Gli accordi a latere del procedimento di separazione consensuale sono efficaci anche dopo il divorzio?

Redazione Scientifica
02 Marzo 2023

Ai fini del riconoscimento della natura di titolo esecutivo, occorre che la c.d. side letter sia stata formalizzata in atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso contrario, potrebbe comunque far parte del concetto di titolo esecutivo giudiziale quale elemento ritualmente acquisito nel processo.

La Corte d'Appello di Roma confermava l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'ex marito avverso il precetto notificatogli dall'ex moglie in relazione ad un credito relativo all'assegno divorzile asseritamente spettante. Secondo i giudici di merito, l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi a latere del procedimento di separazione consensuale (c.d. side letter) -che prevedeva il versamento di una somma aggiuntiva rispetto al mantenimento fissato dal giudice - era infatti stato superato dall'intervenuto divorzio che aveva rideterminato le condizioni economiche della separazione. L'ex moglie ha proposto ricorso in Cassazione ribadendo l'autonomia della side letter rispetto al provvedimento di divorzio, affermando inoltre che la durata dell'obbligazione ivi prevista non era stabilita per relationem rispetto al divorzio stesso.

Il Collegio, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, rigetta il ricorso. Deve in primo luogo sottolinearsi che la c.d. side letter non può integrare un titolo esecutivo giudiziale (come è invece l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio divorzile) in quanto non riveste la forma dell'atto pubblico, né tantomeno di scrittura privata autenticata. Ciò posto, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., occorre però precisare che il titolo esecutivo giudiziale «non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo di eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, da valutarsi, eventualmente, anche ex officio da parte del giudice dell'opposizione esecutiva (Cass. sez. unite n. 11066/2012), ma a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice di merito (Cass. sez. III n. 10806/2020) e sempre che l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (Cass. sez. lav. n. 5019/2020)». In tal senso dunque la Corte capitolina ha errato nell'escludere la generalizzata possibilità per gli accordi intervenuti a latere della separazione di mantenere la propria efficacia anche dopo la sentenza di divorzio.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it