Applicabilità del procedimento unitario al ricorso per l'apertura della liquidazione controllata

Francesca Monica Cocco
06 Marzo 2023

La disciplina sulla liquidazione controllata del sovraindebitato non prevede norme che regolano compiutamente il contenuto del ricorso giudiziale per l'apertura della procedura: ci si domanda, quindi, in quali termini si possa fare riferimento, per il contenuto del ricorso di apertura della liquidazione controllata, alle disposizioni sul procedimento unitario.

Nel silenzio della norma, per il contenuto del ricorso di apertura della liquidazione controllata, in che termini può farsi riferimento al procedimento unitario?



Nella disciplina dedicata alla liquidazione controllata del sovraindebitato (parte prima, titolo V, capo IX del CCII) non ci sono norme che regolino compiutamente il contenuto del ricorso giudiziale per l'apertura della procedura.

Nemmeno viene regolato l'elenco tassativo dei documenti obbligatori da allegare al ricorso, oltre alla relazione dell'O.C.C. (a differenza del previgente art. 14-ter, comma 2, L. n. 3/2012, che richiamava l'art. 9, commi 2 e 3).

Diversamente, per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, i documenti obbligatori da allegare alla domanda sono disciplinati dall'art. 67, comma 2, CCII; mentre per il concordato minore, i documenti obbligatori da allegare alla domanda sono disciplinati dall'art. 75, comma 1, CCII.

Tuttavia, si ritiene che, con riguardo al ricorso giudiziale per l'apertura della liquidazione controllata, possa farsi riferimento all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (parte prima, titolo III), il quale disciplina gli obblighi del debitore che chiede l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza oppure ad una procedura di insolvenza, e ciò per tre principali ragioni:

  • espresso rinvio, per quanto non specificamente previsto ed in quanto compatibile, al titolo III del CCII (strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedimento unitario), di cui all'art. 65, comma 2, CCII;
  • espresso rinvio, per i casi non regolati ed in quanto compatibile, al titolo III del CCII (strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedimento unitario), di cui all'art. 270, comma 5, CCII;
  • disciplina della liquidazione controllata contenuta nel titolo V del CCII, normata quale costola della liquidazione giudiziale.

Ebbene, l'art. 39, commi 1 e 2, CCII prevede l'allegazione di quanto segue:

  • le scritture contabili e fiscali obbligatorie
  • le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata
  • le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi
  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
  • una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata
  • uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività
  • un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (di cui agli artt. 363 e 364 CCII);
  • l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
  • l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto
  • una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione ex art. 94, comma 2, CCII compiuti nel quinquennio anteriore.

La giurisprudenza ha chiarito che, in termini di compatibilità, il debitore persona fisica non esercente attività di impresa, che intende accedere alla liquidazione controllata, deve allegare (Tribunale di Verona, 20 settembre 2022):

  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • inventario dei beni del ricorrente,

dovendosi intendere, in questi termini, lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;

  • elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
  • elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti,

dovendosi intendere, in questi termini, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione della facoltà del liquidatore in virtù dell'art. 274, comma 2, CCII;

  • lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia,

ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII;

a cui si ritiene di aggiungere

  • idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (di cui agli artt. 363 e 364 CCII).

Qualora, invece, il debitore persona fisica che intende accedere alla liquidazione controllata sia un lavoratore autonomo, deve allegare:

  • le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
  • le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
  • una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  • uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
  • idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (di cui agli artt. 363 e 364 CCII);
  • l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
  • una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione ex art. 94, comma 2, CCII compiuti nel quinquennio anteriore;
  • lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Naturalmente, qualora il debitore eserciti attività di impresa, con obbligo di tenuta delle scritture contabili e fiscali, andranno integrati tutti i documenti richiesti dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII.

Infine, quanto sopra si riferisce al contenuto minimo obbligatorio per il deposito del ricorso ai fini dell'apertura della liquidazione controllata; non escludendosi ulteriori documenti a supporto, in base alla fattispecie concreta (fra gli altri: verifica presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, presso CRIF, estratto contributivo Inps o cassa di pertinenza, visure camerali, visure catastali, ispezioni ipotecarie, estratti conti correnti, documenti giustificativi delle spese di sussistenza da escludere dalla liquidazione, atti dispositivi degli ultimi cinque anni, atti e contratti da cui derivano le obbligazioni).