Convenzioni internazionali e Regolamenti CE prevedono il costante e primario riferimento alla residenza abituale (artt. 3 e 7 Regolamento CE 25 giugno 2019, n. 1111/2019 in vigore dal 1° agosto 2022).
In particolare, l'art. 7 Reg. n. 111/2019– così come il previgente art. 8 Reg. n. 2201/2003 - attribuisce competenza giurisdizionale generale, per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, alle autorità dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, con l'effetto che può persino verificarsi una marcata parcellizzazione di competenze tra vari Stati nell'ambito di un medesimo giudizio: può, in altre parole, verificarsi che il giudice di uno Stato sia competente per la decisione in materia di separazione o divorzio ma debba declinare la giurisdizione per quanto afferente l'affidamento del minore figlio della coppia (Cass., S.U., 2 ottobre 2019, n. 24608; Cass., S.U., 02 maggio 2019, n.11583; Cass., S.U.,18 marzo 2016,n. 5418 che valorizza, ai fini della concreta individuazione della residenza abituale del minore al momento della domanda, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto; conforme, Cass., S.U., 13 febbraio 2012, n. 1984). Sarà, di conseguenza, possibile accertare che la residenza abituale effettiva è diversa da quella anagrafica e si colloca in uno Stato differente rispetto a quello in cui il minore risulta inserito nei registri della popolazione, atteso che il dato sostanziale prevale su quello meramente formale.
E, invero, anche ai fini del procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (resa esecutiva in Italia con la l. n. 64/1994), per il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla Convenzione non coincide con quella di "domicilio" (art. 43, comma 1, c.c.), né con quella, di carattere formale, di residenza scelta d'accordo tra i coniugi (art. 144 c.c.), ma corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa farsi riferimento al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, abbia il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione (Cass. 14 dicembre 2017, n. 30123), con la necessaria e complementare precisazione che l'eventuale diritto soggettivo del genitore di pretendere una diversa collocazione del figlio non potrà che essere esercitato in un diverso e autonomo procedimento.
Sempre in tema di giurisdizione, nè il Regolamento CE 25 giugno 2019, n. 1111/2019 nè il Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201 derogano alla citata Convenzione internazionale - in base alla quale la decisione sull'istanza di rientro nel luogo di residenza del minore illecitamente trasferito spetta all'autorità competente del Paese in cui si trova - ma prevedono la conservazione, per un periodo di tempo limitato, della competenza giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento, a condizione che sia tempestivamente presentata e successivamente accolta un'istanza di rientro. Ne consegue una fase di sdoppiamento della competenza giurisdizionale sul rientro e sull'affidamento, tesa a garantire, da un lato, che la decisione sul rientro sia assunta dal giudice del luogo in cui il minore si trova, in base al criterio di prossimità e di possibilità di ascolto, e, dall'altro, a impedire che la sottrazione illecita del minore favorisca, con lo spostamento della giurisdizione, il suo autore.
È, così, agevole rilevare come numerosi siano gli arresti giurisprudenziali afferenti il tema della giurisdizione, in particolare con riferimento all'applicazione della Convenzione de L'Aja e del Regolamento CE, dal momento che «in caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro, nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro, conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro» (art. 9, par. 1 Reg. n. 1111/2019, art. 10, par. 1, Reg. n. 2201/2003, art. 8 Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980).
La S.C. ha all'uopo chiarito che, in tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 – trasfuso nell'art. 9, par. 1 Reg. n. 1111/2019
- fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b) di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della "perpetuatio jurisditionis", contemplato (oltre che dal nostro ordinamento, anche) dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'art. 8, comma 1, dello stesso (Cass., S.U., 5 novembre 2019, n. 28329).
Infatti (Cass.S.U. 02 agosto 2011, n. 16864), in tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate, l'art. 1 Convenzione de L'Aja attribuisce rilievo unicamente al criterio della residenza abituale del minore, quale determinata in base alla situazione di fatto esistente all'atto dell'introduzione del giudizio, non consentendo il mutamento della competenza in ossequio al diverso principio di prossimità, poiché questo è evocabile solo in tema di competenza interna: pertanto, in caso di trasferimento di un minore (si trattava, nella specie, di un minore trasferito dalla Svizzera all'Italia) permane la giurisdizione del giudice di residenza abituale, ancorché l'autorità giudiziaria adita a seguito del trasferimento abbia emesso provvedimenti interinali per ragioni d'urgenza.
La S.C. ha poi chiarito che, in tema di sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori del figlio minore, la sua "residenza abituale" deve essere determinata tenendo conto di tutti i dati che presenta la fattispecie concreta, avuto riguardo, tra l'altro, sia alla durata della permanenza presso uno dei genitori che ai motivi che hanno determinato lo spostamento dalla precedente residenza, avendo tali motivi importanza tanto minore quanto più lunga è la durata della permanenza (Cass., sez. I, 02 novembre 2022, n. 32194). Di talchè ove la valutazione in ordine alla residenza abituale sia stata compiuta senza tenere in considerazione i due elementi predetti, l'esame di tutte le altre circostanze non è nel suo complesso idoneo a formare una prova presuntiva in ordine all'abitualità della residenza del minore, per difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza fissati dall'art. 2729 c.c. (Cass., sez. I, 22 novembre 2021, n. 35841).
E, sempre in tema di sottrazione internazionale illecita di minori (Cass.,sez. I, 17 febbraio 2021, n. 4222; Cass., sez. I, 08 febbraio 2016, n.2417), il giudice italiano può considerare gli inconvenienti per la condizione del minore, connessi al suo prospettato rientro nello Stato di residenza abituale, solo se raggiungano il grado del pericolo fisico o psichico o dell'effettiva intollerabilità, trattandosi delle uniche condizioni ostative al rientro ai sensi dell'art. 13, lett. b), della Convenzione. Il relativo accertamento costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità se la ponderazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Punto centrale rimane, dunque, ancora una volta quello dell'accertamento dell'effettivo interesse del minore, unico criterio la cui applicazione può prevalere su quello, altrettanto codificato, della tutela a che il medesimo non sia allontanato dalla sua residenza abituale per unilaterale volontà di un genitore, fattispecie da stimarsi illecita sulla base della presunzione (Cass., 23 gennaio 2013, n. 1527) secondo la quale l'interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui si svolge la sua abituale vita quotidiana.
Proprio nell'ottica di garantire the best interest of child, la S.C. ha rimarcato che, in tema di illecita sottrazione internazionale di minori, costituisce situazione ostativa all'ordine di rientro la volontà contraria al rientro manifestata dal minore, non essendo consentito al tribunale per i minorenni di ignorarla o di opporvi immotivatamente una valutazione alternativa operata in astratto sulla base della relazione con il genitore con il quale egli dovrebbe vivere in esito al rientro, quando abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione (Cass., sez. I, 01 luglio 2022, n. 21055; Cass., sez. I, 8 aprile 2019, n. 9767).