Applicabilità del procedimento unitario al ricorso per l'apertura della liquidazione controllata
06 Marzo 2023
Nel silenzio della norma, per il contenuto del ricorso di apertura della liquidazione controllata, in che termini può farsi riferimento al procedimento unitario?
Nella disciplina dedicata alla liquidazione controllata del sovraindebitato (parte prima, titolo V, capo IX del CCII) non ci sono norme che regolino compiutamente il contenuto del ricorso giudiziale per l'apertura della procedura. Nemmeno viene regolato l'elenco tassativo dei documenti obbligatori da allegare al ricorso, oltre alla relazione dell'O.C.C. (a differenza del previgente art. 14-ter, comma 2, L. n. 3/2012, che richiamava l'art. 9, commi 2 e 3). Diversamente, per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, i documenti obbligatori da allegare alla domanda sono disciplinati dall'art. 67, comma 2, CCII; mentre per il concordato minore, i documenti obbligatori da allegare alla domanda sono disciplinati dall'art. 75, comma 1, CCII. Tuttavia, si ritiene che, con riguardo al ricorso giudiziale per l'apertura della liquidazione controllata, possa farsi riferimento all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (parte prima, titolo III), il quale disciplina gli obblighi del debitore che chiede l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza oppure ad una procedura di insolvenza, e ciò per tre principali ragioni:
Ebbene, l'art. 39, commi 1 e 2, CCII prevede l'allegazione di quanto segue:
La giurisprudenza ha chiarito che, in termini di compatibilità, il debitore persona fisica non esercente attività di impresa, che intende accedere alla liquidazione controllata, deve allegare (Tribunale di Verona, 20 settembre 2022):
dovendosi intendere, in questi termini, lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
dovendosi intendere, in questi termini, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione della facoltà del liquidatore in virtù dell'art. 274, comma 2, CCII;
ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII; a cui si ritiene di aggiungere
Qualora, invece, il debitore persona fisica che intende accedere alla liquidazione controllata sia un lavoratore autonomo, deve allegare:
Naturalmente, qualora il debitore eserciti attività di impresa, con obbligo di tenuta delle scritture contabili e fiscali, andranno integrati tutti i documenti richiesti dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII. Infine, quanto sopra si riferisce al contenuto minimo obbligatorio per il deposito del ricorso ai fini dell'apertura della liquidazione controllata; non escludendosi ulteriori documenti a supporto, in base alla fattispecie concreta (fra gli altri: verifica presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, presso CRIF, estratto contributivo Inps o cassa di pertinenza, visure camerali, visure catastali, ispezioni ipotecarie, estratti conti correnti, documenti giustificativi delle spese di sussistenza da escludere dalla liquidazione, atti dispositivi degli ultimi cinque anni, atti e contratti da cui derivano le obbligazioni).
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