La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si estende anche all'attività svolta dall'amministrazione finanziaria. Si pensi, ad esempio, alla dichiarazione precompilata. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9652 del 12 gennaio 2023, ha fornito dettagli sull'applicazione della precompilata Iva.
A partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l'integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento. La dichiarazione precompilata Iva consente al contribuente di avere a disposizione una bozza di dichiarazione effettuata dallo stesso Ufficio.
Come già accaduto per il 730 precompilato, non è più il contribuente a calcolare l'imposta da versare, ma lo stesso Ufficio a rideterminare il quantum dovuto.
Prima facie, la precompilata potrebbe apparire in deroga al principio di autotassazione, ma in realtà è sempre il contribuente ad informare l'ufficio della propria situazione economica mediante l'emissione delle fatture elettroniche, rendendo note le operazioni transfrontaliere, nonché mediante la comunicazione dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente.
Pur essendo affievolita la funzionalità partecipativa del contribuente alla raccolta delle risorse necessarie alle esigenze della comunità, la presentazione o l'omissione della dichiarazione continuano, in ogni caso, a rappresentare il perno attraverso il quale si esplica l'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria (A. Quattrocchi, L'impatto di blockain e database condivisi sui sistemi fiscali, in Dir. e prat. Trib. Int., 2020, 2, 529). Si è detto, dunque, che in concreto è il contribuente a rendere edotto l'Ufficio della propria situazione economica mediante l'emissione della fattura elettronica.
Quest'ultima assume i connotati di un documento informatico trasmesso mediante la procedura telematica all'ente impositore e contenente l'indicazione dell'operazione posta in essere dal soggetto interessato (S. Capolupo, Le semplificazioni per l'avvio della fatturazione elettronica, in IUS_tributario, 14 novembre 2018).
In particolare, per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato contenente la data di emissione, il numero progressivo che la identifichi in modo univoco e tutti gli elementi prescritti dall'art. 21, DPR. 600/73. Secondo le disposizioni normative il ricorso alla fatturazione elettronica è subordinato all'accettazione del destinatario ed il soggetto che emette la fattura elettronica deve conservarla in formato digitale (I. Macrì, Le strategie europee per la digitalizzazione e gli obiettivi italiani, in Azienditalia, 2022, 4, 713).
La fatturazione elettronica si ispira al principio dell'economicità dell'azione amministrativa attraverso l'abbattimento di una serie di passaggi procedimentali, avvalendosi di un sistema di comunicazioni più rapido. Evidente, dunque, è l'intento perseguito da tale istituto che, da un lato vuole implementare i meccanismi telematici e dall'altro assicurare la trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa (G. Sgueo, Amministrazioni più trasparenti ed efficienti con la fatturazione elettronica obbligatoria, in Giornale Dir. Amm., 2019, 5, 556; V. Carni, Fatturazione elettronica obbligatoria e rischi per la privacy dei contribuenti, in Ilprocessocivile,it, 2019, 28 maggio 2019, nota a Tribunale Roma 28 dicembre 2018).