Sulle spese processuali in caso di conflitto tra genitori per il vaccino anti-COVID della figlia
08 Marzo 2023
La madre della ragazzina, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, ricorre in Cassazione, in quanto contraria alla statuizione sulle spese processuali poste dalla Corte territoriale a carico della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza. La doglianza è infondata. Il primo comma dell'art. 709-ter c.p.c. demanda al giudice il potere di risolvere le controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale ovvero alle modalità dell'affidamento. Lo scopo principale della norma è anche quello di «colmare oggettive lacune, registrate nell'assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole di una coppia genitoriale disgregata, correlati a obblighi di natura infungibile pur consacrati in provvedimenti giudiziari». Nel caso di specie, è evidente come il provvedimento emesso, in sede di reclamo, avverso il decreto con cui il Tribunale, su richiesta di uno dei genitori ex art. 709-ter cit., ha autorizzato la vaccinazione in questione, senza il consenso dell'altro genitore, si configura «come un provvedimento di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all'interesse del minore, costituendo, pertanto, espressione di una forma gestoria dell'interesse di quest'ultimo, con conseguente esclusione dell'impugnabilità anche ai sensi dell'art. 111 Cost.». Per tutti questi motivi, il Collegio rigetta il suddetto ricorso e condanna la madre della minore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Fonte: dirittoegiustizia.it |