La modifica dell'art. 80, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e la funzione dell'ANAC in caso di segnalazioni ad opera della stazione appaltante

06 Marzo 2023

L'art. 80 comma 5 del Codice dei Contratti, così come modificato dall'art. 5 d.l. 135/2018 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 (cd. decreto semplificazioni), che ha eliminato dalla causa di esclusione il riferimento alla mancata contestazione in giudizio della risoluzione contrattuale, adeguando la previsione previgente ai principi di derivazione europea, non si applica ai bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, ferma restando la tempestiva contestazione giudiziale dell'anticipata risoluzione contrattuale da parte dell'operatore economico. Inoltre, in caso di segnalazioni provenienti dalla stazione appaltante, l'ANAC esercita il potere di annotazione delle vicende contrattuali, al fine di adempiere la mera funziona di pubblicità-notizia.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione presentata da una società partecipante avverso il provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) reso all'esito del procedimento di annotazione nel casellario informatico avviato a seguito di segnalazione da parte della stazione appaltante. Quest'ultima, infatti, valutando discrezionalmente l'inaffidabilità della ricorrente, ha disposto la risoluzione del contratto stipulato con la stessa, a causa di gravi ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

In primo luogo, la società ricorrente lamentava la violazione dell'art. 80 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, nella sua versione originaria, antecedente alla modifica attuata dall'art. 5 d.l. 135/2018 conv. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 (cd. decreto semplificazioni), che ha eliminato dalla causa di esclusione il riferimento alla mancata contestazione in giudizio della risoluzione contrattuale. Tale previsione, secondo il ricorrente, essendo stata introdotta dopo la procedura di gara, non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso in esame. Infatti, richiamando la versione originaria del suddetto articolo, la ricorrente escludeva la possibilità di dubitare della sua affidabilità ed integrità, avendo contestato giudizialmente la risoluzione anticipata del contratto. In secondo luogo, l'operatore economico in questione censurava l'istruttoria carente effettuata dall'ANAC che, annotando nel casellario il grave illecito professionale, non avrebbe tenuto conto della natura isolata della vicenda.

Il TAR adito, nel respingere il ricorso, chiariva che l'originaria versione dell'art. 80 comma 5 non avrebbe potuto trovare applicazione non solo perché contraria alla Direttiva n. 2014/24/UE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'UE (v. sent. C-41/18 del 19 giugno 2019), ma anche perché la contestazione giudiziale della ricorrente è avvenuta oltre il termine di conclusione del procedimento da parte dell'ANAC. Con la sentenza in commento, i Giudici Amministrativi hanno anche ribadito che le significative carenze nell'esecuzione del contratto d'appalto costituiscono grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c-ter), nonostante la natura isolata della condotta. Pertanto l'ANAC, annotando nel casellario le vicende contrattuali della ricorrente, non ha fatto altro che adempiere alla sua funzione di pubblicità-notizia, consentendo alle stazioni appaltanti di conoscere le situazioni riguardanti gli operatori economici al fine di poterne valutare l'affidabilità.

In conclusione. La pronuncia in commento ha chiarito l'efficacia temporale della modifica all'art. 80 del Codice dei Contratti, precisando che la nuova versione del comma 5 si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.l. 135/2018. Inoltre, ha evidenziato i limiti dell'ANAC nella valutazione relativa alla fondatezza delle segnalazioni ricevute. Infatti, mentre il dovere di accertare la sussistenza di un grave inadempimento spetta esclusivamente alla stazione appaltante, all'ANAC compete il potere di iscrivere l'annotazione nel casellario, per finalità conoscitive (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2022, n. 5189; TAR Lazio, sez. I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032).

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