Il mancato versamento dell'assegno e l'obbligo dei nonni di concorrere al mantenimento dei nipoti
07 Marzo 2023
Il mantenimento dei figli grava primariamente su ciascun genitore, esercente la responsabilità genitoriale, che è chiamato a contribuirvi in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità professionali. Tuttavia, qualora i genitori non siano in grado di provvedervi, la legge impone agli ascendenti l'obbligo di farvi fronte. Invero, l'art. 316-bis c.c., dispone espressamente che: “qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possono adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. Si tratta di un'obbligazione solidaristica e sussidiaria che grava proporzionalmente su tutti i nonni sia materni che paterni, indipendentemente da quale sia il genitore inadempiente e a condizione che anche l'altro genitore non riesca con le proprie esigue risorse a sopperire alle mancanze dell'altro. In sede di separazione e di divorzio, si assiste spesso a casi di inadempimento da parte del genitore obbligato al versamento dell'assegno periodico. Qualora tale inadempimento dipenda da oggettiva impossibilità del genitore di procurarsi un reddito ovvero da assoluta noncuranza verso la prole, all'altro genitore che non abbia possibilità di far fronte al mantenimento dei figli, è concessa la possibilità di ricorrere al Giudice per ottenere dai nonni il contributo al mantenimento della prole. Tale domanda non potrà che essere preceduta dal tentativo di recupero delle somme dovute dal genitore inadempiente, per il tramite dell'azione esecutiva, dovendo l'altro genitore fornire la prova dell'inadempimento e della impossibilità di recuperare aliunde le somme dovute. Con sentenza n. 10419/2018 anche la Corte di Cassazione ha chiarito che, affinché si possa pretendere dai nonni il mantenimento dei nipoti ex art. 316-bis c.c., è necessario che venga accertata dal giudice la sussistenza di uno dei seguenti presupposti: 1. la mancanza in capo ad entrambi i genitori di ogni risorsa economica; 2. l'impossibilità oggettiva al mantenimento della prole da parte dei genitori; 3. l'omissione volontaria da parte di entrambi i genitori o di uno di essi e mancanza di disponibilità economica da parte dell'altro genitore. Tali presupposti evitano che venga riconosciuto arbitrariamente in capo ai nonni un dovere contributivo che in realtà non gli spetta così come assicurano che il minore abbia sempre qualcuno che lo sostenga economicamente. I nonni, in tutti le circostanze sopraindicate, non dovranno, in ogni caso, necessariamente corrispondere l'esatta e intera somma a cui è obbligato il genitore inadempiente bensì l'importo dell'assegno dovrà essere commisurato dal giudice alle capacità e risorse economiche di questi ultimi. Dal punto di vista prettamente procedurale, invece, sono legittimati ad attivare tale tutela giudiziaria chiunque ne abbia interesse (genitore collocatario o prole divenuta maggiorenne) e l'azione giudiziaria di cui all'art. 316-bis c.c. dovrà essere esercitata nei confronti dei nonni sia materni che paterni. Ciò sta a significare che questo onere di mantenimento spetterà in via sussidiaria ai nonni, solo qualora il giudice, assunte informazioni, comproverà l'effettiva impossibilità del padre onerato di farsi carico del mantenimento del figlio perché privo di mezzi economici e non assoggettabile ad esecuzione forzata. La domanda ex art. 316-bis c.c. dovrà essere presentata con ricorso e la decisione, che costituirà titolo esecutivo, assumerà la forma del decreto.
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