Provvedimenti di esclusione dalle GPS: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

Redazione Scientifica
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06 Marzo 2023

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di annullamento rivolta al provvedimento di esclusione dalle GPS, essendo quest'ultimo un atto adottato dalla p.a. in qualità di datore di lavoro, con conseguente giurisdizione ordinaria in materia.

Il collegio è stato chiamato a pronunciarsi in relazione ad un ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di esclusione dalle GPS adottato dal dirigente scolastico dell'U.S.R. competente, con contestazione, in particolare, della mancata inclusione della laurea in ingegneria, posseduta dalla ricorrente, tra i titoli di accesso per la classe di concorso A027 – “Matematica e Fisica” da parte della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

La ricorrente, pertanto, unitamente al provvedimento di depennamento, ha esteso l'impugnativa anche agli atti presupposti, ovvero all'ordinanza ministeriale con cui è stata disciplinata la formazione delle GPS e al regolamento del 2016, censurandoli per profili di illegittimità derivata, non contestando, peraltro, nel termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 29 del codice di rito amministrativo, le disposizioni escludenti, immediatamente lesive, dell'ordinanza ministeriale.

Il collegio, nel richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di annullamento rivolta al provvedimento di esclusione dalle GPS, essendo quest'ultimo un atto adottato dalla p.a. in qualità di datore di lavoro, con conseguente giurisdizione ordinaria in materia.

È chiarito, infatti, che le disposizioni generali e astratte contenute in fonti di rango secondario (c.d. regolamenti “volizione-preliminare”) producono effetti negativi legati alla loro illegittimità solo nel momento in cui vengono adottati provvedimenti a valle che ledono in concreto la sfera giuridica dei destinatari, i quali saranno allora legittimati ad agire in giudizio a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive. In questi casi, la giurisdizione è determinata in relazione agli atti adottati a valle e non al regolamento presupposto, in ragione del criterio del petitum sostanziale di cui all'art. 103 Cost.

Pertanto, laddove gli atti a valle siano qualificabili come determinazioni assunte dalla p.a. in veste di datore di lavoro (esclusione dalle GPS), la controversia dovrà essere incardinata davanti al giudice ordinario che, ove rilevasse profili di illegittimità derivanti da atti amministrativi e/o da regolamenti presupposti incidenti sull'atto del datore di lavoro, provvederà alla loro disapplicazione incidenter tantum e senza efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E.

Diversamente, nel caso in cui gli atti a valle siano qualificabili come provvedimenti amministrativi, in quanto adottati nell'esercizio di poteri pubblicistici e dunque incidenti su posizioni giuridiche di interesse legittimo dei cittadini, allora la controversia dovrà essere incardinata davanti al giudice amministrativo il quale, una volta accertata l'illegittimità derivata del provvedimento finale per effetto dell'applicazione del regolamento presupposto viziato, disporrà l'annullamento di entrambi, ove sia stata proposta la loro c.d. doppia impugnazione.