Riforma processo civile: la previsione degli elenchi dei mediatori familiari

Greta Pizzocri
08 Marzo 2023

In una logica, di ricomposizione del conflitto che fuoriesca dal puro scontro giudiziale, la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022 dedica una particolare attenzione alla mediazione familiare e a quelle che devono essere le caratteristiche proprie di un mediatore familiare.
Premessa

Grazie alla riforma del processo civile, si avvicina sempre di più il momento in cui il diritto processuale della famiglia godrà di un rito unico.

In particolare, l'attuazione di una parte importante di questo percorso che riguarda la creazione di un procedimento unitario in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, valido per la generalità dei procedimenti contenziosi in quell'ambito, è stata fissata nel 28 febbraio 2023, mentre rimane destinata a dicembre 2024 l'entrata in vigore del c.d. «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con la conseguente individuazione di un giudice unitario, dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili.

Indubbiamente la Riforma Cartabia, nell'unificazione del rito destinato allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, tende a garantire un trattamento omogeneo in situazioni simili ed una tutela di circostanze analoghe prevedendo orientamenti univoci.

È altrettanto evidente, però, che la tensione sia anche quella di definire, in maniera sempre più precisa ed efficace, le modalità, i contenuti ed i confini di intervento di forme di ADR quali: mediazione civile, negoziazione assistita e arbitrato.

In una logica, poi, di ricomposizione del conflitto che fuoriesca dal puro scontro giudiziale, una particolare attenzione è riservata alla Mediazione familiare e a quelle che devono essere le caratteristiche proprie di un Mediatore familiare.

La previsione di istituire elenchi di mediatori familiari consultabili all'interno dei Tribunali sembra proprio muoversi in questa direzione.

Riferimenti normativi

Art. 337-ter c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli) - A sottolineare l'importanza riservata dal legislatore alla mediazione familiare, l'art. 337-ter c.c. viene così integrato: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.

…Omissis…

Art. 473-bis.10 c.p.c. (Mediazione familiare) - Mentre, a proposito della definizione di chi sia il mediatore familiare a cui il giudice intende affidare le parti, nel Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile è inserito il Titolo IV-bis (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie) dove leggiamo:

Art. 473-bis.10 c.p.c. (Mediazione familiare) - Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.
Omissis

Quali le caratteristiche per poter essere iscritto agli elenchi dei mediatori familiari?

Iter formativo - Prima di tutto, perché un Mediatore familiare possa definirsi “professionista” deve, necessariamente, aver concluso un iter formativo che trova, ad oggi, la sua base nell'art. 1, comma 23, l. n. 206/2021 dove alla lett. o) leggiamo: “prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla l. n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate - n.d.a.).

All'interno della citata legge, il riferimento diretto è alla norma UNI 11644/2016 che «si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello di formazione e garanzia all'utenza nell'incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi». Questo è, però, solo il primo di 2 step fondamentali.

Iscrizione alle Associazioni di categoria - Un altro passaggio prodromico all'iscrizione di un Mediatore familiare negli elenchi dei tribunali è rappresentato dall'appartenenza ad una delle Associazioni nazionali di categoria. Tra le principali: AIMeF, SIMeF e AIMS e MEDEFitalia facenti parte, tra l'altro, della Federazione italiana delle Associazioni di Mediatori familiari (FIAMeF).

Questo importante aspetto realizza, innanzitutto, il dettato dell'art. 1, comma 23, lett. p) che prevede: «… l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla l. n. 4/2013, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; …Omissis… Ed è tutela del raggiungimento di determinati standard professionali quali, ad esempio: il rispetto di un codice deontologico, competenze in ambito di diritto di famiglia, nonché in materia di tutela dei minori, di violenza contro le donne e di violenza domestica Nonché l'acquisizione di determinate qualità professionali quali: l'ascolto attivo, il corretto utilizzo degli strumenti comunicativi e la capacità di negoziazione».

L'iscrizione ad un'Associazione nazionale di categoria obbliga anche gli iscritti ad un aggiornamento continuo. Ogni anno l'obbligo di formazione previsto fa si che il Mediatore familiare iscritto rinnovi ed aggiorni le competenze acquisite, sia dal punto di vista giuridico che relazionale. Aspetti che caratterizzano una professione che si misura, quotidianamente, con persone che necessitano di un supporto per realizzare quella capacità genitoriale condivisa tanto nominata ed auspicata dalla riforma Cartabia.

Dove troveremo gli elenchi dei mediatori familiari all'interno dei Tribunali?

Per rispondere a questa domanda dovremo, necessariamente, attendere i decreti attuativi che saranno emanati in corso d'anno ma possiamo ipotizzare quali potrebbero essere i luoghi più probabili destinati al deposito degli elenchi a disposizione dei genitori che li volessero consultare.

Spazio informativo alla Mediazione familiare - Un luogo che sembra deputato a questo scopo è lo Spazio informativo alla Mediazione familiare presente in vari tribunali (es. Milano, Varese, Roma, ecc.). Qui le persone possono ricevere informazioni precise su quello che è un percorso di Mediazione familiare in un contesto strutturato e organizzato. Informazioni fornite da Mediatori familiari professionisti che illustrano il percorso di mediazione e offrono una mappatura dei servizi pubblici, privati accreditati e privati di Mediazione Familiare presenti sul territorio.

Ufficio per il processo - Un'altra ipotesi che potrebbe realizzarsi è quello di collocare questi elenchi in quello che sarà l'Ufficio del processo una volta che istituito il Tribunale Unico della famiglia.

Qui una perplessità nasce dal fatto che il primo contatto alla Mediazione familiare sarebbe affidato a Giudici onorari che in un momento iniziale e così importante della valutazione di un percorso potrebbero non avere quelle competenze contenutistiche, specialistiche ed esperienziali fondamentali per adempiere, pienamente, allo scopo.

Il ruolo delle Associazioni professionali di categoria

Se pensiamo che, vista la loro presenza nei tribunali, gli elenchi dei mediatori familiari potrebbero diventare una fonte preziosa a cui i genitori in fase di separazione, gli avvocati, ecc. potranno attingere, viene da pensare che possano diventare anche linea guida per le caratteristiche che ogni professionista che si definisce mediatore familiare, dovrebbe seguire.

Un professionista che essendo in contatto con situazioni relazionali molto delicate e cariche di fatica non può e non deve lasciare nulla al caso, non ultimo per il fatto di avere in sé uno scopo principe: la tutela dei minori che vivono in situazioni conflittuali.

Un ruolo fondamentale spetterà anche a chi dovrà manutenere questi elenchi, tenendoli aggiornati.

Le Associazioni nazionali di categoria potrebbero essere i soggetti migliori da destinare a questo compito perché sono loro stesse che, annualmente, monitorano i loro iscritti per assicurarsi che mantengano elevati standard di aggiornamento e prevedono che l'attività svolta segua codici deontologici ben precisi.

Sportello del consumatore - Un'importante garanzia a tutela di chi usufruisce del servizio di mediazione familiare tramite un professionista iscritto alle Associazioni di categoria, è la presenza al loro interno dello sportello del consumatore. A norma dell'art. 2, comma 4, della l. n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e ai sensi dell'art. 27-ter del Codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206/2005.

Sportello al quale il cittadino/consumatore committente della prestazione professionale può rivolgersi nel caso di contenzioso con il singolo Socio professionista, per ottenere informazioni relative alla mediazione familiare e agli standard qualitativi degli associati.

Conclusioni

Un aspetto fondamentale che il legislatore dovrebbe tutelare nell'emanare i decreti attuativi inerenti gli elenchi dei mediatori familiari, è il fatto che la scelta del mediatore familiare resti in capo sempre e comunque ai genitori. Una scelta che deve restare libera, non influenzabile, né tantomeno guidata, o addirittura vincolata, ad una decisione del giudice e che potrà indirizzarsi verso uno dei nominativi dei professionisti presenti negli elenchi, quanto ad un nominativo scelto altrimenti.

Questo modus operandi è strettamente connesso alla volontarietà propria del percorso di mediazione familiare che può essere suggerito, anche in momenti diversi all'interno del processo, ma mai reso obbligatorio.

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