Il caso. La parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti da un illegittimo provvedimento interdittivo antimafia, ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c.
In particolare, ad avviso del ricorrente, la colpa dell'Amministrazione emergerebbe soprattutto dalla superficiale valutazione degli elementi acquisiti in sede istruttoria, idonei a palesare la palese inesistenza degli elementi indiziari posti a fondamento dell'esercizio del potere di inibitoria antimafia.
La soluzione del Collegio. Secondo un orientamento consolidato, il principio giurisprudenziale che ha escluso l'operatività del termine di centoventi giorni di cui all'art. 30 c.p.a. in relazione ai fatti illeciti anteriori all'entrata in vigore dello stesso codice si riferisce esclusivamente all'ipotesi della domanda risarcitoria proposta in via autonoma ai sensi del 3° comma del suddetto articolo. Per i fatti antecedenti al 16 settembre 2010 continua quindi a trovare applicazione l'indirizzo che aveva individuato come termine per proporre in giudizio l'azione risarcitoria quello quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947, co. 1, c.c.
Per converso, qualora la domanda risarcitoria sia connessa all'azione di annullamento, il termine decadenziale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 30, co. 5, c.p.a.) e non emerge l'esigenza di impedire l'applicazione retroattiva del termine decadenziale introdotto dal c.p.a. Ne consegue che ove il giudicato sia intervenuto successivamente all'entrata in vigore del codice non si pone un problema di tutela della posizione del danneggiato, collocandosi l'intera fattispecie costitutiva del diritto di azione in epoca posteriore all'entrata in vigore della norma.
Nel caso di specie, dunque, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nel rispetto del termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell'interdittiva, stante l'operatività – in base al principio tempus regit actum – dell'art. 30, co. 5, c.p.a., già entrato in vigore al momento della formazione del giudicato e della proposizione dell'azione risarcitoria a questo connessa.
Pertanto, rilevato che la domanda risarcitoria risulta connessa al giudicato di annullamento dell'interdittiva e considerato che il ricorso è stato notificato ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 30, co. 5, c.p.a., la sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Osservatorio sulla Giurisprudenza in tema di misure amministrative di prevenzione della criminalità organizzata