Il caso in esame riguarda una questione processuale di rito inerente alla richiesta dell'appellante di assegnazione del termine perentorio per la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello, proposto avverso la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania che aveva respinto l'impugnativa del decreto rettorale recante gli esiti della procedura comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia.
Pertanto, con il decreto presidenziale in commento è stato fissato il termine perentorio per la rinnovazione da parte dell'appellante della notificazione del ricorso da eseguirsi per l'amministrazione intimata, e non costituita, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Al riguardo, come evidenziato dal Consiglio di Stato, per effetto del combinato disposto degli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, del R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103) la notifica degli atti introduttivi di giudizio all'amministrazione convenuta va effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Pertanto, sulla base del pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, se la notifica dell'appello proposto avverso la sentenza di un Tar è stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso, se l'Amministrazione intimata non abbia sanato tale nullità con la costituzione in giudizio.
In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che la sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica ad una valutazione del Collegio sulla non imputabilità al notificante dell'esito negativo, se il destinatario non si fosse costituito in giudizio.
Dunque, così come nell'analoga ipotesi disciplinata dall'art. 93, comma 2, c.p.a., relativa alla notificazione in appello con esito negativo, a causa del trasferimento del domiciliatario che non sia stato formalmente notificato alle altre parti non costituite, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche nel caso di specie, sia il Presidente e non più il Collegio, per mezzo di un'ordinanza, a fissare il termine perentorio per la rinnovazione della notifica, perché non è più necessaria la valutazione sulla non imputabilità della nullità al notificante.
Perciò, stante l'assenza della costituzione in giudizio dell'Università intimata, che ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., avrebbe sanato la nullità della notificazione, il decreto presidenziale ha fissato un termine perentorio per la rinnovazione della notifica che impedisce ogni decadenza e che, come rilevato dal Consiglio di Stato, evita la fissazione di un'udienza pubblica per svolgere tale adempimento.
Infatti, il decreto presidenziale adottato nella fattispecie in esame impedisce una decisione di rito, che rallenta i tempi della pronuncia di merito, conformemente al principio di ragionevole durata del processo, senza, tuttavia, sottrarre al Collegio ogni valutazione su eventuali vizi della notificazione, quale ad esempio l'accertamento della sua inesistenza ovvero la sussistenza dei presupposti per la rinnovazione della notificazione.