudiziario dell'impresa appaltatrice?

Redazione Scientifica
02 Marzo 2023

L'Adunanza Plenaria definisce il rapporto tra il giudizio di impugnazione dell'interdittiva antimafia e il procedimento di controllo giudiziario, dichiarando l'autonomia di quest'ultimo rispetto al primo, non ritenendo condivisibili le posizioni della giurisprudenza di legittimità propense nel riconoscere un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due procedimenti.

L'Adunanza plenaria, con la sentenza in commento, è stata chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di diritto concernenti i rapporti tra il giudizio di impugnazione dell'informazione antimafia interdittiva e il c.d. controllo giudiziario volontario, o a domanda, previsto dall'art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in particolare se si determini la sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., del giudizio amministrativo, avente ad oggetto l'impugnazione dell'informazione antimafia stessa e se l'ammissione al controllo giudiziario determini anche la sospensione necessaria del giudizio di impugnazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione», previste dall'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, per «il completamento dell'esecuzione» dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall'impresa destinataria [di] un'informazione antimafia interdittiva.

Il collegio, nell'esaminare le posizioni giurisprudenziali della Corte di cassazione penale, poste a fondamento dell'ordinanza di rimessione, propense alla tesi della sospensione necessaria tra i due suindicati procedimenti, osserva che mai è stato affrontato in modo espresso la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla definizione del giudizio di impugnazione contro l'interdittiva quando nel corso di esso sia stato chiesto il controllo giudiziario c.d. volontario o a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Afferma, dunque, che nessun rapporto di pregiudizialità-dipendenza è ravvisabile tra il giudizio di impugnazione dell'interdittiva antimafia e il controllo giudiziario, al di là di quello individuabile in sede di verifica dei presupposti di quest'ultimo. Ad esso segue tuttavia un'attività di carattere prescrittivo e gestorio orientata al risanamento dell'impresa indifferente all'esito del giudizio sulla legittimità dell'interdittiva in ragione degli effetti sospensivi previsti dall' art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La pendenza del controllo giudiziario a domanda dell'impresa destinataria di un'interdittiva antimafia, dunque, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro la medesima informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell'esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall'impresa destinataria un'informazione antimafia interdittiva.

L'Adunanza plenaria riconosce, pertanto, l'autonomia dei due procedimenti, affermando il seguente principio di diritto: «la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l'informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell'esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall'impresa destinataria di un'informazione antimafia interdittiva».