Mandato d’arresto europeo: spetta alla Corte d'appello provvedere sulle istanze di revoca o sostituzione di misure coercitive applicate durante la procedura

La Redazione
10 Marzo 2023

In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta Sezione penale afferma che, in pendenza del ricorso per cassazione ex art. 22, l. n. 69/2005, avverso la decisione che abbia ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, spetta alla Corte d'appello che ha emesso il provvedimento impugnato provvedere sulle istanze di revoca o di sostituzione delle misure coercitive applicate nel corso della procedura.

In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta Sezione penale ha superato il precedente orientamento – secondo il quale, in base ai principi generali della normativa estradizionale ricavabili dall'art. 718 c.p.p., riconosceva la competenza per la decisione alla Suprema Corte – affermando che, in pendenza del ricorso per cassazione ex art. 22, l. 22 aprile 2005, n. 69, avverso la decisione che abbia ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, la competenza a provvedere sulle istanze di revoca o di sostituzione delle misure coercitive applicate nel corso della procedura, a seguito delle modifiche alla disciplina dell'euromandato introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, spetta alla Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato.