Mercato interno dell'energia: confermati i poteri rafforzati dell'ACER per l'adozione di decisioni individuali su questioni transfrontaliere

La Redazione
07 Marzo 2023

Il Tribunale conferma i poteri rafforzati dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) al fine di adottare decisioni individuali su questioni transfrontaliere.Pertanto, l'ACER è autorizzata a modificare le proposte dei gestori dei sistemi di trasmissione allo scopo di garantire la loro conformità al diritto dell'Unione nel settore dell'energia, senza essere vincolata dagli eventuali punti di accordo tra le autorità nazionali di regolamentazione competenti.

Pertanto, l'ACER è autorizzata a modificare le proposte dei gestori dei sistemi di trasmissione allo scopo di garantire la loro conformità al diritto dell'Unione nel settore dell'energia, senza essere vincolata dagli eventuali punti di accordo tra le autorità nazionali di regolamentazione competenti.

Il regolamento della Commissione europea 2017/2195 sul bilanciamento del sistema elettrico [1], prevede l'attuazione di diverse piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento. Tra tali piattaforme figurano, da un lato, la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica (in prosieguo: la «piattaforma aFRR») e, dall'altro, la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale (in prosieguo: la «piattaforma mFRR») [2].

Conformemente alla procedura prevista dal regolamento 2017/2195 [3], tutti i gestori dei sistemi di trasmissione (in prosieguo: i «TSO») hanno sottoposto all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR» [4]) proposte comuni di metodologia per l'attuazione della piattaforma aFRR e della piattaforma mFRR.

A seguito di una richiesta congiunta delle ANR, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (in prosieguo: l'«ACER»), in forza del medesimo regolamento [5], ha statuito su tali proposte, come modificate a seguito degli scambi e delle consultazioni che avevano avuto luogo tra quest'ultima, le ANR e i TSO. Pertanto, l'ACER ha adottato due decisioni, una relativa alla metodologia aFRR e l'altra relativa alla metodologia mFRR (in prosieguo: le «decisioni dell'ACER»), alle quali erano allegate le metodologie in questione, come emendate e approvate da tale agenzia.

La Austrian Power Grid, la ČEPS, a.s., la Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., la Red Eléctrica de España SA, la RTE Réseau de transport d'électricité, la Svenska kraftnät, la TenneT TSO BV e la TenneT TSO GmbH hanno proposto ricorsi [6] avverso tali decisioni dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'ACER (in prosieguo: la «commissione dei ricorsi»). Poiché i loro ricorsi sono stati respinti, esse hanno investito il Tribunale di due ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni della commissione dei ricorsi, nella parte in cui le riguardano, di talune disposizioni delle decisioni dell'ACER nonché delle metodologie ad esse allegate.

Tali ricorsi sono respinti dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale, che in tale occasione si pronuncia, da un lato, sulla ripartizione delle competenze tra l'ACER e le ANR nell'ambito dell'adozione delle metodologie aFRR e mFRR e, dall'altro, sulle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR ai sensi del regolamento 2017/2195.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale dichiara irricevibili i ricorsi di annullamento in quanto sono diretti contro le decisioni dell'ACER e i loro allegati. Al riguardo, esso rileva che, conformemente all'articolo 263, quinto comma, TFUE e all'atto che istituisce l'ACER, ossia il regolamento 2019/942 [7], le ricorrenti, in quanto parti non privilegiate [8], possono chiedere dinanzi al Tribunale unicamente l'annullamento delle decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi, ma non quello delle decisioni dell'ACER e dei loro allegati. Di conseguenza, il Tribunale si limita, nella fattispecie, al controllo della legittimità delle decisioni della commissione dei ricorsi, in particolare in quanto esse confermano integralmente le decisioni dell'ACER e le metodologie aFRR e mFRR ad esse allegate.

Ciò determinato, il Tribunale prosegue la sua analisi nel merito. In primo luogo, esso respinge l'argomento delle ricorrenti secondo cui la commissione dei ricorsi è incorsa in un errore di diritto omettendo di constatare che l'ACER aveva ecceduto i limiti della sua competenza adottando le decisioni interessate.

Su tale punto, il Tribunale rileva che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 e dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2017/2195, quali applicabili al momento dell'adozione delle decisioni della commissione dei ricorsi, l'ACER è competente a statuire o adottare decisioni individuali su questioni o problemi di regolamentazione aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema, come le metodologie aFRR e mFRR, quando, come nel caso di specie, le ANR le presentano una richiesta congiunta in tal senso. Secondo il Tribunale, da tali disposizioni non risulta che la competenza dell'ACER sia limitata ai soli punti di disaccordo tra le autorità interessate.

Tale interpretazione letterale è corroborata dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tali disposizioni fanno parte. Al riguardo, dalle relazioni sulle proposte di regolamento 2019/942 e di regolamento n. 713/2009 [9], anteriormente applicabile, emerge una chiara volontà del legislatore dell'Unione di rendere l'adozione di decisioni su questioni transfrontaliere più efficace e più rapida, attraverso un rafforzamento dei poteri di decisione individuale dell'ACER che sia conciliabile con il mantenimento del ruolo centrale delle ANR in materia di regolamentazione energetica, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Dal preambolo del regolamento 2019/942 risulta poi che l'ACER [10] è stata istituita al fine di colmare il vuoto normativo a livello dell'Unione e di contribuire all'efficace funzionamento dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, la finalità e il contesto nel quale si inseriscono le disposizioni pertinenti dei regolamenti 2019/942 e 2017/2195, nonché le circostanze proprie del caso di specie, confermano che l'ACER è legittimata a statuire sull'elaborazione delle metodologie aFRR e mFRR, in caso di richiesta congiunta delle ANR in tal senso. Parimenti, nei limiti in cui all'ACER sono stati attribuiti poteri decisionali propri per consentirle di svolgere le sue funzioni regolamentari in maniera indipendente ed efficace, tale agenzia è autorizzata a modificare le proposte dei TSO al fine di garantire la loro conformità al diritto dell'Unione in materia di energia, senza essere vincolata dagli eventuali punti di accordo tra le ANR competenti.

Ne consegue che la commissione dei ricorsi dell'ACER non è incorsa in errori di diritto nel confermare la competenza dell'ACER a statuire su punti delle metodologie aFRR e mFRR che siano stati oggetto di un accordo tra le ANR.

In secondo luogo, il Tribunale respinge le censure delle ricorrenti vertenti su un errore di diritto commesso dalla commissione dei ricorsi nel constatare che l'inclusione della funzione di gestione di capacità tra le funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR non era stata imposta ai TSO dall'ACER, ma derivava direttamente dall'applicazione del regolamento 2017/2195.

Il Tribunale precisa anzitutto che tale inclusione è decisiva per valutare se le proposte elaborate dai TSO dovessero rispettare i requisiti supplementari previsti dal regolamento 2017/2195 [11] quando, come nel caso di specie, i TSO intendono designare più entità per assumere le diverse funzioni necessarie. A tal riguardo, esso osserva che, conformemente a detto regolamento, le proposte di metodologie presentate dai TSO devono includere la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR [12]. Sebbene dal regolamento 2017/2195 emerga che tali piattaforme devono consistere almeno nella funzione di ottimizzazione dell'attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO [13], non è escluso che un'altra funzione, quale la gestione di capacità, sia parimenti considerata necessaria per il funzionamento di tali piattaforme, in particolare se l'aggiunta di una siffatta funzione appare necessaria per assicurare una concezione di alto livello di tale piattaforma rispondente a principi di governance e a processi operativi comuni.

Un'interpretazione della nozione di «funzione necessaria» per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR, alla luce del contesto e degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/2195, induce a ritenere che si tratti di una funzione che, sia sul piano tecnico che giuridico, appare necessaria per una realizzazione e una gestione efficienti e sicure di tali piattaforme.

Orbene, secondo il Tribunale, la funzione di gestione di capacità soddisfa tale condizione di necessità. Infatti, sul piano giuridico, il regolamento 2017/2195 impone ai TSO di aggiornare la capacità di trasmissione interzonale disponibile continuamente ai fini dello scambio di energia di bilanciamento o della compensazione degli squilibri. Sul piano tecnico, come risulta dalle proposte delle metodologie aFRR e mFRR elaborate nel caso di specie, l'aggiornamento continuo di tale capacità, sotteso alla funzione di gestione della capacità, è un fattore essenziale della funzione di ottimizzazione dell'attivazione. La funzione di gestione di capacità è stata peraltro aggiunta alle piattaforme dagli stessi TSO, affinché esse soddisfino i requisiti di una concezione di alto livello in termini di efficacia e di sicurezza previsti dal regolamento 2017/2195.

Alla luce, in particolare, delle considerazioni che precedono, le decisioni della commissione dei ricorsi sono confermate.

[1] Regolamento (UE) 2017/2195, della Commissione, del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6).

[2] Rispettivamente articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195.

[3] Articolo 20, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2017/2195.

[4] Articolo 5, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/2195.

[5] Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2017/2195.

[6] In virtù dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU 2019, L 158, pag. 22).

[7] Considerando 34, articolo 28, paragrafo 1, e articolo 29 del regolamento 2019/942.

[8] Le parti privilegiate sono le parti contemplate dall'articolo 19, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte, vale a dire gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.

[9] Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU 2009, L 211, pag. 1).

[10] Considerando 10 del regolamento 2019/942, precedentemente considerando 5 del regolamento n. 713/2009.

[11] Articolo 20, paragrafo 3, lettere e), da i) a iii), e articolo 21, paragrafo 3, lettera e), da i) a iii), del regolamento 2017/2195.

[12] Articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2017/2195.

[13] Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2017/2195.