PAT: tardività del deposito degli atti processuali oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile
06 Marzo 2023
Il collegio, nell'ambito di un ricorso avente ad oggetto l'impugnazione di un decreto di revoca di un bando e la conseguente proposta di aggiudicazione in favore della società ricorrente della gara per l'affidamento della gestione dei servizi nell'ambito delle aree di servizio dell'autostrada A/20 Messina-Palermo, ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività, sollevata dall'Amministrazione resistente, della memoria e degli atti allegati depositati dalla ricorrente, statuendo che gli stessi non possano essere tenuti in conto ai fini della decisione.
È stato considerato, infatti, che il deposito è avvenuto, in violazione del combinato disposto degli artt.73, comma primo, c.p.a. e 4, comma quarto, disp. att. c.p.a., e precisamente, per quanto riguarda i documenti, oltre il termine (dimidiato) di venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza e, con riguardo alla memoria conclusiva, oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile.
In tal senso, è richiamata la pronuncia del Cons. Stato n.7977/2022 secondo cui “il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Il termine ultimo di deposito alle ore 12, quindi, permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante”. Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |