PPT e impugnazione cautelare via PEC
07 Marzo 2023
L'art. 5-quinquies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-bis, intitolato “Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”.
Questa norma consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per tutti gli atti processuali diversi da quelli previsti dall'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 e da quelli indicati ex art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150 del 2022 - cioè diversi dagli atti per i quali si deve ricorrere esclusivamente al deposito nel portale del processo penale - fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico (e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-bis c.p.p.).
Tra gli atti che possono essere depositati a mezzo PEC vi sono anche quelli di impugnazione, alla cui disciplina sono dedicati alcuni commi dello stesso art. 87-bis cit.
Secondo il nuovo art. 87-bis, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, in particolare, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3 della stessa norma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, del codice di procedura penale (e non all'indirizzo del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).
Questa norma ricalca il contenuto dell'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Essa fa riferimento alla spedizione in via telematica di una richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari non solo personali, ma anche reali.
È tuttavia indicato come ufficio giudiziario destinatario il solo tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p. (cioè, come è noto, il tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza) e non quello di cui all'art. 324, comma 5, c.p.p. o all'art. 322-bis, comma 1-bis, c.p.p. (il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento), competente in tema di impugnazione di misure cautelari reali.
Ne deriva che sembrerebbe destinatario dell'atto sempre e comunque il tribunale distrettuale del riesame, anche quando l'impugnazione riguarda un provvedimento cautelare reale e deve essere giudicata dal tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (il tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p. Ben può non coincidere con quello previsto dall'art. 324, comma 5, c.p.p., competente in tema di impugnazione avverso i provvedimenti cautelari reali).
In occasione della riscrittura delle cause di inammissibilità dell'impugnazione presentata a mezzo PEC, peraltro, è stato stabilito dall'art. 87-bis, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022, che l'atto deve essere dichiarato inammissibile anche quando la richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari reali è stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
Il riferimento “all'ufficio competente a decidere” induce a ritenere che l'atto di impugnazione di una misura cautelare reale vada proposto a mezzo PEC all'indirizzo del tribunale del capoluogo della provincia, cioè all'ufficio competente a decidere l'impugnazione ex artt. 322-bis, comma 1-bis e art. 324, comma 5, c.p.p. (che, come già evidenziato, potrebbe anche non coincidere con il Tribunale distrettuale del riesame).
|