Liquidazione controllata e utilità concreta per i creditori

Andrea Colnaghi
09 Marzo 2023

La sentenza di merito prende ad esame il caso di un debitore che, nella pressoché totale assenza di beni liquidabili, chiede comunque l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (oggi liquidazione controllata dei beni). Il Tribunale aderisce, sul punto, ad uno dei due contrapposti orientamenti già formatisi nel vigore della L. 3/2012.
Massima

La domanda di apertura della procedura liquidazione controllata dei beni è inammissibile qualora si dimostri priva di utilità concreta per i creditori.



Il caso

Il caso deciso dal Tribunale di Busto Arsizio riguarda una domanda di liquidazione del patrimonio promossa ai sensi dell'art. 268 CCII. Nel dettaglio: il debitore – una persona fisica essenzialmente priva di beni da liquidare – propone di destinare al soddisfacimento dei creditori gli importi percepiti a titolo di stipendio, detratte le spese necessarie al proprio sostentamento. Vale a dire: un importo che, complessivamente considerato, risulta inferiore alle sole spese prededucibili.



Le questioni giuridiche

Il Tribunale si trova dunque ad affrontare una questione, per la verità, già sorta e dibattuta prima dell'entrata in vigore del codice della crisi: l'assenza di beni liquidabili in capo al debitore giustifica l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (oggi: liquidazione controllata dei beni)?

Nel vigore della L. 3/2012, l'interrogativo vedeva contrapposti due orientamenti. Da un lato, chi sottolineava l'impossibilità logica di concepire una procedura liquidatoria in assenza di beni da liquidare (Trib. Mantova, 18 giugno 2018). Dall'altro lato, chi riteneva irrilevante l'assenza di beni, considerato che anche l'apertura del fallimento (da cui la liquidazione avrebbe dovuto mutuare il proprio schema) non era preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito (Trib. Verona, 20 dicembre 2018).



La soluzione del Tribunale. Osservazioni.

La soluzione individuata dal Tribunale di Busto Arsizio si avvicina alla prima delle due ricostruzioni di cui sopra: la cd. causa in concreto della proposta liquidatoria presuppone che il soddisfacimentodei creditori, per quanto “parziale”, non risulti “meramente simbolico od anche solo irrisorio”. Di conseguenza: una proposta puramente “simbolica”, proprio perché priva di causa, non è di per sé idonea a superare la verifica sulla cd. fattibilità giuridica, in particolar modo laddove la proposta stessa (come nella liquidazione del patrimonio) non sia sottoposta al voto dei creditori e al giudizio di meritevolezza.

Questa ricostruzione potrebbe apparire, a prima vista, un passo indietro rispetto agli orientamenti che, già con la L. 3/2012, riconoscevano l'ammissibilità della liquidazione del patrimonio di un soggetto privo di beni. Ciò soprattutto qualora la liquidazione venga intesa come premessa dell'esdebitazione: principale obiettivo perseguito dal debitore mediante l'accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento.

Tuttavia – come rilevato anche dal Tribunale – con l'entrata in vigore del Codice della Crisi il beneficio dell'esdebitazione spetta (entro certi limiti) anche al “debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” (cfr. art. 283 CCII); e ciò senza che sia necessaria la preventiva apertura di una procedura di sovraindebitamento che, in casi simili, avrebbe l'unico effetto di generare ulteriori oneri prededucibili.

Da un certo punto di vista, dunque, l'interruzione del nesso tra esdebitazione (da un lato) e procedure di sovraindebitamento (dall'altro lato) potrebbe confermare l'esistenza di un principio generale di economicità ed efficienza che impone di fermare sul nascere l'instaurazione di procedure di sovraindebitamento totalmente prive di utilità.

Eventualità quest'ultima del resto già disciplinata dal Codice all'art. 268, comma 3, CCII dove stabilisce che “quando la domanda [di liquidazione controllata] è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC … attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”.



Guida all'approfondimento

AA.VV., Il nuovo sovraindebitamento dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Torino, 2019; E. Pellecchia – L. Modica (a cura di), La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Pisa, 2020; N. Nisivoccia, È ammissibile la procedura di liquidazione anche quando il debitore sia privo di beni, in www.ilfalimentarista.it; G. Lo Cascio (diretto da), Codice commentato del fallimento, Milano, 2017.



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