Osservatorio sulla Cassazione - Febbraio 2023

La Redazione
07 Marzo 2023

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione di alcune pronunce di legittimità depositate nel mese di Febbraio.

Sezioni Unite: lodo arbitrale e liquidazione coatta amministrativa

Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5694

a) Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l'accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l'appaltatore), stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 L. fall., la parte creditrice (nella specie, il committente), se il rapporto è ancora pendente, cioè non esaurito ai sensi dell'art. 72 L. fall.;

b) il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall'art. 81 L. fall. all'organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo, con conseguente inettitudine a produrre effetti già nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell'appalto in conseguenza dell'apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi;

c) l'apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto determina altresì, secondo la regola generale dell'art. 72 comma 6 L. fall., valevole anche per l'appalto, la inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento.

Contenuto del ricorso in opposizione

Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2023, n. 5019 – sent.

La violazione del precetto dettato dall'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., determinante la nullità degli atti introduttivi, si ha solo quando l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni del domandare sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo (citazione o ricorso)e dei documenti ad esso allegati, senza dunque necessità di uso di formule particolari, sia che la nullità dell'atto deriva dalla assoluta incertezza delle ragioni della domanda, essendo tale indicazione funzionale all'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

Domanda di ammissione al passivo di crediti prededucibili

Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2023, n. 4940 - sent.

Tutti i crediti prededucibili contestati (sorti ante o post fallimento) devono essere necessariamente accertati sulla base di una domanda di ammissione al passivo, la quale non potrà che essere considerata, alternativamente: tempestiva, se presentata entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo; tardiva, se trasmessa al curatore oltre il suddetto termine e non oltre dodici (ovvero, in caso di particolare complessità della procedura indicata nella sentenza di fallimento, diciotto) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; cd. "ultratardiva", se depositata dopo quest'ultimo termine e comunque entro l'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo fallimentare.

Esdebitazione: rischi di pregiudizio per il creditore ipotecario rispetto alla alternativa liquidatoria

Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4613 - sent.

Al fine dell'accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario «sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile […] in caso di liquidazione», di cui all'art. 7 c. 1, secondo periodo, della L. 3/2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d'accordo e quanto da lui «realizzabile [...] in caso di liquidazione» deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell'accordo.

"Supersocietà" di fatto: distinzione dalla holding di fatto

Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2023 15 febbraio 2023, n. 4784 - sent.

La supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati.

Ricognizione del debito da parte del fallito

Cass. civ., sez. VI, 7 febbraio 2023, n. 3722 - sent.

La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità.

Impugnazione incidentale tardiva del curatore

Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2023, n. 3147 - sent.

Nell'ambito dell'opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore ammesso al concorso solo parzialmente, l'impugnazione incidentale tardiva del curatore non è ammissibile, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione individuati dal legislatore, che costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con le regole dettate in materia di impugnazioni, posto che soltanto con l'art. 206, comma 4, CCII, il legislatore, ad integrazione di tale disciplina, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se è decorso per essa il termine di decadenza.

Rilievo dell'incompetenza per territorio

Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2023, n. 3239 - sent.

Nel caso di ricorso per concordato preventivo cd. "con riserva" o "in bianco" o "prenotativo", il rilievo dell'incompetenza per territorio da parte del tribunale adito, ai fini dell'art. 38 c.p.c., può avvenire solo nel momento in cui il giudice disponga di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione e, dunque, unicamente con l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 L. fall.

Inquadramenti