Nulla la notifica al difensore fatta a un indirizzo PEC non risultante dal ReGIndE

Redazione scientifica
06 Marzo 2023

Con l'introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore risultante dal registro ReGIndE, l'unico qualificato ai fini processuali. Diversamente, la notifica è nulla. Dando seguito a questo principio, la Suprema Corte ha disposto la rinnovazione della notifica eseguita incorrettamente a un indirizzo PEC dell'Avvocatura di Stato non inserita in suddetto registro.

Il difensore provvedeva a notificare il ricorso al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma a un indirizzo PEC diverso da quello predisposto per le notificazioni e censito del registro ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) previsto dall'art. 7, d.m. n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.

A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito risultante dal ReGIndE, solo quest'ultimo è infatti qualificato ai fini processuali e idoneo a garantire l'organizzazione preordinata alla difesa. Conseguentemente è inidonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata a un indirizzo PEC diverso. A tal proposito è stato già affermato il principio di diritto per il quale «il domicilio digitale (...) corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)» (Cass. civ., n. 3709/2019).

Dando continuità a questo principio, la Suprema Corte ha recentemente dichiarato nullo suddetto ricorso e disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato risultante dal registro ReGIndE nel termine di 60 giorni.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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