La legittimità del criterio del minor prezzo e i limiti del sindacato giurisdizionale sulla valutazione relativa all'affidabilità degli operatori economici

06 Marzo 2023

È legittimo il ricorso al criterio del minor prezzo in luogo di quello, normalmente preferibile, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la prestazione oggetto del contratto sia standardizzata e predeterminata puntualmente dal Disciplinare Tecnico. Inoltre, la valutazione dell'affidabilità di un operatore economico è espressione della discrezionalità della stazione appaltante ed il Giudice Amministrativo non può sostituirsi a quest'ultima in tale apprezzamento.

Il caso. La vicenda in esame trae origine dall'impugnazione presentata da un'impresa partecipante avverso la graduatoria ed il provvedimento di aggiudicazione, in favore di altra ditta, della gara di appalto per affidamento di servizi.

Le doglianze avanzate dalla ricorrente sono molteplici, ma quelle che rilevano in questa sede sono le presunte violazioni degli artt. 95 e 80 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. In primis, la ricorrente censurava il criterio del minor prezzo prescelto dall'Amministrazione per l'aggiudicazione della gara; in secondo luogo, contestava l'ammissione alla stessa dell'impresa poi risultata vincitrice, nonostante la presenza di due segnalazioni a suo carico presso l'ANAC, di cui la stazione appaltante avrebbe dovuto tener conto al fine di escludere l'affidabilità dell'impresa.

La sentenza in commento, rigettando il ricorso, ha chiarito che, ove si censuri la carenza di motivazione nella scelta del criterio del minor prezzo ad opera della stazione appaltante, sia necessario dimostrare la natura non standardizzata delle prestazioni oggetto della gara, in presenza della quale si integrerebbe la violazione dell'art. 95 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, in merito al secondo motivo di ricorso addotto dalla ricorrente, il Collegio ha ritenuto che l'ammissione alla gara dell'impresa sulla quale gravano segnalazioni presso l'ANAC sia una decisione spettante all'Amministrazione, caratterizzata da ampio margine di discrezionalità. Il giudice amministrativo, infatti, non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione dell'affidabilità di un operatore economico, ove questa sia stata disposta a seguito di adeguata disamina da parte del Seggio di Gara.

In conclusione, si può affermare che, ove il Disciplinare Tecnico della gara predetermini in maniera puntuale le prestazioni di natura standardizzata oggetto del contratto, sia certamente legittimo il ricorso al criterio del minor prezzo, in luogo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per tali tipologia di prestazioni, infatti, non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate, e si può senz'altro prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, ove questa venga fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico, essendo peraltro sufficiente il richiamo alle norme di legge ai fini motivazionali. Sul punto, la sentenza de qua si pone in coerenza con altre pronunce dei Giudici amministrativi (cfr. tra le recenti Consiglio di Stato n. 2126/2022, n. 3630/2021, n. 3026/2021).

Per quanto concerne la valutazione dell'affidabilità di un operatore economico e la successiva ammissione alla gara, si afferma che il sindacato giurisdizionale sulle motivazioni di tale apprezzamento non possa estendersi ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa, ma debba limitarsi a constatare la non abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto (ex multis TAR Lazio, Roma, n. 4384/2022, Consiglio di Stato n.7223/2021).

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